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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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802 Sezioni Civili<br />

- che in data 18.7.1998 l’INPS aveva emanato la circolare n. 160 con la quale<br />

aveva affermato l’incompatibilità e non cumulabilità delle riduzioni contributive con la<br />

riduzione della fiscalizzazione degli oneri sociali, assumendo che le prime introdotte<br />

da legge successiva e speciale conglobassero la seconda;<br />

Deduceva che in applicazione di tali disposizioni le era stato negato l’accesso al<br />

beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, di cui assumeva la piena compatibilità<br />

e cumulabilità con gli sgravi contributivi richiamando l’orientamento in tal senso<br />

espresso dalla S.C.. Indicava quindi le modalità di calcolo in virtù delle quali dovevano<br />

essere determinate le somme indebitamente percepite dall’Istituto previdenziale e<br />

delle quali chiedeva la restituzione per la parte di competenza del datore di lavoro<br />

(eventualmente da calcolare mediante CTU). Concludeva assumendo la competenza<br />

del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro (vertendosi in materia di previdenza<br />

ed assistenza obbligatoria) e la non necessità della preventiva domanda amministrativa<br />

(ritenendo inapplicabili alla fattispecie l’art. 443 c.p.c. e l’art. 22 DL 7/1970).<br />

Si costituiva in giudizio 1’INPS eccependo preliminarmente la nullità del ricorso<br />

per indeterminatezza della domanda con riguardo all’ambito temporale nel quale si<br />

invocava il cumulo dei benefici; eccependo l’inammissibilità della domanda per insussistenza<br />

dei presupposti oggettivi e soggettivi dei benefici, dei quali non era stata fornita<br />

prova (con riguardo alla ubicazione dell’azienda e dei terreni e dei dipendenti in<br />

relazione ai quali si invocavano i benefici); eccependo l’improcedibilità del ricorso per<br />

mancata presentazione della domanda amministrativa.<br />

Nel merito eccepiva l’infondatezza della domanda deducendo l’applicabilità al<br />

caso di specie del principio di unicità del trattamento agevolato più favorevole di cui<br />

alla legge 67/88; assumeva che l’ari 9 co. 6 della legge che autorizza i datori di lavoro<br />

operanti in zone svantaggiate ad uno sgravio dei contributi, doveva essere interpretato<br />

(nell’inciso “non si tiene conto”) nel senso che il calcolo dello sgravio doveva essere<br />

effettuato sull’intero importo dei contributi dovuti per ciascun dipendente e non sull’aliquota<br />

ridotta in applicazione delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali (art.<br />

1 co. 5 e 6 D.L. 30.12.1987 n. 536 convertito in legge n. 48 del 29.2.1988); assumeva<br />

che l’applicabilità della legge 67/88 discendeva dal fatto che si trattava di disposizione<br />

successiva, speciale e di maggior favore; contestava la possibilità del cumulo delle<br />

agevolazioni contributive essendo stata sempre esclusa dalla legge e da ultimo dall’art.<br />

68 legge finanziaria 2001 (n. 388 del 23.12.2000).<br />

In ultimo eccepiva la prescrizione quinquennale e l’infondatezza della domanda<br />

anche riguardo agli accessori.<br />

La causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU e poi più volte rinviata<br />

in attesa della decisione della Corte Costituzionale circa la legittimità dell’art. 44 Co. I<br />

del D.L.vo n. 269/2003 convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003 n. 326 che<br />

aveva disposto la non cumulabilità delle agevolazioni di cui all’art. 9 co. 5 della L. 67/88<br />

come sostituito dall’art. 11 L. 537/93, con i benefici di cui ai co. 5 e 6 dell’art. 1 del D.L.<br />

n. 536/87 convertito con modificazioni dalla legge 48/88. La Controversia era infine<br />

decisa all’udienza del 4.7.2007 come da dispositivo di cui si dava lettura.<br />

DIRITTO — È opportuno ricostruire brevemente gli essenziali interventi normativi<br />

che hanno regolato la materia ed in particolare quelli cui la norma fa esplicito riferimento.

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