INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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584 Tersigni<br />
3.3 — Riflessi della mancanza o del mancato rinnovo del permesso di soggiorno<br />
in materia previdenziale<br />
Il principio di parità di trattamento del lavoratore extracomunitario influenza<br />
anche questa tematica, con riferimento ai casi di lavoro prestato in presenza di permesso<br />
di soggiorno scaduto e in attesa di rinnovo. In proposito, partendo dalla premessa<br />
che occorre tenere distinti i piani della disciplina della durata del rapporto di lavoro da<br />
quello della durata del permesso di soggiorno, la Corte di Cassazione (16) ha affermato<br />
che è da escludersi che la sopravvenuta scadenza del permesso di soggiorno possa<br />
determinare automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro per impossibilità<br />
sopravvenuta. Secondo le argomentazioni della Corte, il divieto di occupare il lavoratore<br />
non in regola sotto tale aspetto è assimilabile sicuramente all’ipotesi di impossibilità<br />
della prestazione (sopravvenuta, se interviene dopo una fase di regolare attuazione<br />
del rapporto). L’impossibilità può costituire giustificato motivo di licenziamento e non<br />
opera, come tale, automaticamente. Pertanto in caso di sopravvenuta cessazione di<br />
efficacia o validità del permesso di soggiorno si determina la semplice sospensione del<br />
rapporto con riferimento ad ogni suo effetto economico e giuridico, essendo quest’ultimo<br />
richiesto non ai fini della validità del contratto ma (come confermano le norme in<br />
apertura richiamate in materia di procedure per la regolare instaurazione di un rapporto<br />
di lavoro con lo straniero, condizionato al rilascio del permesso in questione) solo ai<br />
fini della sua efficacia.<br />
Se, nonostante la carenza di tale condizione, al rapporto viene comunque data<br />
esecuzione, dovrebbe applicarsi in via estensiva l’art. 2126 del codice civile. (formalmente<br />
relativo ai soli casi di nullità e annullabilità del contratto di lavoro). In base a<br />
questa disposizione la nullità o annullabilità del contratto di lavoro (ove esistente, ma<br />
anche ove non esistente per le stesse carenze) non produce effetto per il periodo in cui<br />
lo stesso ha avuto esecuzione.<br />
La stessa logica appare estensibile anche ai casi di avvenuta prestazione di lavoro<br />
in assenza di contratto e di permesso di soggiorno, facendo applicazione, tra l’altro, del<br />
principio generale che lega l’insorgenza dell’obbligo assicurativo al semplice fatto<br />
della prestazione del rapporto di lavoro (17).<br />
3.4 — Particolarità relative agli ingressi c.d. fuori quota<br />
In base al principio sopra richiamato la norma di cui all’articolo 27 del T.U.<br />
immigrazione non fa venir meno il principio della territorialità delle assicurazioni<br />
sociali che, nei rapporti con paesi extracomunitari, può essere superato soltanto, come<br />
detto, in presenza di una convenzione in materia di sicurezza sociale, che consenta di<br />
“valorizzare” situazioni di distacco in ciascuno dei due Paesi convenzionati, così da<br />
esonerare i datori di lavoro di uno Stato dal versamento degli oneri assicurativi sul ter-<br />
(16) Cfr. Cass.Sez.Lav. 11.7.2001, n. 9407, in Guida al Lavoro n. 42 del 30.10.2001<br />
(17) A tale proposito si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con circolare<br />
n. 2 del 14.1.2002 noché l’INPS, con circolare n. 122 dell’ 8.7.2003.