INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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598 Covello<br />
24 novembre 2003, n. 326 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione<br />
dell’andamento dei conti pubblici” e, in seguito, la legge finanziaria per il<br />
2004, legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3 commi 132 e 133, senza dimenticare il<br />
Decreto del Ministero del Lavoro del 27 ottobre 2004 che ha dato attuazione al citato<br />
art. 47, ampliano la categoria dei beneficiari, estendendo la norma anche ai lavoratori<br />
non iscritti all’INAIL (comprese le categorie istituzionalmente non soggette all’INAIL<br />
come vigili del fuoco o personale di volo, oppure soggette ad assicurazioni infortunistiche<br />
presso enti diversi come i marittimi assicurati all’IPSEMA o i dipendenti dello<br />
Stato), riducono il coefficiente moltiplicatore da 1,5 a 1,25 del numero degli anni di<br />
contribuzione, limitatamente al caso di esposizione ultradecennale all’amianto, riducendo<br />
significativamente il numero degli anni lavorativi soggetti a rivalutazione, e prevedono<br />
che la rivalutazione stessa del numero di anni di contribuzione non valga piú a<br />
tutti i fini del trattamento (accesso alla pensione e calcolo del relativo trattamento), ma<br />
ai soli fini della misura del trattamento pensionistico.<br />
A tal proposito anche la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 1179 del 19<br />
gennaio 2007, ha stabilito che "In tema di benefici contributivi per i lavoratori esposti<br />
all’amianto, sarebbe irragionevole ritenere l’esclusione dal beneficio per i lavoratori<br />
marittimi, concorrendo ogni requisito, sol perché la loro assicurazione contro le malattie<br />
professionali, regolata dal T.U. approvato con d.P.R. n. 1124 del 1965, è esercitata<br />
dall’IPSEMA (e ancor prima, dalle Casse marittime), anziché dall’INAIL, rilevando, per<br />
il diritto al beneficio, la sussistenza di un rischio morbigeno qualificato e dell’assicurazione<br />
obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto,<br />
e non la soggettività dell’ente gestore dell’assicurazione, come confermato, peraltro,<br />
dall’art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, che, nell’innovare<br />
la disciplina della materia, non reca riferimenti all’assicurazione obbligatoria gestita<br />
dall’INAIL, sebbene a questo siano conservate alcune competenze, regola ispirata ad un<br />
criterio di razionalità scevro da ingiustificate discriminazioni, secondo le indicazioni<br />
rinvenibili nelle sentenze costituzionali nn. 5 del 2000 e 127 del 2002".<br />
L’art. 47 comma 1 del decreto legge 30 settembre 2003 apporta delle innovazioni<br />
in vigore dal 1° ottobre 2003, e che restringono la portata della prestazione previdenziale:<br />
1. l’intero periodo lavorativo è moltiplicato per il coefficiente 1,25 e non piú 1,50<br />
(ciò comporta la maggiorazione di un anno di contribuzione ogni quattro anni di lavoro<br />
con esposizione all’amianto, invece che ogni due anni come avviene nel caso di<br />
applicazione del coefficiente di 1,5);<br />
2. tale coefficiente si applica solo ai fini del calcolo delle prestazioni pensionistiche<br />
e non ai fini del diritto al conseguimento delle stesse;<br />
3. il comma 3 dell’art. 47 recita testualmente “Con la stessa decorrenza prevista<br />
al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori<br />
che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all’amianto in concentrazione<br />
media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore<br />
al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata<br />
una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto".<br />
I lavoratori che intendano ottenere il beneficio devono presentare la domanda<br />
all’INAIL, a pena di decadenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decre-