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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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800 Sezioni Civili<br />

Sempre in via preliminare va esaminata l’eccezione di improcedibilità della<br />

domanda presentata dall’INPS per carenza di previo ricorso amministrativo ex art. 443<br />

c.p.c.<br />

Al riguardo si osserva che in data 31.12.2004 è entrato in vigore l’art. 42, III<br />

comma, del 269/1993 conv. con modifiche in legge 326/2003 il quale ha abolito la<br />

necessità di esperire ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito<br />

alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici. Nella norma non è rinvenibile<br />

alcuna limitazione - come invece sostenuto dall’INPS - dell’intervenuta abolizione ai<br />

soli verbali di accertamento medico legali: anche detta eccezione deve quindi ritenersi<br />

infondata.<br />

Venendo al merito, non si ritiene che parte ricorrente abbia evidenziato valide<br />

ragioni per disattendere l’autorevole e consolidato insegnamento della Cassazione<br />

che ha negato il diritto alla corresponsione della provvidenza in questione affermando<br />

che, in base all’art 1 della legge 22 dicembre 1979 n. 682 (autenticamente interpretato<br />

dall’art 1 della legge 4 maggio 1983 n. 165), "l’equiparazione dell’indennità<br />

di accompagnamento goduta dai ciechi civili a quella prevista per i grandi invalidi<br />

di guerra riguarda esclusivamente la misura della indennità stessa e le relative<br />

modalità di adeguamento automatico, e non comporta l’estensione ai ciechi civili<br />

dell’intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore degli invalidi di<br />

guerra (che comprendono l’assegno integrativo sostitutivo della prestazione di<br />

accompagnatori militari, di cui all’art. 6 del DPR 30.12.1981 n. 834)" (Cass. 23581<br />

del 20.12.2004 e già Cass. 10642/99, vedi anche Cass. 921/1996), "senza che tale<br />

mancata estensione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione<br />

di quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 487 del 1988)<br />

sulla differenziazione di situazioni tra gli invalidi civili e quelli di guerra, da ravvisare<br />

nella obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante,<br />

scaturente, nel secondo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento<br />

risarcitorio, estraneo all’ipotesi della invalidità civile" (così cass. 15348/2004; conf.<br />

Cass. 7089/2001).<br />

Infatti, l’art. 1 della L. 165/83 (secondo il quale "L’articolo 1, primo comma,<br />

della legge 22 dicembre 1979, n. 682, deve intendersi nel senso che l’equiparazione, a<br />

partire al 1° gennaio 1982, della indennità di accompagnamento goduta dai ciechi<br />

civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l’estensione, con<br />

la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di<br />

adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis, del<br />

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo<br />

riordinamento delle pensioni di guerra") deve esser letto nel senso che le due indennità<br />

di accompagnamento, spettanti alle due diverse categorie di invalidi, sono equiparate<br />

solo con riferimento alla misura. Da ciò non si può, però, arguire nulla circa l’estensione<br />

alla categoria degli invalidi civili affetti da cecità assoluta dell’assegno integrativo<br />

sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari ex art.6 DPR 30.12.81<br />

n.834, spettante ai grandi invalidi di guerra.<br />

La natura delle questioni trattate impone la compensazione delle spese di lite.<br />

(Omissis)

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