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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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588 Tersigni<br />

di lavoro trova applicazione l'art. 57 della legge 218 del 1995, che rimanda, per l'individuazione<br />

della disciplina regolatrice del rapporto, alla convenzione di Roma resa esecutiva<br />

in Italia con la legge n. 975 del 1984. Il principio fondamentale enunciato in questa<br />

fonte è quello della libertà di scelta, affermandosi all’articolo 3 che il contratto è regolato<br />

dalla legge scelta dalle parti. Tale scelta deve essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente<br />

certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Se la scelta sia caduta<br />

su una legge straniera, non può comunque recare pregiudizio alle norme alle quali la<br />

legge di tale paese non consente di derogare per contratto, c.d. "disposizioni imperative".<br />

In assenza di scelta, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento<br />

più stretto. A tale proposito la norma presume che il contratto presenti il collegamento<br />

più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica<br />

ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta<br />

di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale.<br />

Tuttavia, se il contratto è concluso nell'esercizio dell'attività economica o professionale<br />

della suddetta parte, il paese da considerare è quello dove è situata la sede principale di<br />

detta attività oppure, se a norma del contratto la prestazione deve essere fornita da una<br />

sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede. In deroga a<br />

tali ultimi criteri, applicabili in caso di mancanza di scelta, o dalla legge del paese in cui il<br />

lavoratore in esecuzione del contratto compie abitualmente il proprio lavoro, anche se è<br />

inviato temporaneamente in un altro Paese. Infine, l’articolo 16 della stessa convenzione<br />

prevede che l’applicazione di una legge individuata ai sensi della convenzione può essere<br />

esclusa solo se essa sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro.<br />

Dunque, occorre valutare se l’applicazione di una legge contrattuale che non contempli<br />

il trattamento di fine rapporto sia contraria a tale principio.<br />

A tale proposito, occorre dire che la giurisprudenza italiana ha ritenuto che tale<br />

nozione di ordine pubblico non è enucleabile esclusivamente sulla base dell'assetto ordinamentale<br />

interno, in modo da ridurre l'efficacia della legge straniera ai soli casi in cui<br />

detta legge sia più favorevole al lavoratore di quella italiana, così da escludere la possibilità<br />

di una comparazione dei trattamenti complessivi, destinati al lavoratore nei singoli<br />

ordinamenti; in tale direzione, non può ritenersi una coincidenza tra le norme inderogabili<br />

dell'ordinamento italiano poste a tutela del lavoratore e i principi di ordine pubblico,<br />

dovendo, di contro, questi ultimi ravvisarsi nei principi fondamentali della nostra<br />

Costituzione, o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono<br />

all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo, o che<br />

informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento<br />

dei valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale. In particolare, non si pone<br />

in contrasto con l'ordine pubblico un contratto individuale di lavoro che, soggetto alla<br />

legislazione straniera secondo le prescrizioni di diritto internazionale privato, non riconosca<br />

allo stesso lavoratore la tredicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto, sempre<br />

che lo stesso lavoratore goda di fatto di un trattamento retributivo che globalmente<br />

risulti superiore a quello cui avrebbe diritto secondo la legislazione (23).<br />

(23) Cfr. Cass.Sez.Civ. 26.11.2004, n. 22332, in Guida al Lavoro n. 7 dell’11 febbraio 2005, pag.<br />

40 e seguenti.

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