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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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La CTU in materia di richiesta di benefici previdenziali per pregressa... 597<br />

La legge 271 del 1993 ha prodotto un notevolissimo contenzioso giudiziario e<br />

negli anni successivi sono stati presentati numerosi ricorsi al fine di ottenere l’estensione<br />

dei benefici dell’art. 13 ad altre categorie di lavoratori.<br />

Al fine di ridurre il numero dei lavoratori beneficiari e conseguentemente gli<br />

oneri finanziari, sono stati introdotti dalla giurisprudenza dei parametri di riferimento<br />

per valutare i livelli d’esposizione. Nella sentenza n. 5/2000 venendo rigettata la questione<br />

di incostituzionalità dell’art. 13 comma 8 della legge 257/92, si legge che “il<br />

concetto di esposizione ultradecennale, coniugando l’elemento temporale con quello<br />

di attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela previdenziale (art.1 e 3<br />

del d.P.R n. 1124 del 1965), viene ad implicare, necessariamente, quello di rischio, piú<br />

precisamente, di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l’amianto<br />

è capace di generare per la sua presenza nell’ambiente di lavoro; evenienza<br />

questa, tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure ai fini di prevenzione, a<br />

fissare il valore massimo di concentrazione di amianto nell’ambiente lavorativo, che<br />

segna la soglia limite del rischio di esposizione (decreto legislativo 15 agosto 1991, n.<br />

277 e successive modifiche). La disposizione denunciata poggia, quindi, su un sicuro<br />

fondamento, rappresentato sia dal dato di riferimento temporale sia dalla nozione di<br />

rischio che, com’è noto, caratterizza il sistema delle assicurazioni sociali”.<br />

E ancora la sentenza n. 4913/2001 della Corte di Cassazione introduceva il requisito<br />

della “soglia rischio”, cioè del parametro “quantitativo” da superare affinché<br />

venga riconosciuta la effettiva esposizione diretta o ambientale all’amianto da parte del<br />

lavoratore.<br />

La sentenza citata si riferiva a due casi di lavoratori non esposti direttamente<br />

all’amianto ma indirettamente a “rischio ambientale”, e quindi non assicurati INAIL,<br />

ed ammetteva il beneficio nella circostanza in cui fosse provato il superamento del<br />

valore limite di rischio stabilito dal D.Lgs. n. 277/1991. La Suprema Corte stabiliva,<br />

infatti, che il beneficio dovesse essere attribuito al lavoratore “...che, dopo aver indicati<br />

e provati sia la specifica lavorazione praticata sia l’ambiente dove ha svolto per più<br />

di dieci anni detta lavorazione, abbia dimostrato che tale ambiente presentava una<br />

concreta esposizione al rischio delle polveri di amianto con valori limite superiori a<br />

quelli indicati nel suddetto D. Lgs. n. 277/91”.<br />

Mediante l’articolo 18 della legge n. 179 del 31 dicembre 2001 “Disposizioni in<br />

materia di tutela ambientale” veniva data validità agli “atti di indirizzo” precedentemente<br />

emanati dal Ministero del Lavoro dopo che negli anni 2000 e 2001 si era costituito<br />

un tavolo di concertazione presso il Ministero, insieme alle forze sociali,<br />

all’INAIL ed all’INPS, allo scopo di armonizzare l’attuazione della legge, superare le<br />

incertezze interpretative ed evitare il contenzioso. Si trattava in pratica di linee guida<br />

cui gli enti previdenziali avrebbero dovuto attenersi per il riconoscimento dei benefici<br />

al lavoratore richiedente. In base a questa legge “le certificazioni rilasciate o che<br />

saranno rilasciate dall’INAIL sulla base degli atti di indirizzo emanati sulla materia<br />

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali antecedentemente alla data di entrata<br />

in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali<br />

previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge 27-03-1992 n. 257, e successive<br />

modificazioni ed integrazioni”.<br />

Inoltre, il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, convertito con legge

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