INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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582 Tersigni<br />
La norma richiede pertanto l’emanazione di un apposito provvedimento da parte<br />
delle competenti Autorità italiane, preceduto da una approfondita istruttoria. Il provvedimento<br />
che può, in base alla norma, e non deve, essere adottato, e che riveste carattere<br />
infungibile, non potrebbe essere sostituito da un accertamento del giudice nel contesto<br />
di un eventuale contenzioso, evento che costituirebbe una palese violazione di legge.<br />
Si tratta di un provvedimento avente efficacia costitutiva, nel senso che finché<br />
non è adottato non è possibile non adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla<br />
legislazione italiana in base al principio di territorialità.<br />
Ciò in quanto, in base all’ordinamento italiano, è l’Autorità italiana competente<br />
che deve verificare se, e per quali forme assicurative, la legislazione del Paese estero<br />
operi nei confronti del lavoratore interessato, e soprattutto se si tratti di forme assicurative<br />
assimilabili a quelle previste dalle leggi italiane, nonché la effettiva esistenza della<br />
condizione di reciprocità richiesta.<br />
Nel contesto di una istruttoria di tal genere, può assumere sicuramente rilevanza,<br />
tra gli elementi da acquisire, quello della sussistenza, sul territorio di provenienza del<br />
lavoratore, di una norma che preveda la concessione di analogo esonero per i lavoratori<br />
italiani che siano distaccati sul territorio estero interessato.<br />
Nel dettato della norma la condizione di reciprocità assume la veste di condizione<br />
necessaria, ma di certo non sufficiente, essendo di norma accompagnata da una accurata<br />
istruttoria tesa a verificare quali siano le modalità assicurative previste per i lavoratori<br />
interessati nel Paese di provenienza, in ordine alle tipologie di assicurazioni previste<br />
ed alle tutele garantite.<br />
Nella prassi applicativa di tale norma si sono venute però evidenziando nel tempo<br />
una serie di problematiche, alle quali è divenuto urgente dare una soluzione alla luce<br />
dell’intensificarsi del fenomeno del ricorso sempre più diffuso al subappalto di contratti<br />
a ditte straniere extracomunitarie per lavori da eseguirsi in Italia, accompagnati sempre<br />
più spesso da quello dell’evasione degli obblighi previdenziali ed assistenziali per i<br />
lavoratori impiegati, con conseguente turbativa delle condizioni di mercato.<br />
Come evidenziano i decreti di più recente emanazione, si è voluta definire da<br />
parte delle amministrazioni coinvolte (Ministero del lavoro, Ministero degli affari esteri,<br />
enti previdenziali) una nuova e più rigorosa prassi applicativa della norma, proprio<br />
in seguito al riscontro dell’aumento del numero di abusi.<br />
La prima, sostanziale questione che l’applicazione della norma ha tradizionalmente<br />
posto è quella della valutazione della responsabilità del soggetto datoriale per<br />
gli adempimenti previdenziali nel periodo (fisiologicamente richiesto dalla necessità di<br />
espletare l’attività istruttoria) intercorrente tra la ricezione della domanda di esonero e<br />
l’emanazione del decreto ministeriale.<br />
A rigor di legge, atteso che esso costituisce un provvedimento amministrativo<br />
discrezionale, i suoi effetti non potrebbero avere decorrenza retroattiva rispetto alla<br />
relativa data di emanazione, ciò che dovrebbe comportare nelle more del rilascio per<br />
il datore di lavoro l’obbligo di osservare le normative territoriali in materia assicurativa.<br />
Tuttavia la prassi finora seguita si era ispirata al principio di non voler addossare<br />
sui datori di lavoro le conseguenze dei tempi fisiologici necessari per compiere l’istruttoria<br />
della richiesta, e i decreti emanati hanno sempre fatto decorrere gli effetti dell’e-