04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

594 Covello<br />

ordinamenti previdenziali” che contengano previsioni piú favorevoli, mentre il secondo<br />

comma ammette la frazionabilità del beneficio in giornate attribuite “in ciascun<br />

anno considerato”, sempre che la durata dell’attività lavorativa sia stata “non inferiore<br />

a 120 giorni” “fermo restando il requisito minimo di un anno di attività lavorativa<br />

continuata”.<br />

Per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione dei “requisiti<br />

anagrafici e di anzianità contributiva”, l’art. 1 del decreto 17 aprile 2001 prescrive<br />

che gli interessati devono presentare richiesta entro 90 giorni, a pena di decadenza,<br />

dall’entrata in vigore del decreto stesso. A tale domanda dovrà essere allegata ogni<br />

documentazione utile a comprovare, in via oggettiva, l’espletamento di mansioni<br />

espressamente individuate dall’art. 2 del decreto del 19 maggio 1999 (pubblicato in<br />

G.U. n. 208 del 4 settembre 1999) del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale<br />

di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica,<br />

della Sanità e per la Funzione Pubblica.<br />

Le domande relative alla prestazione previdenziale possono essere presentate<br />

anche in costanza di rapporto di lavoro.<br />

In caso di positivo accoglimento, non si consente l’ulteriore prosecuzione dell’attività<br />

lavorativa dipendente.<br />

È da sottolineare che i benefici previdenziali di cui sopra risultano subordinati<br />

all’iscrizione del lavoratore all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro<br />

e le malattie professionali. Questo nesso di correlazione deve considerarsi un presupposto<br />

logico-sistemico dell’intervento normativo, giustificato solo in presenza della<br />

possibilità di compromissione del bene salute protetto. L’esposizione all’amianto<br />

durante lo svolgimento delle proprie mansioni viene considerata nell’ambito delle attività<br />

che comportano rischi professionali, cioè derivanti da eventi dipendenti da attività<br />

di lavoro.<br />

Occorre sottolineare che la malattia professionale è tutelata sin dall’emanazione<br />

della legge 12 aprile 1943, n. 455, in base alla quale si prevedeva l’estensione dell’assicurazione<br />

obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi e alla asbestosi.<br />

Le prestazioni assicurative in questo caso sono dovute allorché si verifichi l’evento<br />

morte o l’inabilità al lavoro permanente superiore al 20%. Si considerino, ancora, gli<br />

artt. 140 e seguenti del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. in materia di assicurazioni<br />

contro gli infortuni sul lavoro), i quali offrono la definizione correlata dell’evento morboso<br />

(definito “asbestosi”) e dell’attività professionale nel corso della quale esso viene<br />

contratto; l’art. 144 al primo comma recita testualmente: “Nell’assicurazione obbligatoria<br />

per le malattie professionali contemplate dall’art. 3 del presente decreto è compresa<br />

l’asbestosi, contratta nell’esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e<br />

che risultino fra quelli previsti dall’art. 1”.<br />

La tabella allegata al citato Testo Unico chiarisce il concetto di esposizione, cosí<br />

definendola: “estrazioni e successive lavorazioni dell’amianto nelle miniere; applicazione<br />

di amianto e materiali che lo contengano o che comunque espongano ad inalazioni<br />

di polveri di amianto”.<br />

Anche la Corte Costituzionale, sulla base della carenza del criterio di tassatività e<br />

limitatezza del nesso di causalità tra evento morbigeno (lavorazione pericolosa) e<br />

malattia professionale, è intervenuta nella materia, dichiarando l’illegittimità costitu-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!