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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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l’avvenire. In particolare la norma che deriva dalla legge di “interpretazione autentica”<br />

non può ritenersi irragionevole (art. 3, primo comma, Cost.) ove si limiti ad assegnare<br />

alla disposizione interpretata un significato già in esso contenuto, riconoscibile<br />

come “una delle possibili letture del testo originario” (sentenze n. 39 e n. 1359 del<br />

2006. n. 291 del 2003 e n. 374 del 2002)”. Tanto premesso la Corte ha concluso che<br />

tale situazione ricorresse nel caso in esame, posto che nella norma interpretata (art. 9 L<br />

67/88) il divieto di cumulo era una delle possibili letture, sicché ricorreva una situazione<br />

di “incertezza” del dato normativo che rendeva non irragionevole il ricorso alla<br />

“interpretazione autentica”.<br />

Alla luce ditale pronuncia deve quindi concludersi che la norma oggetto della<br />

verifica di legittimità costituzionale è da qualificare come norma di interpretazione<br />

autentica cui va riconosciuta ragionevolmente efficacia retroattiva. Resta così esclusa<br />

la possibilità di cumulo sulla quale la ricorrente fondava le proprie pretese.<br />

Il ricorso deve essere conseguentemente respinto.<br />

La complessità delle questioni trattate, anche alla luce del contrasto formatosi tra<br />

applicazione pratica e orientamento giurisprudenziale che ha richiesto perfino di attendere<br />

la pronuncia della Corte Costituzionale, consiglia e giustifica la compensazione<br />

delle spese.<br />

(Omissis)<br />

(1) V. in q. Riv., 1986, p. 48<br />

(2) Idem, 2001, p. 368<br />

Tribunali 805<br />

Contributi - Giudizio di opposizione a cartella esattoriale - Ruoli resi esecutivi<br />

prima dell’1.7.2005 - Obbligo di notifica della cartella entro un termine<br />

a pena di decadenza - Insussistenza.<br />

Tribunale di Viterbo - 21.06.2007 n. 544 - Dott. Pascolini - G. G. (Avv.ti<br />

Barili, Spadafora) - INPS (Avv.ti Ricci, Scarlato).<br />

La decadenza prevista per la notifica della cartella esattoriale avvenuta<br />

oltre il termine già previsto dall’art. 25 D.P.R. n. 602/1973, poi soppresso e<br />

reintrodotto dalla legge n. 311/04, si applica soltanto ai ruoli resi esecutivi<br />

successivamente all’1/7/2005.<br />

FATTO — Con ricorso depositato il 20/11/2006 G. G. proponeva opposizione<br />

avverso la cartella esattoriale, notificata il 21/10/2006, per il pagamento in favore<br />

dell’INPS della somma di euro 7.130,19 per contributi e somme aggiuntive relativi

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