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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Il lavoro degli extracomunitari in Italia 585<br />

ritorio dell’altro presso il quale abbiano distaccato i propri dipendenti e di proseguire i<br />

versamenti alle assicurazioni sociali del paese di provenienza dei lavoratori.<br />

Tuttavia capita frequentemente che vengano subappaltati contratti ad aziende<br />

straniere, appartenenti a Paesi extracomunitari, nei quali il costo del lavoro è decisamente<br />

inferiore a quello italiano, le quali non adempiono agli obblighi assicurativi per<br />

il personale operante in Italia, proprio sulla base di una dichiarata situazione di “distacco”<br />

ai sensi della stessa norma.<br />

Occorre inoltre affrontare un’ulteriore profilo dell’argomento, di recente esaminato<br />

in una sentenza del T.A.R. Liguria (18), il quale ha esaminato una fattispecie di<br />

distacco di lavoratori extracomunitari in Italia ai sensi dell’articolo 27, lett. g), del<br />

D.Lgs. n. 286/1998, affrontando specificamente la questione delle conseguenze derivanti<br />

dall’ accertata omissione del versamento della contribuzione previdenziale in<br />

Italia per i lavoratori ritenuti “distaccati”.<br />

L’azienda interessata si era infatti vista revocare dalla competente Direzione provinciale<br />

del lavoro l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 27 del T.U. dell’immigrazione<br />

a seguito di accertamento ispettivo che evidenziava il mancato adempimento<br />

degli oneri assicurativi per i lavoratori distaccati, e contestava la sussistenza<br />

dell’obbligo al pagamento dei contributi previdenziali quale condizione legittimante il<br />

permanere dell’autorizzazione al lavoro.<br />

In linea generale, in base al principio dell’autonomia dell’obbligo previdenziale, si<br />

può concordare sul fatto che la disciplina dell’autorizzazione al lavoro risponde sicuramente<br />

ad una propria, specifica, finalità, distinta da quella delle norme previdenziali. Ma<br />

tale considerazione non può avere valore determinante ai fini della soluzione della questione.<br />

Infatti l’obbligo del pagamento della contribuzione, quale condizione legittimante<br />

il permanere dell’autorizzazione al lavoro, è contemplato espressamente all’articolo 40<br />

del d.p.r. n. 394/1999, nel testo attualmente vigente, introdotto dal D.P.R. 18.10.2004, n.<br />

334, ma era comunque già implicito nel vecchio impianto della stessa norma.<br />

Questa prevede oggi che l’autorizzazione al lavoro per gli stranieri ai sensi dell’articolo<br />

27, commi 1 e 2, è rilasciata con l’osservanza delle modalità previste dall’articolo<br />

30bis, il quale stabilisce che il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente<br />

soggiornante in Italia che voglia assumere lavoratori stranieri deve indicare tra l’altro,<br />

espressamente, quale requisito essenziale, il trattamento retributivo ed assicurativo, nel<br />

rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili,<br />

riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno, nonché produrre autocertificazione<br />

della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di<br />

azienda, la propria capacità occupazionale e reddituale.<br />

Lo Sportello unico procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità<br />

della documentazione presentata e acquisisce dalla Direzione provinciale del<br />

lavoro, tra l’altro, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo<br />

di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate,<br />

per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità<br />

economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed<br />

assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro<br />

(18) Tar Liguria, Sez II, sentenza n. 00403/2006.

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