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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Osservatorio della giurisprudenza della Corte di Giustizia 829<br />

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:<br />

1) Ad un cittadino di uno Stato membro che, pur mantenendo il proprio<br />

impiego in tale Stato, abbia trasferito la propria residenza in un altro Stato membro<br />

ed eserciti da allora la propria attività lavorativa in qualità di lavoratore<br />

frontaliero, può essere riconosciuta la qualifica di "lavoratore migrante" ai sensi<br />

del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera<br />

circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità.<br />

2) In circostanze come quelle di cui alla causa principale, l’art. 7, n. 2, del<br />

regolamento n. 1612/68 osta a che il coniuge di un lavoratore migrante che esercita<br />

un’attività lavorativa in uno Stato membro, il quale è disoccupato e risiede in<br />

un altro Stato membro, sia escluso dal beneficio di un vantaggio sociale che ha le<br />

caratteristiche dell’assegno per l’educazione tedesco, in quanto non ha né la residenza<br />

né la dimora abituale nel primo Stato.<br />

* * * * *<br />

La sig.ra Hartmann è una cittadina austriaca sposata con un cittadino tedesco,<br />

entrambi risiedono in Austria, pur continuando il marito a svolgere la sua attività lavorativa<br />

come impiegato in Germania. Il giudice tedesco in prima istanza rifiuta di concedere<br />

alla signora l’assegno per l’educazione dei figli previsto dal BErzGG, motivando<br />

sulla base del fatto che la sig.ra Hartmann non è residente in Germania e non esercita<br />

alcuna attività lavorativa in tale Stato membro. Al giudice di appello si pone quindi<br />

il dubbio se tale assegno debba esserle riconosciuto in base al diritto comunitario e in<br />

particolare al regolamento 1612/78 (in GUCE L 257 del 1968), finalizzato a garantire<br />

la libera circolazione dei lavoratori subordinati anche tramite l’accesso di questi ai<br />

vantaggi sociali (sul punto vedi Rodière P., Droit sociale de l’Union européenne,<br />

Parigi, 2002, p. 572 ss, e Pennings F., Introduction to European Security Law, L’Aja<br />

2001, p. 3 ss. e p. 149 ss.).<br />

La Germania riteneva che l’assegno per l’educazione dei figli avesse la finalità di<br />

agevolare le persone che, attraverso la scelta del loro luogo di residenza, avevano<br />

instaurato un legame effettivo con la società tedesca e che quindi fosse possibile<br />

imporre la condizione della residenza.<br />

In base a questi parametri la Germania riteneva che il Sig. Hartmann, cittadino<br />

tedesco che mantiene il suo posto di lavoro in Germania pur trasferendo la residenza in<br />

uno Stato diverso - esercitando da allora la propria attività lavorativa in qualità di lavoratore<br />

frontaliero - non potesse vedersi riconoscere la qualifica di "lavoratore migrante"<br />

ai sensi del regolamento n. 1612/68. Di conseguenza alla moglie di questi non si<br />

sarebbe dovuto riconoscere l’assegno in questione.<br />

Sotto il profilo della qualificazione di tale assegno si deve qui ricordare che la<br />

Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul punto dichiarando che l’assegno per l’educazione<br />

tedesco costituisce un "vantaggio" sociale ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento<br />

n. 1612/68 (v. sentenza 12 maggio 1998, causa C-85/96, Martínez Sala, in Racc.<br />

p. I-2691, punto 26).<br />

Quanto al requisito della residenza imposto dalla Germania, basta sottolineare

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