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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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584 Tersigni<br />

3.3 — Riflessi della mancanza o del mancato rinnovo del permesso di soggiorno<br />

in materia previdenziale<br />

Il principio di parità di trattamento del lavoratore extracomunitario influenza<br />

anche questa tematica, con riferimento ai casi di lavoro prestato in presenza di permesso<br />

di soggiorno scaduto e in attesa di rinnovo. In proposito, partendo dalla premessa<br />

che occorre tenere distinti i piani della disciplina della durata del rapporto di lavoro da<br />

quello della durata del permesso di soggiorno, la Corte di Cassazione (16) ha affermato<br />

che è da escludersi che la sopravvenuta scadenza del permesso di soggiorno possa<br />

determinare automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro per impossibilità<br />

sopravvenuta. Secondo le argomentazioni della Corte, il divieto di occupare il lavoratore<br />

non in regola sotto tale aspetto è assimilabile sicuramente all’ipotesi di impossibilità<br />

della prestazione (sopravvenuta, se interviene dopo una fase di regolare attuazione<br />

del rapporto). L’impossibilità può costituire giustificato motivo di licenziamento e non<br />

opera, come tale, automaticamente. Pertanto in caso di sopravvenuta cessazione di<br />

efficacia o validità del permesso di soggiorno si determina la semplice sospensione del<br />

rapporto con riferimento ad ogni suo effetto economico e giuridico, essendo quest’ultimo<br />

richiesto non ai fini della validità del contratto ma (come confermano le norme in<br />

apertura richiamate in materia di procedure per la regolare instaurazione di un rapporto<br />

di lavoro con lo straniero, condizionato al rilascio del permesso in questione) solo ai<br />

fini della sua efficacia.<br />

Se, nonostante la carenza di tale condizione, al rapporto viene comunque data<br />

esecuzione, dovrebbe applicarsi in via estensiva l’art. 2126 del codice civile. (formalmente<br />

relativo ai soli casi di nullità e annullabilità del contratto di lavoro). In base a<br />

questa disposizione la nullità o annullabilità del contratto di lavoro (ove esistente, ma<br />

anche ove non esistente per le stesse carenze) non produce effetto per il periodo in cui<br />

lo stesso ha avuto esecuzione.<br />

La stessa logica appare estensibile anche ai casi di avvenuta prestazione di lavoro<br />

in assenza di contratto e di permesso di soggiorno, facendo applicazione, tra l’altro, del<br />

principio generale che lega l’insorgenza dell’obbligo assicurativo al semplice fatto<br />

della prestazione del rapporto di lavoro (17).<br />

3.4 — Particolarità relative agli ingressi c.d. fuori quota<br />

In base al principio sopra richiamato la norma di cui all’articolo 27 del T.U.<br />

immigrazione non fa venir meno il principio della territorialità delle assicurazioni<br />

sociali che, nei rapporti con paesi extracomunitari, può essere superato soltanto, come<br />

detto, in presenza di una convenzione in materia di sicurezza sociale, che consenta di<br />

“valorizzare” situazioni di distacco in ciascuno dei due Paesi convenzionati, così da<br />

esonerare i datori di lavoro di uno Stato dal versamento degli oneri assicurativi sul ter-<br />

(16) Cfr. Cass.Sez.Lav. 11.7.2001, n. 9407, in Guida al Lavoro n. 42 del 30.10.2001<br />

(17) A tale proposito si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con circolare<br />

n. 2 del 14.1.2002 noché l’INPS, con circolare n. 122 dell’ 8.7.2003.

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