04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

anni 1993/1995.<br />

Deve escludersi in conclusione che si sia verificata decadenza per il ritardo nell’iscrizione<br />

a ruolo.<br />

Parimenti deve escludersi che sia intervenuta decadenza per la tardività della<br />

notificazione della cartella esattoriale.<br />

Infatti, come esattamente osserva la difesa della SRT, il termine per la notifica<br />

della cartella, già previsto dall’art. 25 del DPR n. 602/73, è stato soppresso dal D. Lvo<br />

n. 193/01, e nuovamente introdotto dalla legge n. 311/04, con riferimento ai ruoli esecutivi<br />

successivamente al 1/7/2005.<br />

Non è applicabile alcun termine di decadenza, quindi, nel caso di specie, in presenza<br />

di un ruolo esecutivo dal 2003.<br />

Respinta l’eccezione preliminare, la causa deve continuare per il merito.<br />

(Omissis)<br />

Tribunali 807<br />

Processo civile - Contributi da lavoro autonomo - Giudizio di opposizione a<br />

cartella esattoriale - Competenza territoriale - Sede INPS preposta alla<br />

riscossione dei contributi.<br />

Tribunale di Viterbo - 21.06.2007 n. 405 - Dott. Passamonti - P. P. (Avv.<br />

Lo Duca) - INPS (Avv.ti Ricci, Scarlato).<br />

In base all’art. 24 comma 6 del D. Lgs. 46/99 il giudizio di opposizione a<br />

cartella esattoriale avente ad oggetto la sussistenza o meno dell’obbligazione<br />

contributiva di un lavoratore autonomo è regolato dagli artt. 442 e<br />

segg. c.p.c.<br />

Di conseguenza, nonostante che l’art. 444 comma 3 c.p.c. si riferisca specificatamente<br />

agli obblighi contributivi dei “datori di lavoro”, il Tribunale in<br />

funzione di Giudice del Lavoro ove ha sede l’ufficio INPS deputato a riscuotere<br />

i contributi dovuti dal lavoratore autonomo è competente territorialmente<br />

a conoscere anche della controversia promossa da questo ultimo.<br />

FATTO — Con ricorso notificato col pedissequo decreto di fissazione d’udienza<br />

il 13 e 14 giugno 2006, P.P. ha adito il Tribunale di Viterbo - Giudice del lavoro, per<br />

sentir dichiarare l’illegittimità ed ottenere il conseguente annullamento della cartella<br />

esattoriale notificatagli il 10.2.2006 dalla S.R.T. s.p.a. concessionaria del servizio<br />

nazionale di riscossione per la provincia di Viterbo, relativa all’iscrizione a ruolo del<br />

credito INPS - sede di Roma Flaminio, per “contributi commercianti” degli anni dal<br />

1999 al 2004, asserendone la nullità per la mancanza di ogni indicazione degli addebiti

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!