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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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830 Bergamini<br />

come il principio di parità di trattamento - sancito sia all’art. 39 CE sia all’art. 7 del<br />

regolamento n. 1612/68 - non vieti solo le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza,<br />

ma anche quelle indirette che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento,<br />

abbiano il medesimo risultato: è questo il caso della condizione di residenza, come più<br />

volte affermato dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza relativa alla libera circolazione<br />

dei lavoratori (sul punto si rinvia a Condinanzi M. Lang A. Nascimbene B.,<br />

Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione delle persone, Milano, 2006, p. 6 ss.).<br />

Sul requisito della residenza la Corte si discosta dalla propria precedente pronuncia<br />

nel caso Collins (sentenza 23 marzo 2004, causa C-138/02, in Racc. p. I-2703) nel<br />

quale aveva ritenuto che tale requisito, imposto dall’ordinamento anglosassone per<br />

poter fruire dell’indennità lavorativa, non risultasse di per sé discriminatorio. In quel<br />

caso il requisito in questione era imposto anche ai soggetti aventi la cittadinanza del<br />

Regno Unito e si trattava di un requisito finalizzato unicamente a verificare che il<br />

beneficio si applicasse ai soli soggetti in possesso di un collegamento col territorio statale<br />

che ne giustificasse l’attribuzione. Pur essendo vero che il requisito poteva essere<br />

più facilmente soddisfatto dai cittadini di quel Paese, esigenze di verifica che il soggetto<br />

stesse realmente cercando un’occupazione nel Regno Unito portarono in quel caso a<br />

considerare legittima la restrizione, purché applicata in maniera oggettiva e proporzionata<br />

e comprensiva di rimedi giurisdizionali per poterne eventualmente contestare<br />

l’applicazione. Nel caso qui in esame il diverso approccio si giustifica, oltre che per i<br />

motivi sopra riportati, anche per la natura dell’assegno per l’educazione, le cui finalità<br />

si differenziano rispetto all’indennità oggetto del caso Collins (Sul trattamento del<br />

lavoratori transfrontalieri comunitari vedi Zanobetti Pagnetti A., Il diritto internazionale<br />

del lavoro, norme universali, regionali e comunitarie, Bologna, 2005, p.119 ss.).<br />

La Corte pertanto riconosce in via interpretativa la necessità di garantire l’accesso<br />

a tale vantaggio sociale anche a favore di familiari di lavoratori aventi la cittadinanza<br />

dello Stato che non siano ivi residenti.

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