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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Il lavoro degli extracomunitari in Italia 581<br />

Le eccezioni al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo si hanno proprio<br />

nei casi sussistenza di accordo di sicurezza sociale tra Italia e paese extracomunitario<br />

che regolamenti il distacco e di eventuale proroga dello stesso, per la durata tassativamente<br />

determinata da ciascun accordo (14).<br />

Infatti le convenzioni bilaterali in materia hanno il fine specifico di realizzare il<br />

coordinamento tra i diversi sistemi di sicurezza sociale, così da evitare l’eventualità<br />

della doppia imposizione contributiva, nel Paese di origine e in quello di lavoro, stabilendo<br />

in proposito che nel periodo di impiego nel Paese convenzionato, e per la durata<br />

stabilita dalla stessa convenzione, può rimanere applicabile al lavoratore il regime previdenziale<br />

del Paese di provenienza, nell’applicazione di apposite procedure amministrative.<br />

Occorre sottolineare, peraltro, che la convenzione bilaterale potrebbe anche non<br />

contemplare tutte le forme assicurative previste dalla legge italiana (c.d. convenzioni<br />

parziali).<br />

In tal caso l’esonero dall’obbligo assicurativo in Italia può operare solo limitatamente<br />

alle forme assicurative previste dalla convenzione, mentre le altre contribuzioni<br />

rimangono comunque dovute secondo le regole generali applicabili in territorio italiano<br />

e valide per i lavoratori italiani (15).<br />

3.2 — Esonero dall’obbligo assicurativo in Italia: le previsioni della legge n. 398<br />

del 1987<br />

L’articolo 3, comma 8, della legge n. 398/1987 dispone che il Ministro del lavoro<br />

e della previdenza sociale può, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri<br />

degli affari esteri e dell’economia, esonerare dall'obbligo del versamento dei contributi,<br />

dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le imprese<br />

straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane<br />

operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze.<br />

(14) Ma rileva anche l’art. 3, co. 8, della legge n. 398/1987, in base al quale il Ministro del Lavoro<br />

può con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri e del Tesoro, esonerare<br />

dall’obbligo del versamento dei contributi dovuti alle assicurazioni generali obbligatorie per i dipendenti<br />

stranieri le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese<br />

italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze, su cui vedi oltre.<br />

(15) L’azienda straniera è tenuta ai medesimi adempimenti previsti per i datori di lavoro di nazionalità<br />

italiana. Se non ha strutture né altri punti di riferimento nel territorio nazionale all’infuori di<br />

uno o più lavoratori dipendenti, nel caso sia tenuta all’adempimento degli obblighi assicurativi totalmente<br />

o parzialmente in Italia, dovrà iscriversi presso la Direzione I.N.P.S. nella cui competenza territoriale<br />

il personale dipendente svolge l’attività lavorativa.<br />

Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione, il datore di lavoro straniero dovrà richiedere<br />

al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate il rilascio di un codice fiscale da utilizzare per<br />

l’assolvimento dei soli obblighi previdenziali.<br />

Il datore di lavoro straniero che, in materia di assolvimento dei predetti obblighi, intenda avvalersi<br />

di un soggetto terzo, deve conferire mandato con rappresentanza al soggetto incaricato ad adempiere<br />

in sua vece.

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