INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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592 Covello<br />
o di bonifica, perché esplicitamente riferiti all’attività di produzione dell’amianto.<br />
Anche per quanto riguarda i rifiuti contenenti amianto, non esistono norme specifiche,<br />
per quanto fossero previste dalla legge 275/92.<br />
A colmare questa lacuna interviene il D.Lgs. 22 del 5 febbraio 1997 (modificato<br />
dal D.Lgs. 389/97 e dalla piú recente legge 426/98), il quale, dopo aver abrogato le<br />
precedenti disposizioni, provvede a classificare i rifiuti di amianto secondo la provenienza,<br />
fissandone sei tipologie.<br />
Questa classificazione, però, ha valore meramente giuridico e, per quanto riguarda<br />
l’amianto, risulta praticamente applicabile solo ai fini del trasporto e degli adempimenti<br />
documentali a carico del produttore.<br />
Per la disciplina sullo smaltimento, invece, ed in particolare per la tipologia della<br />
discarica di destinazione, valgono i criteri previsti dalla Deliberazione del Comitato<br />
Interministeriale del 27 luglio 1984 (che prevede la determinazione del contenuto in<br />
fibre libere) nonché le disposizioni specifiche per l’amianto-cemento, stabilite dal DPR<br />
8 agosto 1994, che impone di adottare apposite norme tecniche atte ad evitare l’affioramento<br />
dei materiali durante la movimentazione.<br />
A questo proposito l’art. 30 del D.Lgs. 22/97 ribadisce l’obbligo, per le imprese<br />
che intendono effettuare la bonifica di beni contenenti amianto, di iscriversi all’albo<br />
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. Il Decreto del<br />
Ministero dell’Ambiente n. 406/98 definisce il regolamento dell’albo.<br />
TUTELA DEI LAVORATORI ESPOSTI<br />
La legge, attraverso disposizioni agevolative in termini previdenziali, tutela i<br />
lavoratori esposti al fattore di rischio (polveri di amianto) nello svolgimento della loro<br />
attività lavorativa.<br />
Infatti, l’ordinamento offre a tali lavoratori esposti non soltanto la tutela dell’evento<br />
dannoso alla salute, per l’insorgenza della malattia professionale attraverso l’erogazione<br />
di una rendita, ma anche offre alcuni trattamenti al fine di ridurre al minimo<br />
i danni occupazionali derivanti dalla dismissione delle aziende, che per qualsiasi motivo<br />
utilizzavano l’amianto.<br />
Ovviamente le disposizioni legislative di cui parliamo, sono andate gradualmente<br />
modificandosi man mano che si consolidava la conoscenza della nocività del minerale,<br />
puntando ad incentivare l’uscita dal mercato del lavoro di quelle categorie speciali,<br />
quali i lavoratori che sono stati a contatto diretto con le polveri di amianto (attività di<br />
estrazione, utilizzazione, esposizione). La peculiarità dell’intervento pubblico di sostegno<br />
e i benefici concessi ai lavoratori esposti sono legati al fatto che l’uscita anticipata<br />
dal mercato di questi soggetti è causata dalla prestazione di un’attività prima consentita<br />
e poi vietata a causa della sua intrinseca pericolosità.<br />
È, dunque, un beneficio concesso per due ragioni: compensare un danno alla<br />
salute e ovviare al problema occupazionale.<br />
Ma la questione dell’intervento assistenziale e, dunque, dei benefici pensionistici<br />
proposta dal legislatore è un tema complesso, poiché coinvolge vari profili del bene<br />
protetto come la salute e la sicurezza del lavoratore, beni di rilevanza costituzionale