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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Tribunali 803<br />

L’art. 1, comma 5, del dl. 30 dicembre 1987, n. 536 (fiscalizzazione) ha disposto<br />

che “per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1 gennaio 1987, è concessa ai datori<br />

di lavoro nel settore agricolo operanti nei territori di cui all’art. 1 del testo unico delle<br />

leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218, la<br />

riduzione del 60% dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente<br />

così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali<br />

obbligatorie”. Il sesto comma dello stesso articolo ha, poi, previsto che ”a favore dei<br />

datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in<br />

corso al 1 gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre<br />

1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo<br />

di cui all’art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.000 per<br />

ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo<br />

operanti nei territori di cui all’art. 1 del testo unico sugli interventi del Mezzogiorno,<br />

approvato con d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218”.<br />

È, quindi, intervenuto l’art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 che ha disposto:<br />

“a decorrere dal 1.1.1988 i premi e i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed<br />

assistenziali sono dovuti nella misura del 15% dai datori di lavoro agricolo per il proprio<br />

personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei<br />

territori montani di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre<br />

1973 n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti ai medesimi lavoratori<br />

dai datori di lavoro agricoli operanti nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai<br />

sensi dell’art. 15 della legge 22.12.1977 n. 948 nella misura del 40% e dai datori di<br />

lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all’art. 1<br />

del testo unico sulle leggi negli interventi del Mezzogiorno approvato con d.p.r.<br />

6.3.1978, n. 218, nella misura del 20%”. Il successivo comma 6 della stessa norma ha,<br />

ancora, disposto: “per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto<br />

delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell’art. 1 del d. 1. 30.12.1987, n. 536,<br />

convertito, con modificazioni, dalla legge 29.12.1988”.<br />

I benefici introdotti dalla L. 67/88 erano stati reiterati con successive disposizioni<br />

fino a divenire permanenti con il D.L. n. 18/91.<br />

La legge n. 537 del 1993 ha successivamente provveduto a modificare, tempo per<br />

tempo, le aliquote di sgravio, lasciando tuttavia immutato l’istituto.<br />

Tale essendo il quadro normativo di riferimento — e sul quale finisce per operare<br />

la norma di interpretazione autentica del 2003 — la S.C., con sentenza n. 14227/2000<br />

(2) (richiamata nella più recente ord. 17806/2003) aveva ritenuto che il beneficio della<br />

fiscalizzazione e quelli ulteriori previsti in favore delle aziende operanti nei territori<br />

montani o svantaggiati fossero cumulabili, rilevando, in particolare, il differente livello<br />

di tutela che sottendeva all’uno ed all’altro istituto (in sostanza sul presupposto che la<br />

fiscalizzazione competesse a tutte le aziende agricole tutelate dalla c.d. normativa sul<br />

Mezzogiorno ed i benefici ulteriori a quelle, fra le prime, che operassero in territori<br />

svantaggiati o montani). La S.C., poi, aveva quindi ritenuto che il disposto di cui al<br />

comma 6 dell’art. 9 l. n. 67/1988 non impedisse il cumulo ma semplicemente imponeva<br />

che nella base di calcolo per lo sgravio dovesse tenersi conto dell’abbattimento<br />

dovuto per la fiscalizzazione.<br />

In tale contesto è intervenuta la norma di interpretazione autentica di cui all’art.

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