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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Tribunali 801<br />

Contributi - Diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi previsti<br />

per zone montane e svantaggiate - Cumulo dei due benefici -<br />

Insussistenza.<br />

Tribunale di Viterbo - 06.08.2007 n. 607 - Dott. Ianigro - Coop. Agricola<br />

C.D. S.F. (Avv.ti Festa, Conticelli) - INPS (Avv. Ricci).<br />

Il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all’art. 1 del D.L.<br />

30.12.1987 n. 536 convertito in legge n. 48/88 non è cumulabile con gli sgravi<br />

contributivi previsti dall’art. 9 della legge n. 67/1988 per i territori ubicati<br />

in zone montane e svantaggiate, e dunque i datori di lavoro che occupano<br />

alle proprie dipendenze personale subordinato non possono, ai fini del pagamento<br />

dei contributi obbligatori, usufruire di entrambi i benefici.<br />

FATTO — Con ricorso depositato il 13.8.2001, la Società ricorrente adiva questo<br />

Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo che, riconosciuto nei suoi confronti<br />

il diritto al beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all’art. 1 del<br />

D.L. 30.12.1987 n. 536 e successive modifiche, cumulativamente agli sgravi contributivi<br />

previsti dalla legge<br />

11.3.1988 n. 67 per le zone montane e svantaggiate, le fossero restituite nei limiti<br />

della prescrizione decennale le somme indebitamente percepite dall’INPS per la mancata<br />

applicazione del primo dei suddetti benefici. Esponeva a tal fine:<br />

- che i propri terreni erano ubicati in zone montane e/o particolarmente svantaggiate;<br />

- che aveva alle proprie dipendenze personale occupato a tempo indeterminato,<br />

per il quale aveva corrisposto allo SCAU e all’TNPS la relativa contribuzione;<br />

- che a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 370/1985 (1) - che aveva<br />

dichiarato l’illegittimità dell’art. 8 L. 25.7.1952 n. 991 e degli artt. 7 e 8 del D.L.<br />

23.12.1977 n. 942 convertito in legge 27.2.1978 n. 41 - era stato riconosciuto all’esenzione<br />

dal pagamento anche per i territori montani ad altitudini inferiori ai 700 mt. sul<br />

livello del mare e si era dichiarata l’illegittimità della riduzione del 40% (a decorrere<br />

dal 1.1.1987) dei contributi dovuti da lavoratori agricoli dipendenti di aziende ubicate<br />

nelle predette aree;<br />

- che in conseguenza di tale pronuncia il legislatore era intervenuto con due<br />

nuove previsioni normative: con la legge 11.3.1988 n. 67 all’art. 9 aveva reintrodotto<br />

un sistema di riduzione contributiva, aggiungendo al co. 6 che “per i calcoli delle agevolazioni<br />

di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi<br />

5 e 6 dell’ari. 1 del Decreto Legge 30.12.1987 n. 536”; con il D.L. 30.12.1987 n. 536<br />

convertito in L. 29.2.1988 n. 48 che all’art. 1 co. 5 e 6 aveva introdotto in favore dei<br />

datori di lavoro del settore agricolo una riduzione in misura fissa sui contributi dovuti<br />

per ogni dipendente a decorrere dal periodo di paga in corso al 1.1.1987 e fino a tutto il<br />

periodo di paga in corso al 30.11.1988 per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa;<br />

benefici questi reiterati in seguito da successive disposizioni di legge fino a divenire<br />

permanenti con il D.L. n. 18/91;

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