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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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808 Sezioni Civili<br />

che avevano condotto all’iscrizione a ruolo e dunque per l’indeterminatezza ed indeterminabilità<br />

del credito, oltre che per violazione dell’art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689,<br />

nel merito infine asserendo l’infondatezza del credito contributivo iscritto a ruolo.<br />

Chiedeva peraltro pregiudizialmente la sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella<br />

opposta. Contestualmente al decreto in calce al ricorso, veniva accolta l’istanza di<br />

sospensione della provvisoria esecutorietà dell’iscrizione a ruolo.<br />

Nel costituirsi in giudizio a ministero dello stesso difensore anche per la<br />

S.C.C.I. s.p.a. (società di cartolarizzazione dei crediti, cessionaria del credito in<br />

questione), l’INPS eccepiva pregiudizialmente l’incompetenza territoriale del<br />

Tribunale adito in favore del Foro di Roma, ove ha sede l’ufficio INPS deputato a ricevere<br />

i contributi oggetto dell’iscrizione a ruolo e nel merito chiedendo il rigetto dell’opposizione<br />

che assumeva infondata, essendo stati accertati i presupposti dell’obbligazione<br />

contributiva in oggetto con l’accertamento disposto dalla sede INPS di Roma<br />

Flaminio che ne ha redatto il verbale del 29.1.2004.<br />

Resisteva altresì la, S.R.T. s.p.a. rilevando la validità ed efficacia della cartella<br />

esattoriale opposta, contenente tutti gli elementi essenziali per la determinazione del<br />

credito previdenziale iscritto a ruolo, in conformità alla specifica disposizione di cui<br />

all’art. 25 del d. lvo n. 602 del 1973. Osservava inoltre che qualsiasi contestazione<br />

concernente l’esistenza, l’ammontare o la regolarità del procedimento di accertamento,<br />

relativa alla pretesa contributiva, non poteva che esser fatta valere nei confronti<br />

dell’Ente titolare del credito, e per questo verso il difetto di legittimazione passiva<br />

della S.R.T. s.p.a. ex art. 39 del d.lgs 13.4.99 n. 1l2.<br />

Ritenuto che la decisione sulla questione pregiudiziale avrebbe potuto definire il<br />

processo, veniva disposta la discussione all’udienza dell’8.5.2007 nella quale la causa<br />

era definita come al dispositivo in calce di cui si è data lettura, sui seguenti motivi.<br />

L’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’INPS è risultata fondata.<br />

È circostanza incontestata come emerge pacificamente dagli atti di entrambe le<br />

parti, oltre che provata dalla cartella esattoriale opposta che l’ufficio deputato a ricevere<br />

la prestazione contributiva di P.P. nella “gestione commercianti”, è quella di Roma -<br />

Flaminio ove il contribuente avrebbe gestito l’attività commerciale dalla quale è sorta<br />

l’obbligazione.<br />

A fronte di tale presupposto di fatto, va ricordato che la disposizione di cui<br />

all’art. 444 comma terzo c.p.c. che prevede la competenza del Giudice del luogo in cui<br />

ha sede l’ente previdenziale sulle controversie relative ad obblighi contributivi dei<br />

datori di lavoro, deve trovare infatti applicazione in via estensiva, nonostante il letterale<br />

riferimento a tale categoria di soggetto - tenuto conto della ratio della norma, diretta<br />

ad agevolare l’istituto creditore nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali nei<br />

confronti dei lavoratori assistiti - in tutte le controversie in cui si discuta di obblighi<br />

contributivi gravanti non solo sui datori di lavoro e sui titolari di un rapporto di parasubordinazione<br />

ma anche, come nella specie sui lavoratori autonomi e pertanto anche in<br />

questo giudizio, relativo agli obblighi contributivi connessi all’iscrizione del lavoratore<br />

autonomo nella gestione commercianti (così per tutte C. Cass. 15.5.1993 n. 5552 (1)).<br />

Più in particolare oltre alla ricordata ratio della disposizione, l’applicazione generale<br />

del criterio di cui al comma 30 dell’art. 444 c.p.c., segue ad altra più tecnica ragione<br />

che ha riferimento all’obbligazione contributiva non solo limitatamente a quella

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