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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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804 Sezioni Civili<br />

44 co. 1 del D. Lvo 269/2003, ai sensi del quale “l’art. 9, comma 6, della legge 1<br />

marzo 1988 n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che<br />

le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, così come sostituito dall’art.<br />

11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di<br />

cui ai commi 5 e 6 dell’art. i del decreto-legge 30 dicembre 1987 n. 536, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988 n. 48 e successive modifiche”.<br />

A fronte di tale quadro normativo occorre dunque concludere che la norma interpretativa<br />

abbia indiscutibilmente disposto la incumulabilità con riferimento ai benefici<br />

diversi dalla fiscalizzazione ed in particolare con quelli di cui al comma 5 dell’art. 9<br />

della legge 11 marzo 1988 n. 67, come sostituito dall’art. 11 della legge 24 dicembre<br />

1993. n. 537.<br />

La retroattività di tale disposizione non appare ostacolata né dalle disposizioni<br />

che avevano dapprima reiterato e poi reso definitiva la decontribuzione (in particolar<br />

modo dal D.L. 18/91), né dalle modifiche alla L. 67/88 apportate dalla legge 537/93,<br />

posto che entrambe le normative erano intervenute modificando la disciplina antecedente<br />

(definendo come esonero permanente quanto prima era uno sgravio ad efficacia<br />

temporale limitata, mutando anche il contenuto del beneficio e infine adeguando le aliquote<br />

di sgravio), ma lasciando entrambe immutate l’istituto nella sua struttura e nella<br />

sua finalità; sicché deve escludersi che il legislatore del 2003 abbia inteso limitare l’operatività<br />

della norma con decorrenza dalla entrata in vigore della legge di modifica<br />

(gennaio 1994).<br />

La questione, come anticipato, è stata comunque risolta dalla Corte<br />

Costituzionale, che con la sentenza n. 274/2006 (in atti) ha dichiarato non fondata la<br />

questione di legittimità costituzionale dell’art. 44 co. 1 DL. 30.9.2003 n. 269, convertito<br />

con modificazioni dalla legge 24.11.2003 n. 326, sollevata in riferimento agli artt.<br />

3,72, 101, 102, 104 e 108 della Costituzione dai tribunali di Siena, Lecco e Catanzaro<br />

e dalla Corte di Appello di Ancona. Con tale pronuncia la Corte - dopo aver rammentato<br />

che l’interpretazione autentica operata dal legislatore era intervenuta in una situazione<br />

di palese contrasto tra la prassi amministrativa adottata dall’Istituto previdenziale<br />

(che negava la possibilità di cumulo) e l’orientamento giurisprudenziale accolto dalla<br />

S.C. (che con la citata sent. 14227/2000 aveva sostanzialmente riconosciuto tale possibilità)<br />

- ha chiarito come anche in passato avesse affermato che “è decisivo verificare<br />

se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò<br />

retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Infatti il divieto di irretroattività<br />

della legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio<br />

generale dell’ordinamento, cui il legislatore ordinario deve di regola attenersi - non è<br />

stato elevato a dignità costituzionale, salva, per la materia penale, la previsione dell’art.<br />

25 della Costituzione. Quindi il legislatore nel rispetto ditale previsione può<br />

emanare norme con efficacia retroattiva - interpretative od innovative che siano - purché<br />

la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non<br />

contrasti con altri valori costituzionalmente protetti. Ed è quindi, proprio sotto l’aspetto<br />

del controllo di ragionevolezza che rilevano, simmetricamente, la funzione di<br />

“interpretazione autentica”, che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere,<br />

ovvero l’idoneità di una disposizione innovativa a disciplinare con efficacia retroattiva<br />

anche situazioni pregresse in deroga al principio per cui la legge non dispone che per

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