INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
808 Sezioni Civili<br />
che avevano condotto all’iscrizione a ruolo e dunque per l’indeterminatezza ed indeterminabilità<br />
del credito, oltre che per violazione dell’art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689,<br />
nel merito infine asserendo l’infondatezza del credito contributivo iscritto a ruolo.<br />
Chiedeva peraltro pregiudizialmente la sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella<br />
opposta. Contestualmente al decreto in calce al ricorso, veniva accolta l’istanza di<br />
sospensione della provvisoria esecutorietà dell’iscrizione a ruolo.<br />
Nel costituirsi in giudizio a ministero dello stesso difensore anche per la<br />
S.C.C.I. s.p.a. (società di cartolarizzazione dei crediti, cessionaria del credito in<br />
questione), l’INPS eccepiva pregiudizialmente l’incompetenza territoriale del<br />
Tribunale adito in favore del Foro di Roma, ove ha sede l’ufficio INPS deputato a ricevere<br />
i contributi oggetto dell’iscrizione a ruolo e nel merito chiedendo il rigetto dell’opposizione<br />
che assumeva infondata, essendo stati accertati i presupposti dell’obbligazione<br />
contributiva in oggetto con l’accertamento disposto dalla sede INPS di Roma<br />
Flaminio che ne ha redatto il verbale del 29.1.2004.<br />
Resisteva altresì la, S.R.T. s.p.a. rilevando la validità ed efficacia della cartella<br />
esattoriale opposta, contenente tutti gli elementi essenziali per la determinazione del<br />
credito previdenziale iscritto a ruolo, in conformità alla specifica disposizione di cui<br />
all’art. 25 del d. lvo n. 602 del 1973. Osservava inoltre che qualsiasi contestazione<br />
concernente l’esistenza, l’ammontare o la regolarità del procedimento di accertamento,<br />
relativa alla pretesa contributiva, non poteva che esser fatta valere nei confronti<br />
dell’Ente titolare del credito, e per questo verso il difetto di legittimazione passiva<br />
della S.R.T. s.p.a. ex art. 39 del d.lgs 13.4.99 n. 1l2.<br />
Ritenuto che la decisione sulla questione pregiudiziale avrebbe potuto definire il<br />
processo, veniva disposta la discussione all’udienza dell’8.5.2007 nella quale la causa<br />
era definita come al dispositivo in calce di cui si è data lettura, sui seguenti motivi.<br />
L’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’INPS è risultata fondata.<br />
È circostanza incontestata come emerge pacificamente dagli atti di entrambe le<br />
parti, oltre che provata dalla cartella esattoriale opposta che l’ufficio deputato a ricevere<br />
la prestazione contributiva di P.P. nella “gestione commercianti”, è quella di Roma -<br />
Flaminio ove il contribuente avrebbe gestito l’attività commerciale dalla quale è sorta<br />
l’obbligazione.<br />
A fronte di tale presupposto di fatto, va ricordato che la disposizione di cui<br />
all’art. 444 comma terzo c.p.c. che prevede la competenza del Giudice del luogo in cui<br />
ha sede l’ente previdenziale sulle controversie relative ad obblighi contributivi dei<br />
datori di lavoro, deve trovare infatti applicazione in via estensiva, nonostante il letterale<br />
riferimento a tale categoria di soggetto - tenuto conto della ratio della norma, diretta<br />
ad agevolare l’istituto creditore nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali nei<br />
confronti dei lavoratori assistiti - in tutte le controversie in cui si discuta di obblighi<br />
contributivi gravanti non solo sui datori di lavoro e sui titolari di un rapporto di parasubordinazione<br />
ma anche, come nella specie sui lavoratori autonomi e pertanto anche in<br />
questo giudizio, relativo agli obblighi contributivi connessi all’iscrizione del lavoratore<br />
autonomo nella gestione commercianti (così per tutte C. Cass. 15.5.1993 n. 5552 (1)).<br />
Più in particolare oltre alla ricordata ratio della disposizione, l’applicazione generale<br />
del criterio di cui al comma 30 dell’art. 444 c.p.c., segue ad altra più tecnica ragione<br />
che ha riferimento all’obbligazione contributiva non solo limitatamente a quella