INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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576 Tersigni<br />
2. — Ingresso in casi particolari<br />
L’articolo 27 del T.U. n. 286/1998 disciplina particolari casi di ingresso in Italia<br />
di cittadini extracomunitari, stabilendo che, al di fuori degli ingressi per lavoro autorizzati<br />
nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 (5), della stessa fonte, il regolamento<br />
di attuazione stabilisce particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni<br />
al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato,<br />
per particolari tipologie di lavoratori stranieri dallo stesso individuate.<br />
Per i profili di impiego in questione, caratterizzati dalla particolare qualificazione<br />
del personale interessato è dunque possibile l’ingresso per lavoro al di fuori delle quote<br />
annualmente stabilite ai sensi dello stesso testo unico (6).<br />
zione di alcuna domanda da parte di lavoratore italiano o comunitario, il Centro ne dà comunicazione<br />
allo S.U., che comunque, nel complessivo termine di 40 giorni dalla presentazione della richiesta rilascia<br />
il nulla osta, sentito il Questore, e a condizione che siano osservate le prescrizioni del contratto<br />
collettivo di lavoro applicabile e nel rispetto delle quote annuali d’ingresso. La documentazione in<br />
questione viene poi trasmessa dallo S.U., a richiesta del datore, agli uffici consolari del Paese di origine<br />
o di residenza dello straniero ai fini del rilascio del visto d’ingresso. Entro 8 giorni dall’ingresso<br />
lo straniero deve recarsi presso lo S.U. che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno,<br />
anch’esso trasmesso all’Autorità consolare e al centro per l’impiego e, stipulato il contratto,<br />
presso la Questura per il rilascio del permesso di soggiorno.<br />
Anche la procedura per l’assunzione di un lavoratore stagionale è stata modificata dall’art. 20<br />
della legge n. 189 del 2002. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, o le<br />
associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare un rapporto di lavoro<br />
subordinato di tipo stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo Sportello<br />
Unico per l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell’art. 22 del Testo Unico.<br />
Nel caso in cui il richiedente non abbia una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta viene<br />
comunicata al Centro per l’impiego che verifica, entro il termine di 5 giorni, l’eventuale disponibilità<br />
di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l’impiego stagionale offerto. Lo stesso sportello rilascia<br />
comunque l’autorizzazione nel rispetto dell’eventuale diritto di precedenza maturato entro 10 giorni<br />
dalla comunicazione al Centro per l’ Impiego e non oltre 20 dalla data della richiesta.<br />
L’autorizzazione rilasciata in questi casi ha validità da un minimo di 20 giorni ad un massimo di<br />
nove mesi in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, ed anche con riferimento<br />
all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso datori diversi.<br />
Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo e può<br />
convertire, al verificarsi delle condizioni previste, il suo permesso in permesso per lavoro subordinato.<br />
(5) Vedi nota precedente.<br />
(6) Alcuni profili professionali contemplati:- dirigenti: o personale altamente specializzato di<br />
società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la<br />
sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio,<br />
ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro<br />
dell'Unione europea; - universitari: lettori di scambio o di madre lingua, nonché professori e<br />
ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso<br />
Università ed istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;<br />
- interpreti: compresi i traduttori;<br />
- lavoratori domestici: collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un<br />
anno rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri<br />
dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto;<br />
- tirocinanti: persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svol-