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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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578 Tersigni<br />

la materia del rilascio dell’autorizzazione al lavoro, mentre non incide in alcun modo<br />

sulla necessità di rispettare gli obblighi previdenziali disposti dalla legge italiana.<br />

Sull’argomento torneremo più avanti.<br />

3. — La disciplina previdenziale<br />

La materia del regime previdenziale applicabile ai lavoratori migranti occupati in<br />

territorio italiano trova la sua disciplina sia in disposizioni di diritto nazionale che in<br />

disposizioni di rango internazionale.<br />

Sia le previsioni normative di rango internazionale che nazionale in materia di<br />

sicurezza sociale per i lavoratori migranti rispondono alla essenziale finalità di assicurare<br />

ai lavoratori, dipendenti ed autonomi, l’acquisizione e la conservazione del diritto<br />

alle varie tutele previdenziali anche in caso di svolgimento di un’attività lavorativa in<br />

paesi diversi da quello d’origine.<br />

Tra le fonti di rango sovranazionale, vanno richiamate le convenzioni internazionali<br />

in materia di sicurezza sociale (8). La tematica del trattamento previdenziale del<br />

lavoratore straniero in Italia deve essere infatti trattata, con riferimento al lavoratore<br />

extracomunitario, distinguendo a seconda che il Paese d’origine del lavoratore sia o<br />

meno legato all’Italia da una convenzione con l’Italia in materia di sicurezza sociale.<br />

Va premesso che il lavoro dell’extracomunitario o apolide in Italia trova già una<br />

sua essenziale tutela nei principi generali che ispirano il complesso normativo nazionale<br />

in materia di previdenza ed assistenza per la generalità dei lavoratori occupati in territorio<br />

italiano, prima ancora che nelle fonti specificamente dedicate alla materia.<br />

È infatti principio fondamentale della legislazione previdenziale italiana quello<br />

della territorialità dell’obbligo assicurativo, contenuto nell’articolo 37 del R.D.L.<br />

4.10.1935, n. 1827, in base al quale sono sottoposte alle assicurazioni sociali “le persone<br />

di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità... che prestino lavoro retribuito alle dipendenze<br />

di altri”. Pertanto, in linea di principio, il lavoratore extracomunitario o apolide<br />

che lavora in Italia deve essere assicurato secondo le norme italiane.<br />

In virtù del principio di territorialità trovano applicazione le disposizioni normative<br />

vigenti nel Paese in cui è svolta l’attività lavorativa, per quanto attiene tipologie di<br />

copertura assicurativa, importi, retribuzione imponibile, modalità di versamento. La<br />

disciplina previdenziale da applicare è peraltro composta sia da disposizioni delle<br />

norme comuni che disposizioni speciali delle normative specificamente rivolte ai lavoratori<br />

extracomunitari (9).<br />

Altro principio interno fondamentale è quello di parità di trattamento del lavoratore<br />

straniero con il lavoratore italiano.<br />

Il principio vale, oltre che in materia pensionistica, anche per le altre prestazioni<br />

(8) Sono attualmente convenzionati con l’Italia: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec,<br />

Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), (ex) Jugoslavia<br />

(Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia), Slovenia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay,<br />

USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Croazia e Corea.<br />

(9) Si pensi, ad esempio, alla particolare disciplina vigente per i lavoratori stagionali, di cui si<br />

parla più avanti.

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