INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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La CTU in materia di richiesta di benefici previdenziali per pregressa... 593<br />
(artt. 32 e 38 Cost), che devono essere armonizzati con le esigenze di economia della<br />
spesa pubblica.<br />
Ciò cui tende la normativa piú recente induce anche ad un radicale ripensamento<br />
dei criteri con cui si imposta la disciplina di tutela del bene protetto, nella direzione di<br />
un assetto indennitario del danno, piuttosto che in quello di un’anticipazione dell’uscita<br />
dal mondo del lavoro in conseguenza della prospettiva di insorgenza di uno stato<br />
invalidante, derivato dalla qualificazione delle attività lavorative che espongono all’amianto.<br />
L’art. 78, comma 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge Finanziaria per<br />
il 2001) prevede la possibilità di anticipare il collocamento in pensione (fino ad un<br />
anno e mezzo prima dell’età pensionabile e 10 mesi prima del raggiungimento del<br />
requisito dell’anzianità contributiva) in favore di prestatori di lavoro impegnati in attività<br />
considerate “maggiormente usuranti” (tra cui i “lavori di asportazione dell’amianto<br />
da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili”).<br />
Per quanto riguarda i lavori di asportazione dell’amianto vengono tutelati allorquando<br />
le mansioni vengano svolte “con carattere di prevalenza e di continuità”.<br />
Qualora dette mansioni abbiano avuto una durata superiore al 50% di ciascun periodo<br />
di lavoro ammesso al beneficio, esse sono considerate prevalenti.<br />
Il D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 3747 e successive modificazioni ed integrazioni,<br />
introduce due tipi di benefici tra loro cumulabili.<br />
Il primo è legato all’età ed è pari a due mesi di anticipazione per ogni anno di<br />
occupazione nelle attività usuranti, fino ad un massimo di cinque anni. Il secondo,<br />
invece, si riferisce all’anzianità contributiva ed è pari ad un anno di riduzione ogni<br />
dieci anni fino ad un massimo di 24 mesi complessivamente considerati.<br />
Il D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 di attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera f) della<br />
legge 23 ottobre 1992 n. 421, recante benefici per le attività usuranti, al 1° comma dell’art.<br />
2 prevede, infatti, che “per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i<br />
lavoratori autonomi iscritti all’INPS, prevalentemente occupati...” l’anticipazione del<br />
“limite dell’età pensionabile” è di due mesi per ogni anno di occupazione “nelle predette<br />
attività” fino ad un massimo di 60 mesi complessivamente considerati.<br />
Dunque, per i lavoratori adibiti a mansioni particolarmente usuranti, la legge prevede<br />
la riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva per il pensionamento di<br />
anzianità e vecchiaia.<br />
Ancora, nel caso in cui ci si trovi in presenza di “caratteristiche di maggiore gravità<br />
dell’usura... anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell’esposizione al<br />
rischio professionale di particolare intensità”, il limite di anzianità contributiva viene<br />
ridotto di un anno ogni 10 di occupazione “... fino ad un massimo di 24 mesi complessivamente<br />
considerati”.<br />
I benefici possono essere riconosciuti in favore di mansioni usuranti svolte “... nel<br />
periodo compreso tra l’8 ottobre 1993 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 11 agosto<br />
1993, n. 374) ed il 31 dicembre 2001...” soltanto se i requisiti per il pensionamento di<br />
anzianità o di vecchiaia vengano perfezionati entro il 31 dicembre 2001 e se sono presenti<br />
i limiti di disponibilità economico-finanziaria, tracciati dalla legge 23 dicembre 2000,<br />
n. 388, al comma 13 dell’art. 78 della legge 8.<br />
L’art. 2 comma 3 riconosce trattamenti di maggior favore in caso di “singoli