INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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594 Covello<br />
ordinamenti previdenziali” che contengano previsioni piú favorevoli, mentre il secondo<br />
comma ammette la frazionabilità del beneficio in giornate attribuite “in ciascun<br />
anno considerato”, sempre che la durata dell’attività lavorativa sia stata “non inferiore<br />
a 120 giorni” “fermo restando il requisito minimo di un anno di attività lavorativa<br />
continuata”.<br />
Per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione dei “requisiti<br />
anagrafici e di anzianità contributiva”, l’art. 1 del decreto 17 aprile 2001 prescrive<br />
che gli interessati devono presentare richiesta entro 90 giorni, a pena di decadenza,<br />
dall’entrata in vigore del decreto stesso. A tale domanda dovrà essere allegata ogni<br />
documentazione utile a comprovare, in via oggettiva, l’espletamento di mansioni<br />
espressamente individuate dall’art. 2 del decreto del 19 maggio 1999 (pubblicato in<br />
G.U. n. 208 del 4 settembre 1999) del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale<br />
di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica,<br />
della Sanità e per la Funzione Pubblica.<br />
Le domande relative alla prestazione previdenziale possono essere presentate<br />
anche in costanza di rapporto di lavoro.<br />
In caso di positivo accoglimento, non si consente l’ulteriore prosecuzione dell’attività<br />
lavorativa dipendente.<br />
È da sottolineare che i benefici previdenziali di cui sopra risultano subordinati<br />
all’iscrizione del lavoratore all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro<br />
e le malattie professionali. Questo nesso di correlazione deve considerarsi un presupposto<br />
logico-sistemico dell’intervento normativo, giustificato solo in presenza della<br />
possibilità di compromissione del bene salute protetto. L’esposizione all’amianto<br />
durante lo svolgimento delle proprie mansioni viene considerata nell’ambito delle attività<br />
che comportano rischi professionali, cioè derivanti da eventi dipendenti da attività<br />
di lavoro.<br />
Occorre sottolineare che la malattia professionale è tutelata sin dall’emanazione<br />
della legge 12 aprile 1943, n. 455, in base alla quale si prevedeva l’estensione dell’assicurazione<br />
obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi e alla asbestosi.<br />
Le prestazioni assicurative in questo caso sono dovute allorché si verifichi l’evento<br />
morte o l’inabilità al lavoro permanente superiore al 20%. Si considerino, ancora, gli<br />
artt. 140 e seguenti del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. in materia di assicurazioni<br />
contro gli infortuni sul lavoro), i quali offrono la definizione correlata dell’evento morboso<br />
(definito “asbestosi”) e dell’attività professionale nel corso della quale esso viene<br />
contratto; l’art. 144 al primo comma recita testualmente: “Nell’assicurazione obbligatoria<br />
per le malattie professionali contemplate dall’art. 3 del presente decreto è compresa<br />
l’asbestosi, contratta nell’esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e<br />
che risultino fra quelli previsti dall’art. 1”.<br />
La tabella allegata al citato Testo Unico chiarisce il concetto di esposizione, cosí<br />
definendola: “estrazioni e successive lavorazioni dell’amianto nelle miniere; applicazione<br />
di amianto e materiali che lo contengano o che comunque espongano ad inalazioni<br />
di polveri di amianto”.<br />
Anche la Corte Costituzionale, sulla base della carenza del criterio di tassatività e<br />
limitatezza del nesso di causalità tra evento morbigeno (lavorazione pericolosa) e<br />
malattia professionale, è intervenuta nella materia, dichiarando l’illegittimità costitu-