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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Il lavoro degli extracomunitari in Italia 577<br />

Il carattere derogatorio di tale strumento d’ingresso nel territorio italiano è<br />

meglio delineato dalla previsione regolamentare secondo la quale l’autorizzazione<br />

all’ingresso in questione non può essere concessa per un periodo superiore a quello di<br />

durata del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, pari a due anni e dalla<br />

previsione di non rinnovabilità della stessa.<br />

Inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’autorizzazione, il visto<br />

d’ingresso ed il permesso di soggiorno rilasciati ai sensi della predetta norma non possono<br />

essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro.<br />

Per ciascuna tipologia di attività contemplata nelle disposizioni della norma vengono<br />

poi precisati particolari requisiti ai quali è subordinata la possibilità di richiedere<br />

l’autorizzazione al lavoro (7).<br />

In ogni caso è richiesto il rispetto delle condizioni e modalità specificate all’art.<br />

40 del regolamento di attuazione del testo unico, D.P.R. 31.8.1999, n. 394, su cui torneremo<br />

più avanti. I permessi di soggiorno rilasciati a norma dell’art. 40, inoltre, non<br />

possono essere convertiti.<br />

In effetti, va precisato che la disciplina derogatoria in questione riguarda soltanto<br />

gano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni<br />

che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;<br />

- lavoratori temporanei: dipendenti di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano,<br />

che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o<br />

compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o<br />

funzioni siano terminati;<br />

- marittimi: occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;<br />

- distaccati da esteroresidenti: lavoratori subordinati regolarmente retribuiti da datori di lavoro,<br />

persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i<br />

quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,<br />

residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di<br />

contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in<br />

Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero;<br />

- circensi: lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;<br />

- artisti: personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini,<br />

artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; artisti da impiegare da enti musicali<br />

teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti<br />

pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;<br />

- sportivi: stranieri destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso<br />

società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti<br />

tra società e sportivi professionisti;<br />

- giornalisti: corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti<br />

da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;<br />

- personale sanitario: infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;<br />

- giovani studiosi: persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia,<br />

svolgono qui attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani<br />

o di mobilità di giovani, nonché persone collocate alla pari.<br />

L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato<br />

dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.<br />

(7) Ad esempio, la sussistenza di un rapporto di lavoro di durata non inferiore a dodici mesi anteriore<br />

al trasferimento per i dirigenti e il personale specializzato, l’attestazione del possesso di requisiti<br />

professionali necessari per l’espletamento di determinate attività, ecc..

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