INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Il lavoro degli extracomunitari in Italia 579<br />
previdenziali ed assistenziali, naturalmente nel rispetto dei requisiti e delle condizioni<br />
stabiliti dalla legislazione italiana. In applicazione di tale principio, nel territorio italiano,<br />
i lavoratori stranieri ottengono gli stessi diritti dei cittadini. Possono dunque godere<br />
dei diritti maturati nell’ordinamento italiano anche in assenza di convenzioni di sicurezza<br />
sociale col Paese di provenienza del lavoratore (10).<br />
L’art. 1 del T.U. in questione precisa inoltre che:<br />
- quando altre disposizioni di legge fanno riferimento ad istituti concernenti persone<br />
di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero apolidi, lo stesso riferimento<br />
deve intendersi agli istituti previsti dal testo unico stesso;<br />
- sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli<br />
comunque vigenti nel territorio dello Stato.<br />
Una particolare tutela era stabilita a salvaguardia dei diritti previdenziali dei cittadini<br />
extracomunitari occupati regolarmente in Italia.<br />
Infatti, in base alle previsioni dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995 i lavoratori<br />
extracomunitari che avessero cessato l'attività lavorativa in Italia rientrando nel<br />
proprio Paese d’origine avevano facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non<br />
fosse regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultassero<br />
versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria.<br />
In seguito alle modifiche apportate allo stesso testo unico dalla legge n.<br />
189/2002, tale possibilità è venuta meno e, a partire dalla data di entrata in vigore della<br />
legge predetta, gli extracomunitari non hanno più potuto chiedere il rimborso della<br />
contribuzione a loro favore versata.<br />
Le disposizioni attuali (11) prevedono che in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario<br />
conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne<br />
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della<br />
maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo<br />
anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo<br />
1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per il pensionamento. È salvaguardata<br />
per i lavoratori stagionali la possibilità di trasferimento dei contributi<br />
all’Istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza. È fatta salva la possibilità di<br />
ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.<br />
Una particolare disciplina previdenziale è poi prevista dalla fonte interna per il<br />
lavoratore extracomunitario o apolide assunto per lavoro stagionale (12) dall’articolo<br />
(10) Tuttavia non è possibile l’esportazione delle prestazioni per le quali ciò non sia espressamente<br />
previsto dalla normativa interna. Le disposizioni interne, peraltro, consentono di beneficiare all’estero<br />
delle pensioni, o di chiedere dall’estero la prosecuzione volontaria, ma, in assenza di appositi<br />
accordi, non risultano esportabili gli assegni familiari, le indennità di disoccupazione (attribuita alla<br />
verifica di requisiti da effettuarsi sul territorio), l’indennità di malattia e di maternità.<br />
(11) Cfr. articolo 22, comma 13 e articolo 25, comma 5, del T.U. n. 286/1998.<br />
(12) Nell’ordinamento italiano l’attività stagionale è stata inizialmente definita, in base alle previsioni<br />
della legge 18.4.1962, n. 230, in relazione alla possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine.<br />
Infatti l’apposizione del termine al contratto di lavoro era consentita soltanto in fattispecie tassativamente<br />
determinate, tra le quali era inclusa quella in cui ciò fosse richiesto dalla speciale natura dell’attività<br />
lavorativa derivante dal carattere stagionale. L’elencazione di tali attività era contenuta nel<br />
D.P.R. 7.10.1963, n. 1525, come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 11.7.1995, n. 378. Il decreto legi-