INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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564 Risi<br />
prende perciò la posizione europea per cui l’estensione del mercato unico allo spazio<br />
euro-mediterraneo si arresta davanti alla libera circolazione delle persone. Sono<br />
ammesse aperture ma per categorie ben determinate e per periodi ben definiti.<br />
La “fortezza Europa”, di cui gli Stati Uniti scrivevano polemicamente all’epoca<br />
dell’Atto Unico del 1986 con riferimento al protezionismo commerciale del mercato<br />
unico, potrebbe ripresentarsi nel XXI secolo come protezionismo non più riguardo alle<br />
merci ma alla presenza fisica dell’ “Altro”.<br />
2. — La quarta libertà nell’Unione europea allargata<br />
La libera circolazione delle persone risale ai primordi della Comunità, il cui<br />
Trattato istitutivo fissa all’art. 3 “l’eliminazione, fra gli stati membri, degli<br />
ostacoli…alla libera circolazione delle persone.” L’obiettivo è ribadito dall’Atto Unico<br />
del 1986 che definisce il mercato interno come “spazio senza frontiere interne” dove si<br />
assicura la libera circolazione delle persone. Il diritto di varcare liberamente le frontiere<br />
è specificato nel Trattato di Amsterdam che dedica il nuovo Titolo IV alle competenze<br />
che l’Unione esercita nel settore delle migrazioni affinché “non vi siano controlli<br />
sulle persone... all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne”.<br />
Il Trattato di Amsterdam prevede che siano aboliti i controlli alle frontiere fra gli<br />
stati membri per tutti coloro che le varcano, siano essi cittadini europei siano essi cittadini<br />
di paesi terzi. Il regime dell’ingresso e del soggiorno si applica soltanto ai cittadini<br />
dei paesi terzi, mentre ai cittadini europei si applica il diritto all’ingresso ed al soggiorno<br />
nonché le disposizioni inerenti la libera circolazione dei lavoratori; quelle disposizioni<br />
che trovano un limite provvisorio di applicazione nei Trattati di adesione del<br />
quinto allargamento. Da altre norme emerge comunque una applicazione restrittiva<br />
della libera circolazione delle persone riguardo alla natura dei beneficiari, tale da configurare<br />
maggiori aperture a favore dei prestatori di lavoro (6).<br />
La libera circolazione dei cittadini europei è connessa al riconoscimento di varcare<br />
liberamente le frontiere anche ai cittadini dei paesi terzi. Per consentire tale ultima libertà<br />
occorre mettere in piedi un sistema di controlli alle frontiere esterne dell’Unione tale da<br />
filtrare gli ingressi, perché una volta dentro il cittadino del paese terzo può muoversi<br />
liberamente da uno stato membro all’altro. Consentire la libera circolazione del cittadino<br />
terzo implica che funzionino norme comuni agli stati membri riguardo all’attraversamento<br />
delle frontiere esterne. Soltanto controlli efficaci alle frontiere esterne permettono di<br />
abbattere le frontiere interne. La Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen,<br />
già nel 1990, cercava di rispondere allo scopo. Il cosiddetto acquis di Schengen diviene<br />
oggetto dei Trattati di adesione nell’ambito del quinto allargamento con un calendario<br />
proprio di applicazione, talché solo sul finire del 2007 cadono le ultime frontiere fra<br />
alcuni vecchi stati membri ed alcuni nuovi stati membri (7).<br />
(6) V. A. ADINOLFI, La libertà di circolazione delle persone, Lezione al Corso di Diritto applicato<br />
dell’Unione europea, Università di Salerno, 2007.<br />
(7) Sul punto v. in particolare: A. RIZZO, L’allargamento ad est dell’Unione Europea, Napoli,<br />
2004.