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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Il lavoro degli extracomunitari in Italia 575<br />

to del contratto di soggiorno per lavoro subordinato dall’articolo 5bis del decreto legislativo<br />

25.7.1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione<br />

e norme sulla condizione dello straniero” (2).<br />

L’istituto si inquadra nel contesto degli adempimenti amministrativi da rispettare<br />

per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario<br />

o apolide.<br />

L’elemento fondamentale della disciplina in questione è che il permesso di soggiorno<br />

per motivi di lavoro, disciplinato dal co. 3bis dell’art. 5 del testo unico, può<br />

essere oggi rilasciato solo a seguito della stipula di un contratto di soggiorno per lavoro<br />

ai sensi dell’art. 5bis dello stesso.<br />

La durata del permesso di soggiorno è legata a quella del contratto di soggiorno e<br />

comunque non potrà superare determinati periodi massimi (3). La stipula di questo<br />

contratto avviene in forma scritta tra datore di lavoro italiano o straniero regolarmente<br />

soggiornante e prestatore presso lo Sportello Unico per l’immigrazione della Provincia<br />

nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro e deve contenere le indicazioni<br />

previste all’art. 5bis della legge (4).<br />

del permesso di soggiorno per lavoro) potesse regolarizzare il rapporto di lavoro mediante il versamento<br />

di un contributo sempre forfettario per ciascun lavoratore occupato da regolarizzare. La<br />

denuncia del rapporto di lavoro alla Prefettura U.T.G. effettuata attraverso la dichiarazione di regolarizzazione,<br />

insieme al pagamento del contributo ha operato come causa di non punibilità per le violazioni<br />

delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e<br />

assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative e comunque afferenti all’occupazione<br />

dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente<br />

al 10.9.2002).<br />

(2) Per maggiori dettagli sulla procedura si rinvia alle circolari del Ministero dell’Interno n. 13 del<br />

19.7.2002 (Dpt. per le libertà civili e l’immigrazione) e n. 300/C/2002/1704/P/12.222.7/3ADiv. del<br />

27.7.2002 (Dpt. della Pubblica Sicurezza). Per quanto attiene invece la stipula del contratto di soggiorno<br />

si rimanda alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 50 del 20.9.2002.<br />

(3) Cfr. art. 5 del T.U. nel nuovo testo: 9 mesi (complessivi) in relazione ad uno o più contratti di<br />

lavoro stagionale, un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,<br />

due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.<br />

(4) Anche la procedura ordinaria per la regolare assunzione di un lavoratore extracomunitario è<br />

stata ridisegnata nell’art. 18 della legge di riforma, che ha abrogato il previgente art. 22 del T.U. La<br />

nuova procedura è improntata al basilare principio della programmazione. Infatti l’art. 3 del T.U. nel<br />

testo riformato, prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone ogni tre anni, salva la<br />

necessità di un termine più breve, il documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione<br />

nel territorio italiano, da emanarsi con D.P.R.. Con decreto del Presidente del Consiglio dei<br />

Ministri sono poi annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell’anno precedente a<br />

quello di riferimento del decreto, e sulla base dei criteri generali individuati dal documento programmatico,<br />

le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato,<br />

anche con riferimento ad esigenze di carattere stagionale. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori<br />

decreti possono essere emanati nel corso dell’anno.<br />

La responsabilità dell’intero procedimento relativo all’assunzione compete ora allo Sportello<br />

Unico per l’immigrazione presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, sia per le assunzioni<br />

a tempo indeterminato che determinato. Presso tale sportello il datore deve presentare la sua richiesta<br />

di nulla osta all’assunzione, accompagnata, tra l’altro, dalla proposta di contratto di soggiorno, completa<br />

degli elementi indicati dalla norma. Le richieste vengono comunicate dallo S.U. al Centro per<br />

l’Impiego territorialmente competente, che provvede a darne diffusione. In caso di mancata presenta-

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