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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Il lavoro degli extracomunitari in Italia 583<br />

sonero dal momento della domanda. Ciò ha comportato la legittimazione ad un comportamento<br />

omissivo degli obblighi assicurativi per il lavoro in territorio italiano, nelle<br />

more dell’emanazione di un provvedimento di esonero. Emanazione che non costituisce<br />

atto dovuto, quasi si trattasse di un provvedimento tendente al mero riscontro della<br />

sussistenza di requisiti tecnici, e quindi a discrezionalità vincolata, laddove invece le<br />

amministrazioni contemplate dalla norma conservano la piena discrezionalità circa la<br />

scelta di concedere o meno l’esonero predetto.<br />

Per non parlare delle complicazioni che potrebbero sorgere nell’eventualità di un<br />

accesso ispettivo che intervenisse in pendenza della procedura diretta all’emanazione<br />

del decreto, a fronte del quale sarebbe ad avviso di chi scrive difficile opporre, quale<br />

giustificazione al mancato adempimento degli obblighi previdenziali, la pendenza<br />

della procedura stessa.<br />

Attualmente, nelle more del rilascio del decreto di esonero, è espressamente<br />

richiesto il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali per i lavoratori extracomunitari<br />

operanti in Italia.<br />

Tale orientamento trova una giustificazione anche in un rinnovato approfondimento<br />

delle condizioni che devono ricorrere per il diritto all’esonero in base alla<br />

norma del 1987, che richiede una verifica effettiva non solo del requisito della reciprocità,<br />

ma soprattutto del reale adempimento degli obblighi assicurativi per i lavoratori<br />

occupati in Italia nel paese di provenienza, nonché il riscontro della identità delle tutele<br />

garantite. È parso così più aderente al rispetto di esigenze di effettiva garanzia per i<br />

lavoratori prevedere che il datore di lavoro produca una certificazione, proveniente<br />

dall’ente assicuratore estero, che dimostri l’effettivo avvenuto adempimento degli<br />

obblighi contributivi nel paese di provenienza, attestazione da valutarsi sia sotto il profilo<br />

della veridicità, ma anche sotto il profilo della effettiva fungibilità della tutela<br />

offerta dalle norme di tale paese rispetto a quelle previste nell’ordinamento italiano.<br />

La richiesta di attestazione si rende necessaria perché, in assenza di un accordo<br />

bilaterale, è impossibile ottenere dalle autorità straniere uno scambio vincolante di<br />

informazioni per una certificazione del versamento delle contribuzioni.<br />

In caso di esito positivo della procedura finalizzata ad ottenere il decreto di esonero,<br />

il datore di lavoro interessato ha diritto al rimborso della contribuzione nel frattempo<br />

versata, in relazione al periodo assicurativo indicato dalla certificazione dell’ente<br />

previdenziale estero.<br />

Il decreto rimane efficace per il periodo di tempo richiesto e relativamente al<br />

numero di lavoratori interessati. Tuttavia, qualora il datore di lavoro intenda provvedere<br />

a delle sostituzioni, dovrà dare preventiva comunicazione ai competenti uffici del<br />

Ministero del lavoro e all’ente previdenziale dei nuovi nominativi, per i quali dovrà<br />

produrre idonea certificazione secondo la nuova regola generale.<br />

Un’ultima, doverosa precisazione attiene la retribuzione da prendere a riferimento<br />

ai fini del calcolo della contribuzione da versare in pendenza della procedura.<br />

Trattandosi di un obbligo da adempiere in Italia, devono essere applicate le disposizioni<br />

legali in materia di minimale sia legale che contrattuale di retribuzione imponibile ai<br />

fini previdenziali, da individuarsi a prescindere dalle retribuzioni dovute ai lavoratori<br />

in base al contratto di lavoro loro applicabile nel paese di provenienza, e di solito di<br />

importo ben più elevato.

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