INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La CTU in materia di richiesta di benefici previdenziali per pregressa... 589<br />
MAURO MASSIMO COVELLO<br />
Dirigente Medico-Legale INPS<br />
LA CTU IN MATERIA DI RICHIESTA DI BENEFICI PREVIDENZIALI<br />
PER PREGRESSA ESPOSIZIONE AD AMIANTO<br />
Sommario: 1. - Introduzione. 2. - Legislazione sull’amianto (evoluzione della<br />
normativa in tema di amianto, tutela dei lavoratori esposti, procedure di accertamento).<br />
3. - Il contenzioso giudiziario. 4. - Consulenze Tecniche d’Ufficio per il riconoscimento<br />
dei benefici previdenziali negli ex esposti ad amianto. 5. - Considerazioni.<br />
1. — INTRODUZIONE<br />
Il legislatore ha, come noto, dal 1992 assunto iniziative normative (legge 257 del<br />
27 marzo 1992, legge 271 del 4 agosto 1993, legge 179 del 31 luglio 2002 e legge 326<br />
del 24 novembre 2003), sollecitate anche dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di<br />
Cassazione che, nel regolamentare l’uso dell’amianto nel nostro paese, mirano a tutelare,<br />
anche attraverso la concessione di benefici previdenziali, il lavoratore esposto<br />
rispetto all’insorgenza delle malattie professionali.<br />
Invero, i predetti interventi legislativi, nel difficile tentativo di ottemperare sia<br />
alla tutela dei lavoratori sia alle misure di sostegno per le imprese, prevedono l’erogazione<br />
di una rendita oltre a particolari trattamenti (anticipazione dell’età pensionabile,<br />
rivalutazione del periodo contributivo in cui vi sia stata esposizione alle sostanze nocive,<br />
trattamento di integrazione salariale), col precipuo scopo di contenere il danno<br />
occupazionale derivante dalla totale dismissione dell’amianto e dalla conseguente<br />
riconversione industriale delle aziende che lo producevano.<br />
Quanto alle procedure di accertamento, ovvero di quelle procedure che, esaminata<br />
l’esposizione del lavoratore, consentono allo stesso di godere dei benefici previdenziali<br />
stabiliti dalle richiamate leggi, si ricorda che nell’ambito di un accordo tra INAIL,<br />
INPS, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Confindustria, Intersind,<br />
OO.SS. (Organizzazioni Sindacali) e Patronati, che individua l’INAIL come istituto<br />
certificatore, è stato delineato uno specifico iter amministrativo (sedi territoriali) e tecnico<br />
(CON.T.A.R.P) per la valutazione delle domande di riconoscimento, il quale<br />
adotta come criterio di valutazione il superamento della soglia di esposizione personale<br />
pari a 0,1 ff/cc, da intendersi come media annuale.<br />
La stessa Corte di Cassazione ha infatti stabilito che “...il disposto dell’art. 13,<br />
ottavo comma, della legge n. 257 del 1992, relativo all’attribuzione di un beneficio<br />
contributivo - pensionistico ai lavoratori esposti all’amianto per un periodo superiore