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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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La CTU in materia di richiesta di benefici previdenziali per pregressa... 595<br />

zionale dell’art. 3, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per contrasto<br />

con l’art. 38 Cost., nella parte in cui “non prevede che l’assicurazione contro le malattie<br />

professionali nell’industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle<br />

comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da<br />

una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché<br />

si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.<br />

Con quest’intervento si è passati da un sistema tabellare, basato sull’accertamento<br />

presuntivo dell’eziologia professionale, ad un sistema cosiddetto misto, per cui la<br />

malattia professionale può trovare riconoscimento, ancorché non tabellata, sempre che<br />

sussistano elementi tali da poter sostanziare il nesso di causalità tra l’evento morboso e<br />

l’attività lavorativa.<br />

Il D. Lgs. n. 38 del 2000 ribadisce la vigenza del sistema misto, cosí come stabilito<br />

dalla Corte Costituzionale e prevede, all’art. 10, un elenco di malattie di "probabile<br />

e di possibile origine lavorativa", da tenere in considerazione ai fini della revisione<br />

delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del citato Testo<br />

Unico.<br />

Ma ulteriori sono le disposizioni in materia che mirano ad una tutela preventiva<br />

nei luoghi di lavoro, onde evitare eventi patologici. Si pensi all’art. 24 del D. Lgs.<br />

277/1991, che stabilisce il limite minimo di esposizione alle polveri di amianto al<br />

superamento del quale il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione del rischio, al<br />

fine di adottare le misure preventive e protettive nei confronti dei lavoratori, oppure<br />

agli artt. 30 e 31 dello stesso decreto che stabiliscono il limite massimo di tollerabilità<br />

dell’esposizione all’amianto, facendo discendere dal superamento di esso il divieto di<br />

prosecuzione dell’attività lavorativa.<br />

La fonte principale della disciplina dei rischi derivanti da attività lavorative in cui<br />

si utilizza amianto sia sotto forma di materia prima che sotto forma di polveri è la<br />

legge 27 marzo 1992, n. 257. Il suo obiettivo è quello di arrivare alla totale dismissione<br />

delle attività lavorative che espongono alle sostanze pericolose dell’amianto, dettando<br />

norme che portino all’eliminazione della produzione e del commercio dell’amianto,<br />

con conseguente riconversione produttiva delle imprese del settore, accompagnando<br />

tali misure a forme di sostegno (anticipazione del trattamento pensionistico e rivalutazione<br />

dei periodi contributivi, di cui al capo IV della legge) in favore dei lavoratori<br />

interessati all’attività di estrazione dell’amianto o che, comunque, siano stati esposti<br />

alle polveri di amianto.<br />

I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, prevedono<br />

la facoltà di richiedere il trattamento anticipato di anzianità, (ai sensi dell’art. 22 della<br />

legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni), per i lavoratori<br />

occupati nelle imprese che utilizzano o estraggono l’amianto.<br />

Tali lavoratori possono far valere almeno trenta anni di anzianità assicurativa e<br />

contributiva nell’Assicurazione Generale Obbligatoria con una maggiorazione dell’anzianità<br />

assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del<br />

requisito dei trentacinque anni prescritto dalla legge 30 aprile 1969, n. 153 e non superiore<br />

al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto lavorativo e quello del<br />

compimento dei sessanta anni per gli uomini e cinquantacinque per le donne.<br />

Ancora, viene concesso il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori occu-

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