INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Tribunali 799<br />
ricorso amministrativo, stabilita dall’art 42 comma 3 del DL 269/2003 convertito in<br />
Legge 326/2003, doveva intendersi limitata ai soli ricorsi amministrativi avverso verbali<br />
di accertamento medico legale e non anche ai provvedimenti di rigetto adottati<br />
dagli enti territoriali ovvero dall’INPS. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda<br />
osservando che la pretesa dei ricorrenti - ciechi civili - di ottenere l’indennità integrativa<br />
riconosciuta agli invalidi di guerra in sostituzione del secondo e terzo accompagnatore<br />
risulta priva di supporti normativi; in via di estremo subordine eccepiva la intervenuta<br />
prescrizione del diritto a percepire somme maturate anteriormente al decennio.<br />
Chiedeva infine il rigetto della domanda risarcitoria di controparte in quanto sfornita di<br />
prova. Tanto premesso, il convenuto INPS chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna<br />
dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.<br />
Non si costituiva la Regione Piemonte ed il Giudice, rilevata la regolarità della<br />
notifica del ricorso introduttivo e del relativo decreto di fissazione dell’udienza, ne<br />
dichiarava la contumacia.<br />
Nelle more del giudizio decedevano alcuni degli originari ricorrenti (i signori A.<br />
S., T, P. e P. G.) e si costituivano i loro eredi.<br />
Senza necessità di istruzione la causa veniva discussa e decisa all’udienza del<br />
21 marzo 2007, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note<br />
conclusive, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, mediante lettura di separato<br />
dispositivo.<br />
DIRITTO — I ricorrenti, in qualità di ciechi civili, hanno agito nel presente giudizio<br />
al fine di ottenere il riconoscimento del diritto ad ottenere gli assegni sostitutivi<br />
degli accompagnatori militari secondo e terzo previsti dall’art. 6 DPR 384/1981 per i<br />
grandi invalidi di guerra.<br />
Correttamente parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti<br />
dell’INPS, considerato che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 130, I comma,<br />
d.lgs, 112/1998, la funzione di erogazione di pensioni, assegni ed indennità spettanti<br />
agli invalidi civili è stata trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso<br />
l’INPS. Il III comma del medesimo articolo, inoltre, ha previsto che nei procedimenti<br />
giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi in<br />
materia di invalidità civile, la legittimazione spetta alle Regioni ove il procedimento<br />
abbia ad oggetto provvidenze concesse dalla Regioni stesse ed all’INPS negli altri casi,<br />
anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti all’entrata in vigore della<br />
nuova normativa.<br />
In via preliminare va esaminata l’eccezione di improponibilità della domanda per<br />
carenza della domanda amministrativa avanzata dall’INPS.<br />
L’eccezione è infondata. Infatti, benché le domande amministrative del<br />
5.11.2004 volte ad "ottenere l’indennità/assegno sostitutivi dell’accompagnatore<br />
militare" siano state effettivamente inoltrate dal legale dei ricorrenti in primis alla<br />
Regione Piemonte e "p. c." all’INPS, nel corpo della nota di accompagnamento dell’istanza<br />
(cfr. docc. da 1 a 17 di parte ricorrente) si legge che la domanda viene trasmessa<br />
agli "Spettabili Enti... per quanto di rispettiva competenza”, è evidente pertanto<br />
che i ricorrenti hanno con ciò provveduto a presentare all’INPS la necessaria<br />
domanda amministrativa.