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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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La CTU in materia di richiesta di benefici previdenziali per pregressa... 603<br />

trazione delle fibre soprattutto perché molto spesso si tratta di risalire a decenni addietro.<br />

Inoltre sono disponibili pochi dati ambientali o personali relativi ad inquinamento<br />

da amianto; diventa perciò indispensabile fornirsi di una banca dati ricorrendo sia alla<br />

vasta casistica tedesca, sia alla pubblicistica e alla sperimentazione internazionale e<br />

nazionale.<br />

La certificazione rilasciata dall’INAIL deve essere presentata alla Sede INPS territorialmente<br />

competente a corredo della domanda di pensione o ricostituzione.<br />

Le controversie relative al rilascio e al contenuto dei curricula lavorativi sono di<br />

competenza delle Direzioni Provinciali del Lavoro, le quali, inoltre, nel caso in cui le<br />

aziende siano cessate o fallite e/o il datore di lavoro risulti irreperibile, provvedono<br />

anche alla redazione del curriculum lavorativo previa specifica indagine (2). Con la<br />

Circ. 15 dicembre 1995, n. 304, l’INPS ha chiarito che, con riferimento alle aziende<br />

che attestano l’avvenuto pagamento del premio supplementare contro l’asbestosi,<br />

l’INAIL rilascia al lavoratore interessato una dichiarazione attestante il periodo di<br />

lavoro svolto e per il quale è stato maturato il beneficio, mentre per le aziende che non<br />

hanno attestato l’avvenuto pagamento, l’INAIL valuterà il diritto a tale beneficio, sulla<br />

base delle risultanze di un accertamento tecnico, demandato ad una apposita struttura<br />

ed espresso sulla base della situazione ambientale dell’azienda.<br />

Per quanto riguarda l’onere probatorio, questo incombe sul lavoratore ex art.<br />

2697 cod. civ. "Onus probandi incubit ei qui dicit non ei qui negat".<br />

L’INAIL ha impartito istruzioni operative alle Unità territoriali per il rilascio<br />

delle certificazioni con Circolare n. 90 del 29 dicembre 2004.<br />

Per la concessione dei benefici previdenziali di competenza, l’INPDAP e l’INPS<br />

hanno emanato rispettivamente le circolari n. 11 del 7 aprile 2005 e n. 58 del 15 aprile<br />

2005.<br />

L’art. 1, comma 567, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge Finanziaria<br />

2006) ha disposto il passaggio di competenza all’Istituto di Previdenza per il Settore<br />

Marittimo relativamente al rilascio delle certificazioni di esposizione per i lavoratori<br />

marittimi assicurati presso l’IPSEMA stesso.<br />

Sul tema dell’amianto è infine tornato il legislatore con la Legge 24 dicembre<br />

2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,<br />

lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori<br />

norme in materia di lavoro e previdenza sociale) che, all’articolo 1, commi da 20 a 22,<br />

ha stabilito una data certa, quella di avvio dell’azione di bonifica, come termine per il<br />

godimento del beneficio in favore dei lavoratori esposti all’amianto. Sono conseguentemente<br />

valide, ai fini del conseguimento del beneficio, le certificazioni rilasciate<br />

dall’INAIL ai lavoratori che abbiano presentato domanda all’Istituto entro il 15 giungo<br />

2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto fino all’avvio<br />

dell’azione di bonifica, e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate<br />

dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal ministero del Lavoro. Il beneficio<br />

spetta comunque ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza<br />

anteriore alla data di entrata in vigore della legge. A un decreto interministeriale<br />

Lavoro ed Economia, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legga,<br />

sono rimesse le modalità attuative della norma.

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