INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
804 Sezioni Civili<br />
44 co. 1 del D. Lvo 269/2003, ai sensi del quale “l’art. 9, comma 6, della legge 1<br />
marzo 1988 n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che<br />
le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, così come sostituito dall’art.<br />
11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di<br />
cui ai commi 5 e 6 dell’art. i del decreto-legge 30 dicembre 1987 n. 536, convertito,<br />
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988 n. 48 e successive modifiche”.<br />
A fronte di tale quadro normativo occorre dunque concludere che la norma interpretativa<br />
abbia indiscutibilmente disposto la incumulabilità con riferimento ai benefici<br />
diversi dalla fiscalizzazione ed in particolare con quelli di cui al comma 5 dell’art. 9<br />
della legge 11 marzo 1988 n. 67, come sostituito dall’art. 11 della legge 24 dicembre<br />
1993. n. 537.<br />
La retroattività di tale disposizione non appare ostacolata né dalle disposizioni<br />
che avevano dapprima reiterato e poi reso definitiva la decontribuzione (in particolar<br />
modo dal D.L. 18/91), né dalle modifiche alla L. 67/88 apportate dalla legge 537/93,<br />
posto che entrambe le normative erano intervenute modificando la disciplina antecedente<br />
(definendo come esonero permanente quanto prima era uno sgravio ad efficacia<br />
temporale limitata, mutando anche il contenuto del beneficio e infine adeguando le aliquote<br />
di sgravio), ma lasciando entrambe immutate l’istituto nella sua struttura e nella<br />
sua finalità; sicché deve escludersi che il legislatore del 2003 abbia inteso limitare l’operatività<br />
della norma con decorrenza dalla entrata in vigore della legge di modifica<br />
(gennaio 1994).<br />
La questione, come anticipato, è stata comunque risolta dalla Corte<br />
Costituzionale, che con la sentenza n. 274/2006 (in atti) ha dichiarato non fondata la<br />
questione di legittimità costituzionale dell’art. 44 co. 1 DL. 30.9.2003 n. 269, convertito<br />
con modificazioni dalla legge 24.11.2003 n. 326, sollevata in riferimento agli artt.<br />
3,72, 101, 102, 104 e 108 della Costituzione dai tribunali di Siena, Lecco e Catanzaro<br />
e dalla Corte di Appello di Ancona. Con tale pronuncia la Corte - dopo aver rammentato<br />
che l’interpretazione autentica operata dal legislatore era intervenuta in una situazione<br />
di palese contrasto tra la prassi amministrativa adottata dall’Istituto previdenziale<br />
(che negava la possibilità di cumulo) e l’orientamento giurisprudenziale accolto dalla<br />
S.C. (che con la citata sent. 14227/2000 aveva sostanzialmente riconosciuto tale possibilità)<br />
- ha chiarito come anche in passato avesse affermato che “è decisivo verificare<br />
se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò<br />
retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Infatti il divieto di irretroattività<br />
della legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio<br />
generale dell’ordinamento, cui il legislatore ordinario deve di regola attenersi - non è<br />
stato elevato a dignità costituzionale, salva, per la materia penale, la previsione dell’art.<br />
25 della Costituzione. Quindi il legislatore nel rispetto ditale previsione può<br />
emanare norme con efficacia retroattiva - interpretative od innovative che siano - purché<br />
la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non<br />
contrasti con altri valori costituzionalmente protetti. Ed è quindi, proprio sotto l’aspetto<br />
del controllo di ragionevolezza che rilevano, simmetricamente, la funzione di<br />
“interpretazione autentica”, che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere,<br />
ovvero l’idoneità di una disposizione innovativa a disciplinare con efficacia retroattiva<br />
anche situazioni pregresse in deroga al principio per cui la legge non dispone che per