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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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La CTU in materia di richiesta di benefici previdenziali per pregressa... 589<br />

MAURO MASSIMO COVELLO<br />

Dirigente Medico-Legale INPS<br />

LA CTU IN MATERIA DI RICHIESTA DI BENEFICI PREVIDENZIALI<br />

PER PREGRESSA ESPOSIZIONE AD AMIANTO<br />

Sommario: 1. - Introduzione. 2. - Legislazione sull’amianto (evoluzione della<br />

normativa in tema di amianto, tutela dei lavoratori esposti, procedure di accertamento).<br />

3. - Il contenzioso giudiziario. 4. - Consulenze Tecniche d’Ufficio per il riconoscimento<br />

dei benefici previdenziali negli ex esposti ad amianto. 5. - Considerazioni.<br />

1. — INTRODUZIONE<br />

Il legislatore ha, come noto, dal 1992 assunto iniziative normative (legge 257 del<br />

27 marzo 1992, legge 271 del 4 agosto 1993, legge 179 del 31 luglio 2002 e legge 326<br />

del 24 novembre 2003), sollecitate anche dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di<br />

Cassazione che, nel regolamentare l’uso dell’amianto nel nostro paese, mirano a tutelare,<br />

anche attraverso la concessione di benefici previdenziali, il lavoratore esposto<br />

rispetto all’insorgenza delle malattie professionali.<br />

Invero, i predetti interventi legislativi, nel difficile tentativo di ottemperare sia<br />

alla tutela dei lavoratori sia alle misure di sostegno per le imprese, prevedono l’erogazione<br />

di una rendita oltre a particolari trattamenti (anticipazione dell’età pensionabile,<br />

rivalutazione del periodo contributivo in cui vi sia stata esposizione alle sostanze nocive,<br />

trattamento di integrazione salariale), col precipuo scopo di contenere il danno<br />

occupazionale derivante dalla totale dismissione dell’amianto e dalla conseguente<br />

riconversione industriale delle aziende che lo producevano.<br />

Quanto alle procedure di accertamento, ovvero di quelle procedure che, esaminata<br />

l’esposizione del lavoratore, consentono allo stesso di godere dei benefici previdenziali<br />

stabiliti dalle richiamate leggi, si ricorda che nell’ambito di un accordo tra INAIL,<br />

INPS, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Confindustria, Intersind,<br />

OO.SS. (Organizzazioni Sindacali) e Patronati, che individua l’INAIL come istituto<br />

certificatore, è stato delineato uno specifico iter amministrativo (sedi territoriali) e tecnico<br />

(CON.T.A.R.P) per la valutazione delle domande di riconoscimento, il quale<br />

adotta come criterio di valutazione il superamento della soglia di esposizione personale<br />

pari a 0,1 ff/cc, da intendersi come media annuale.<br />

La stessa Corte di Cassazione ha infatti stabilito che “...il disposto dell’art. 13,<br />

ottavo comma, della legge n. 257 del 1992, relativo all’attribuzione di un beneficio<br />

contributivo - pensionistico ai lavoratori esposti all’amianto per un periodo superiore

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