04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

576 Tersigni<br />

2. — Ingresso in casi particolari<br />

L’articolo 27 del T.U. n. 286/1998 disciplina particolari casi di ingresso in Italia<br />

di cittadini extracomunitari, stabilendo che, al di fuori degli ingressi per lavoro autorizzati<br />

nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 (5), della stessa fonte, il regolamento<br />

di attuazione stabilisce particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni<br />

al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato,<br />

per particolari tipologie di lavoratori stranieri dallo stesso individuate.<br />

Per i profili di impiego in questione, caratterizzati dalla particolare qualificazione<br />

del personale interessato è dunque possibile l’ingresso per lavoro al di fuori delle quote<br />

annualmente stabilite ai sensi dello stesso testo unico (6).<br />

zione di alcuna domanda da parte di lavoratore italiano o comunitario, il Centro ne dà comunicazione<br />

allo S.U., che comunque, nel complessivo termine di 40 giorni dalla presentazione della richiesta rilascia<br />

il nulla osta, sentito il Questore, e a condizione che siano osservate le prescrizioni del contratto<br />

collettivo di lavoro applicabile e nel rispetto delle quote annuali d’ingresso. La documentazione in<br />

questione viene poi trasmessa dallo S.U., a richiesta del datore, agli uffici consolari del Paese di origine<br />

o di residenza dello straniero ai fini del rilascio del visto d’ingresso. Entro 8 giorni dall’ingresso<br />

lo straniero deve recarsi presso lo S.U. che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno,<br />

anch’esso trasmesso all’Autorità consolare e al centro per l’impiego e, stipulato il contratto,<br />

presso la Questura per il rilascio del permesso di soggiorno.<br />

Anche la procedura per l’assunzione di un lavoratore stagionale è stata modificata dall’art. 20<br />

della legge n. 189 del 2002. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, o le<br />

associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare un rapporto di lavoro<br />

subordinato di tipo stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo Sportello<br />

Unico per l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell’art. 22 del Testo Unico.<br />

Nel caso in cui il richiedente non abbia una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta viene<br />

comunicata al Centro per l’impiego che verifica, entro il termine di 5 giorni, l’eventuale disponibilità<br />

di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l’impiego stagionale offerto. Lo stesso sportello rilascia<br />

comunque l’autorizzazione nel rispetto dell’eventuale diritto di precedenza maturato entro 10 giorni<br />

dalla comunicazione al Centro per l’ Impiego e non oltre 20 dalla data della richiesta.<br />

L’autorizzazione rilasciata in questi casi ha validità da un minimo di 20 giorni ad un massimo di<br />

nove mesi in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, ed anche con riferimento<br />

all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso datori diversi.<br />

Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo e può<br />

convertire, al verificarsi delle condizioni previste, il suo permesso in permesso per lavoro subordinato.<br />

(5) Vedi nota precedente.<br />

(6) Alcuni profili professionali contemplati:- dirigenti: o personale altamente specializzato di<br />

società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la<br />

sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio,<br />

ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro<br />

dell'Unione europea; - universitari: lettori di scambio o di madre lingua, nonché professori e<br />

ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso<br />

Università ed istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;<br />

- interpreti: compresi i traduttori;<br />

- lavoratori domestici: collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un<br />

anno rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri<br />

dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto;<br />

- tirocinanti: persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svol-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!