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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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590 Covello<br />

a dieci anni, applicabile nella specie “ratione temporis”, va interpretato nel senso che<br />

l’esposizione all’amianto ivi prevista è identificabile con un’esposizione superiore al<br />

valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui all’art. 24, terzo comma, del d. lgs. n.<br />

277 del 1991 (abrogato dall’art. 5 del d. lgs N. 257 del 2006”). Cass. Civ. Sez.<br />

Lavoro, 11.01.2007, n. 400.<br />

Atteso il copioso contenzioso giudiziario insorto fin dal 1995 e scaturito dal mancato<br />

accoglimento delle numerose richieste effettuate dai lavoratori "a rischio" per<br />

ottenere i noti benefici previdenziali, il Ministero del Lavoro si è risolto a realizzare<br />

dei “tavoli di confronto” con INAIL, INPS e le OO.SS., nel tentativo di stabilire in<br />

maniera definitiva l’esposizione ad amianto per grandi gruppi di lavorazioni (cantieri<br />

navali, siderurgia, ecc).<br />

È stato tuttavia rilevato negli ultimi anni, nonostante l’applicazione degli atti di<br />

indirizzo ministeriali, emanati nel corso degli anni 2000 e 2001, anzi forse proprio a<br />

seguito di questa, un incremento notevole del numero delle richieste di benefici previdenziali.<br />

Le direttive ministeriali hanno in realtà incoraggiato i dipendenti di altre aziende<br />

a reclamare parità di trattamento con i lavoratori che, per mansioni ed analogia di lavorazioni,<br />

avevano già ottenuto i benefici previdenziali proprio grazie all’applicazione<br />

delle linee di indirizzo ministeriali.<br />

Il notevole contenzioso in materia ha comportato l’affidamento, a medici del<br />

lavoro o medici legali, di Consulenze Tecniche d’Ufficio al fine di accertare la sussistenza<br />

dei presupposti di legge per il riconoscimento dei benefici previdenziali ai lavoratori<br />

ex esposti ad amianto.<br />

Gli operatori hanno riscontrato una gestione assolutamente burocratica del percorso<br />

valutativo operato dai consulenti, caratterizzata da laboriose e costose controversie<br />

con “palleggio” e “melina” tra gli Enti Previdenziali che si traducono in gravi ripercussioni<br />

in termini di costi gravanti sulla collettività, laddove, poi, è il Giudicante a<br />

definire la "vexata quaestio" nell’ambito del suo potere discrezionale.<br />

2. — LEGISLAZIONE SULL’AMIANTO.<br />

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI AMIANTO<br />

Malgrado la pericolosità dell’amianto fosse stata evidenziata dalla comunità<br />

scientifica addirittura fin dagli inizi del ventesimo secolo per quanto riguarda il rischio<br />

di sviluppo di asbestosi e, nel corso degli anni trenta per ciò che concerne le possibili<br />

connessioni fra esposizione ad amianto e forme tumorali, i primi interventi organici di<br />

tutela della salute pubblica, in ambito europeo, risalgono soltanto agli anni ottanta.<br />

Per molti anni successivi a quelli in cui erano già presenti evidenti ed incontestabili<br />

valutazioni circa la pericolosità del minerale, si è continuato ad estrarre, lavorare e<br />

impiegare l’amianto in molteplici usi.<br />

È evidente che gli interessi economici delle industrie del settore hanno prevalso<br />

sulla Salute Pubblica e ciò ha determinato, oltre ai gravissimi ed irrimediabili danni<br />

alla salute delle vittime, notevoli danni economici per gli alti costi ricaduti sulla collettività<br />

in termini di malattia, previdenza e bonifiche.

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