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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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586 Tersigni<br />

di categoria applicabile (19).<br />

Da ciò il T.A.R. ha dedotto che il permanere dell’autorizzazione al lavoro risulta<br />

subordinato all’impegno dell’osservanza della legislazione sociale applicabile.<br />

Occorre peraltro sottolineare che, anche in assenza delle precisazioni normative<br />

richiamate, sotto il profilo strettamente previdenziale anche una prestazione di lavoro<br />

“di fatto”, dunque priva di autorizzazione al lavoro, rimane pienamente assicurabile in<br />

Italia, in base alle previsioni dell’art. 2126 del codice civile, secondo il quale la nullità o<br />

annullabilità del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui lo stesso ha<br />

avuto esecuzione e, soprattutto, in base alle regole generali previdenziali che legano<br />

l’insorgenza dell’obbligo assicurativo al semplice fatto della prestazione di lavoro (20).<br />

4. — Nuove disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto e lavoratori<br />

stranieri in Italia<br />

Per gli stranieri di qualunque nazionalità operanti in Italia alle dipendenze di<br />

azienda italiana e in assenza di situazioni regolamentate di distacco le recenti disposizioni<br />

in materia di trattamento di fine rapporto di cui alla legge 27 dicembre 2006, n.<br />

296 (finanziaria 2007) non pongono particolari problematiche, trovando pacifica applicazione<br />

il principio di identità di trattamento rispetto ai lavoratori di nazionalità italiana,<br />

sotto il profilo giuridico e contrattuale.<br />

Diverso è il caso degli stranieri ordinariamente dipendenti da lavoratore straniero<br />

e distaccati temporaneamente in Italia, per i quali si è posta la questione se debbano<br />

essere assoggettati, relativamente al periodo del distacco in Italia, alla nuova disciplina<br />

in materia di trattamento di fine rapporto e, dunque, anche alla eventualità dell’obbligo<br />

di versamento dello stesso, ove ne ricorrano i presupposti, al Fondo di Tesoreria istitui-<br />

(19) La sentenza offre inoltre un altro interessante spunto di approfondimento. La ditta ricorrente<br />

aveva infatti invocato anche l’applicazione del regolamento comunitario 14.5.2003, n. 859. Esso prevede,<br />

come noto, che l’applicazione delle discipline comunitarie in materia di sicurezza sociale debba<br />

avvenire anche a favore dei cittadini di Paesi terzi ai quali tali disposizioni non siano già applicabili unicamente<br />

a causa della nazionalità. Le disposizioni sono applicabili solo a condizione che i cittadini<br />

extracomunitari siano legalmente soggiornanti nella Comunità ed hanno una portata generale, e, per<br />

così dire integrativa e/o residuale rispetto alle previsioni di eventuali accordi conclusi con i Paesi terzi in<br />

materia di sicurezza sociale, dei quali la Comunità e/o il singolo Stato siano parte. In pratica con il regolamento<br />

si assimila il trattamento del lavoratore extracomunitario a quello del lavoratore italiano/comunitario<br />

non solo nell’ambito territoriale italiano, ma anche in relazione ad eventuali situazioni di dislocazione<br />

nella comunità della prestazione lavorativa dell’extracomunitario. Tipica, in tal senso, proprio la<br />

fattispecie del distacco regolamentata agli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1408 del 1971. Tuttavia,<br />

nel caso specifico, il giudice ha negato l’applicabilità della norma, non solo perché la fattispecie si esaurisce<br />

solo all’interno di uno Stato membro (l’Italia), ma anche perché la normativa comunitaria invocata<br />

estende la tutela sociale già prevista per i lavoratori comunitari anche ai lavoratori extracomunitari, ma<br />

non anche alle imprese datrici di lavoro o che si avvalgono di personale distaccato da imprese extra UE.<br />

Detto in altri termini, il lavoratore extracomunitario può godere dello stesso trattamento del lavoratore<br />

comunitario se il distacco è effettuato, ferme sussistendo le altre condizioni richieste, da parte di una<br />

datore di lavoro comunitario, non anche da parte di un datore di lavoro extracomunitario.<br />

(20) Cfr. SGROI A., CAPURSO P., GUADAGNINO A., PUNZI C., MADONIA G., Manuale di diritto previdenziale,<br />

Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, pagg. 96 e seguenti.

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