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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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574 Tersigni<br />

SIMONA TERSIGNI<br />

Funzionario della Direzione Centrale delle Entrate Contributive<br />

IL LAVORO DEGLI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA<br />

Sommario: 1. - Procedure di ingresso per lavoro. 2. - Ingresso in casi particolari.<br />

3. - La disciplina previdenziale. 3.1 - Eccezioni al principio di territorialità: le<br />

convenzioni internazionali. 3.2 - Esonero dall’obbligo assicurativo in Italia: le previsioni<br />

della legge n. 398 del 1987. 3.3 - Riflessi della mancanza o del mancato rinnovo<br />

del permesso di soggiorno in materia previdenziale. 3.4 - Particolarità relative<br />

agli ingressi c.d. fuori quota. 4. - Nuove disposizioni in materia di trattamento di fine<br />

rapporto e lavoratori stranieri in Italia.<br />

1. — Procedure di ingresso per lavoro<br />

Come noto, l’ingresso in Italia per motivi di lavoro è consentito solo allo straniero<br />

in possesso di documento valido, e il relativo visto d’ingresso è rilasciato dalle rappresentanze<br />

diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza<br />

dello straniero, previa dimostrazione del possesso di documentazione idonea a confermare<br />

scopo e condizioni del soggiorno nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza<br />

adeguati per la relativa durata.<br />

Per la regolare permanenza nel territorio italiano dello straniero extracomunitario<br />

è richiesto il possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, da richiedere al<br />

Questore della provincia in cui si trova entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nello<br />

Stato.<br />

Nell’ambito di una generale attività mirata alla emersione del lavoro irregolare di<br />

personale di origine extracomunitaria, impiegato in violazione della disciplina vigente<br />

in materia di permesso di soggiorno per lavoro, e, conseguenzialmente, anche delle<br />

discipline previdenziali e fiscali (1) è stato introdotto nell’ordinamento italiano l’istitu-<br />

(1) L’art. 33 della legge 30.7.2002, n. 189 ha previsto che il personale di origine extracomunitaria,<br />

che sia stato occupato nel trimestre antecedente l’entrata in vigore della norma (10.9.2002) in attività<br />

di assistenza a componenti di famiglie affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza<br />

ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, potesse essere regolarizzato mediante<br />

il versamento di un contributo per ciascun lavoratore da regolarizzare, nell’importo determinato dal<br />

D.M Lavoro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26.8.2002. Successivamente, per i lavoratori<br />

extracomunitari che prestano lavoro subordinato non domestico, il D.L. 9.9.2002, n. 195, convertito<br />

in legge 9.10.2002, n. 222, ha previsto che chiunque abbia occupato, nel trimestre antecedente<br />

l’entrata in vigore della norma (10.9.2002), lavoratori extracomunitari in posizione irregolare (privi

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