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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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580 Tersigni<br />

25 del T.U. n. 286/1998, che individua in maniera tassativa le forme assicurative obbligatorie<br />

che devono essere applicate in considerazione della durata e della specificità di<br />

questa tipologia di rapporto di lavoro, e cioé assicurazione per invalidità, vecchiaia e<br />

superstiti, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurazione<br />

contro le malattie e per la maternità. In sostituzione dei contributi per l’assegno<br />

per il nucleo familiare e per l’assicurazione contro la disoccupazione il datore di<br />

lavoro è tenuto a versare all’istituto assicuratore un contributo in misura pari all’importo<br />

dei medesimi contributi, contribuzione destinata agli interventi a carattere socioassistenziale<br />

a favore dei lavoratori di cui all’art. 45 del medesimo testo unico.<br />

3.1 — Eccezioni al principio di territorialità: le convenzioni internazionali<br />

Il principio di territorialità dell’obbligo assicurativo subisce delle deroghe in<br />

alcune situazioni nelle quali è consentito al lavoratore mantenere il regime assicurativo<br />

del paese di provenienza.<br />

Per quanto attiene agli aspetti previdenziali, infatti, occorre distinguere essenzialmente<br />

a seconda che il rapporto di lavoro venga instaurato direttamente in Italia dalla<br />

diversa situazione che si determina nei casi di distacco del lavoratore extracomunitario<br />

in presenza di una convenzione in materia di sicurezza sociale (13).<br />

slativo 6.9.2001, n. 368, intervenendo sul precedente impianto normativo in tema di contratti a termine,<br />

nell’abrogare la precedente disciplina, ha consentito l’apposizione del termine di durata al contratto<br />

di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo,<br />

in tal modo flessibilizzando il ricorso all’istituto del contratto a termine. Si è perciò ritenuto in<br />

sede amministrativa che ai fini della individuazione della natura stagionale dell’attività di lavoro<br />

svolta è necessaria una apposita previsione contenuta nel contratto di lavoro, da redigersi obbligatoriamente<br />

in forma scritta, nonché la necessità, ai fini dell’applicazione del particolare regime assicurativo<br />

predetto, che il visto d’ingresso rechi un’apposita dicitura. In carenza di tali elementi, non<br />

risultando in forma rituale la causale che giustifica l’apposizione del termine al contratto di lavoro, al<br />

rapporto dovrà essere applicata la particolare disciplina definita dall’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001che<br />

può arrivare, nel caso in cui il rapporto di lavoro duri oltre i termini massimi come individuati dal<br />

comma 2 della stessa norma, a far considerare il rapporto stesso come contratto a tempo indeterminato<br />

dalla scadenza dei relativi termini.<br />

(13) Si intende per distacco lo svolgimento di una prestazione di lavoro avente durata temporanea,<br />

anche non predeterminata, presso un datore di lavoro diverso da quello di assunzione, senza che ciò<br />

comporti l’estinzione del rapporto di lavoro originario e una nuova assunzione.<br />

La disciplina positiva dell’istituto nell’ordinamento nazionale si è avuta inizialmente nell’ambito<br />

del pubblico impiego (art. 56 e 57 T.U. n. 3/1957 impiegati civili dello Stato) mentre per il settore<br />

privato si è fatto per lungo tempo riferimento alle indicazioni della giurisprudenza.<br />

In campo internazionale esiste una nozione di distacco particolarmente dettagliata per quel che<br />

riguarda l’ambito territoriale europeo, illustrata dalle decisioni CASSTM n. 162/1996 e n. 181/2000<br />

che individua le situazioni di lavoratori assunti in Italia, da impresa italiana o straniera che abbia in<br />

Italia stabile organizzazione, inviati presso una dipendenza o presso la casa madre estera ubicata in<br />

uno Stato membro dell’Unione Europea, e viceversa. L’invio è temporaneo e non determina la cessazione<br />

del rapporto di lavoro con il distaccante. Peraltro, una presenza di situazione di distacco internazionale<br />

non può essere valorizzata a tal fine se non sussiste tra gli Stati interessati una convenzione<br />

che lo preveda.

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