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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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806 Sezioni Civili<br />

agli anni 1993/1995.<br />

L’opponente eccepiva preliminarmente la nullità della cartella per intervenuta<br />

decadenza e per duplicazione dei contributi, già richiesti con altra cartella.<br />

Nel merito esponeva che le omissioni contributive erano state causate dalla consulente<br />

del lavoro G. P., che si era appropriata delle somme affidatele per il pagamento<br />

dei contributi e, successivamente alla scoperta, anche di quelle per il condono.<br />

Chiedeva, pertanto, l’annullamento della cartella.<br />

L’INPS si costituiva in giudizio, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.<br />

s.p.a., e chiedeva respingersi l’opposizione.<br />

Esponeva peraltro che aveva tempestivamente azionato il proprio credito, e che<br />

era stata la SRT a notificare tardivamente la cartella.<br />

Chiedeva pertanto che, in caso di inesigibilità del credito conseguente a tale tardiva<br />

notificazione, la SRT fosse dichiarata decaduta dal diritto al discarico e condannata<br />

al risarcimento del danno, pari all’importo della cartella.<br />

La SRT si costituiva in giudizio e chiedeva respingersi le domande, esponendo<br />

che l’obbligo di notificare la cartella entro un termine a pena di decadenza è stato previsto<br />

solo per i ruoli resi esecutivi successivamente al 1/7/2005.<br />

Successivamente il giudice, ritenuta l’opportunità di decidere in via preliminare<br />

in ordine all’eccezione di decadenza pronunziava la presente sentenza non definitiva,<br />

dando lettura del dispositivo.<br />

DIRITTO — L’eccezione di decadenza è infondata e deve essere pertanto respinta.<br />

L’opponente ritiene che la materia sia disciplinata dall’art. 25 del D.Lvo n. 46/99,<br />

con vigenza dei termini risultanti dalla norma stessa.<br />

La disciplina è invece, trattandosi di contributi non versati prima dell’entrata in<br />

vigore del D.Lvo n. 46/99, quella transitoria di cui all’art. 36 comma 6° dello stesso<br />

decreto legislativo.<br />

In base a tale norma le disposizioni di cui all’art. 25 si applicano ai contributi non<br />

versati dopo l’entrata in vigore del citato decreto.<br />

L’art. 36 comma 6° citato è stato successivamente più volte modificato (da ultimo<br />

dalla legge 24/12/2003 n. 350) ed attualmente il testo è il seguente “le disposizioni di<br />

cui all’art. 25 si applicano ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente<br />

alla data del 1/1/2004”.<br />

Certamente non sono quindi applicabili, nel caso di specie, i termini per l’iscrizione<br />

a ruolo, previsti dal citato art. 25.<br />

L’opponente obietta che le modifiche dell’art. 36 comma 6° hanno avuto vigore<br />

per il futuro, e quindi fino all’entrata in vigore della prima di esse (23/12/2000) ha<br />

avuto vigore la norma poi modificata, che ha determinato la decadenza.<br />

Omette però di considerare che la norma modificata non è l’art. 25, ma la norma<br />

transitoria di cui all’art. 36 comma 6°.<br />

Tale norma, restata in vigore fino all’entrata in vigore della legge 23/12/2000 n.<br />

388, non può aver determinato alcuna decadenza perché, come già si è osservato, in<br />

base alla stessa norma le disposizioni di cui all’art. 25 si applicano ai contributi non<br />

versati dopo l’entrata in vigore del decreto n. 46/99: i termini per l’iscrizione a ruolo<br />

non sono applicabili nel caso di specie, in cui si tratta di contributi non versati negli

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