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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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592 Covello<br />

o di bonifica, perché esplicitamente riferiti all’attività di produzione dell’amianto.<br />

Anche per quanto riguarda i rifiuti contenenti amianto, non esistono norme specifiche,<br />

per quanto fossero previste dalla legge 275/92.<br />

A colmare questa lacuna interviene il D.Lgs. 22 del 5 febbraio 1997 (modificato<br />

dal D.Lgs. 389/97 e dalla piú recente legge 426/98), il quale, dopo aver abrogato le<br />

precedenti disposizioni, provvede a classificare i rifiuti di amianto secondo la provenienza,<br />

fissandone sei tipologie.<br />

Questa classificazione, però, ha valore meramente giuridico e, per quanto riguarda<br />

l’amianto, risulta praticamente applicabile solo ai fini del trasporto e degli adempimenti<br />

documentali a carico del produttore.<br />

Per la disciplina sullo smaltimento, invece, ed in particolare per la tipologia della<br />

discarica di destinazione, valgono i criteri previsti dalla Deliberazione del Comitato<br />

Interministeriale del 27 luglio 1984 (che prevede la determinazione del contenuto in<br />

fibre libere) nonché le disposizioni specifiche per l’amianto-cemento, stabilite dal DPR<br />

8 agosto 1994, che impone di adottare apposite norme tecniche atte ad evitare l’affioramento<br />

dei materiali durante la movimentazione.<br />

A questo proposito l’art. 30 del D.Lgs. 22/97 ribadisce l’obbligo, per le imprese<br />

che intendono effettuare la bonifica di beni contenenti amianto, di iscriversi all’albo<br />

nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. Il Decreto del<br />

Ministero dell’Ambiente n. 406/98 definisce il regolamento dell’albo.<br />

TUTELA DEI LAVORATORI ESPOSTI<br />

La legge, attraverso disposizioni agevolative in termini previdenziali, tutela i<br />

lavoratori esposti al fattore di rischio (polveri di amianto) nello svolgimento della loro<br />

attività lavorativa.<br />

Infatti, l’ordinamento offre a tali lavoratori esposti non soltanto la tutela dell’evento<br />

dannoso alla salute, per l’insorgenza della malattia professionale attraverso l’erogazione<br />

di una rendita, ma anche offre alcuni trattamenti al fine di ridurre al minimo<br />

i danni occupazionali derivanti dalla dismissione delle aziende, che per qualsiasi motivo<br />

utilizzavano l’amianto.<br />

Ovviamente le disposizioni legislative di cui parliamo, sono andate gradualmente<br />

modificandosi man mano che si consolidava la conoscenza della nocività del minerale,<br />

puntando ad incentivare l’uscita dal mercato del lavoro di quelle categorie speciali,<br />

quali i lavoratori che sono stati a contatto diretto con le polveri di amianto (attività di<br />

estrazione, utilizzazione, esposizione). La peculiarità dell’intervento pubblico di sostegno<br />

e i benefici concessi ai lavoratori esposti sono legati al fatto che l’uscita anticipata<br />

dal mercato di questi soggetti è causata dalla prestazione di un’attività prima consentita<br />

e poi vietata a causa della sua intrinseca pericolosità.<br />

È, dunque, un beneficio concesso per due ragioni: compensare un danno alla<br />

salute e ovviare al problema occupazionale.<br />

Ma la questione dell’intervento assistenziale e, dunque, dei benefici pensionistici<br />

proposta dal legislatore è un tema complesso, poiché coinvolge vari profili del bene<br />

protetto come la salute e la sicurezza del lavoratore, beni di rilevanza costituzionale

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