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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Il lavoro degli extracomunitari in Italia 587<br />

to presso l’INPS (21). Il problema che la nuova disciplina ha posto è se l’effettiva<br />

applicazione dell’istituto giuridico del trattamento di fine rapporto in base alle discipline<br />

lavoristiche costituisca o meno una pregiudiziale per l’applicazione della disciplina<br />

“contributiva” della finanziaria 2007. In caso di risposta affermativa, infatti, solo qualora<br />

l’istituto civilistico del trattamento di fine rapporto trovi applicazione sarebbe<br />

dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria istituito presso l’I.N.P.S. a seguito delle scelte<br />

effettuate dal lavoratore. Tale impostazione ermeneutica, evidentemente improponibile<br />

dal punto di vista squisitamente previdenziale, nel quale gli obblighi assicurativi<br />

nascono dalla legge e sono ispirati al principio di solidarietà, consente di considerare<br />

“contributo previdenziale” il T.F.R. solo qualora esso debba essere effettivamente<br />

accantonato secondo la disciplina civilistica del rapporto. E consente, dunque, di tenere<br />

conto della particolarità della fattispecie delineata dalla predetta legge finanziaria,<br />

nella quale la qualificazione del trattamento in parola quale contributo consegue alla<br />

necessità di assoggettarne il versamento alle stesse regole di adempimento vigenti per<br />

la contribuzione previdenziale, senza snaturarne però la sostanza giuridica di accantonamento<br />

datoriale avente funzione retributivo-previdenziale.<br />

In tale impostazione, diventa dunque determinante stabilire se le disposizioni in<br />

materia di trattamento di fine rapporto devono essere applicate agli stranieri distaccati in<br />

Italia. A tale proposito occorre considerare che le previsioni della norma istitutiva dell’apposito<br />

Fondo di Tesoreria non contengono alcun riferimento alla nazionalità dei lavoratori<br />

“del settore privato” interessati dalle nuove disposizioni e, dunque, non li escludono.<br />

Occorre inoltre tenere presente il principio di parità di trattamento e uguaglianza di<br />

diritti per i lavoratori extracomunitari sopra illustrato (22). Le norme interne di principio,<br />

dunque, sembrano non lasciare dubbi. Volendo, peraltro, definire la situazione del lavoratore<br />

straniero sotto il profilo dell’applicabilità della legislazione lavoristica italiana sul<br />

T.F.R., occorre fare riferimento alle norme di diritto internazionale privato.<br />

A tale proposito la Convenzione di Roma del 19.6.1980 stabilisce che il contratto<br />

di lavoro con carattere di internazionalità è regolato dalla legge del Paese in cui il lavoratore<br />

è abitualmente occupato, anche se inviato temporaneamente in un altro Paese.<br />

È noto che per quanto attiene le obbligazioni che nascono dal contratto individuale<br />

(21) Occorre infatti considerare che, ai sensi delle previsioni della legge n. 296/2007, articolo 1,<br />

commi 755 e seguenti, il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti<br />

di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria INPS) è finanziato<br />

da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun<br />

lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche<br />

complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. In altri termini la norma in<br />

esame precisa chiaramente che l’accantonamento datoriale ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile<br />

a titolo di trattamento di fine rapporto viene ad assumere, in presenza degli presupposti indicati<br />

dalle norme, la natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della<br />

riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.<br />

(22) Per quanto attiene ai lavoratori comunitari, invece, l’articolo 3 del D.Lgs. n. 72/2000 stabilisce<br />

espressamente, in relazione a fattispecie di distacco nell’ambito di prestazioni di servizi transnazionale,<br />

che si devono applicare durante il periodo del distacco “le medesime condizioni di lavoro previste<br />

da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati<br />

dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative<br />

a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe<br />

nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attività in posizione di distacco”.

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