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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Tribunali 799<br />

ricorso amministrativo, stabilita dall’art 42 comma 3 del DL 269/2003 convertito in<br />

Legge 326/2003, doveva intendersi limitata ai soli ricorsi amministrativi avverso verbali<br />

di accertamento medico legale e non anche ai provvedimenti di rigetto adottati<br />

dagli enti territoriali ovvero dall’INPS. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda<br />

osservando che la pretesa dei ricorrenti - ciechi civili - di ottenere l’indennità integrativa<br />

riconosciuta agli invalidi di guerra in sostituzione del secondo e terzo accompagnatore<br />

risulta priva di supporti normativi; in via di estremo subordine eccepiva la intervenuta<br />

prescrizione del diritto a percepire somme maturate anteriormente al decennio.<br />

Chiedeva infine il rigetto della domanda risarcitoria di controparte in quanto sfornita di<br />

prova. Tanto premesso, il convenuto INPS chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna<br />

dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.<br />

Non si costituiva la Regione Piemonte ed il Giudice, rilevata la regolarità della<br />

notifica del ricorso introduttivo e del relativo decreto di fissazione dell’udienza, ne<br />

dichiarava la contumacia.<br />

Nelle more del giudizio decedevano alcuni degli originari ricorrenti (i signori A.<br />

S., T, P. e P. G.) e si costituivano i loro eredi.<br />

Senza necessità di istruzione la causa veniva discussa e decisa all’udienza del<br />

21 marzo 2007, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note<br />

conclusive, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, mediante lettura di separato<br />

dispositivo.<br />

DIRITTO — I ricorrenti, in qualità di ciechi civili, hanno agito nel presente giudizio<br />

al fine di ottenere il riconoscimento del diritto ad ottenere gli assegni sostitutivi<br />

degli accompagnatori militari secondo e terzo previsti dall’art. 6 DPR 384/1981 per i<br />

grandi invalidi di guerra.<br />

Correttamente parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti<br />

dell’INPS, considerato che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 130, I comma,<br />

d.lgs, 112/1998, la funzione di erogazione di pensioni, assegni ed indennità spettanti<br />

agli invalidi civili è stata trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso<br />

l’INPS. Il III comma del medesimo articolo, inoltre, ha previsto che nei procedimenti<br />

giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi in<br />

materia di invalidità civile, la legittimazione spetta alle Regioni ove il procedimento<br />

abbia ad oggetto provvidenze concesse dalla Regioni stesse ed all’INPS negli altri casi,<br />

anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti all’entrata in vigore della<br />

nuova normativa.<br />

In via preliminare va esaminata l’eccezione di improponibilità della domanda per<br />

carenza della domanda amministrativa avanzata dall’INPS.<br />

L’eccezione è infondata. Infatti, benché le domande amministrative del<br />

5.11.2004 volte ad "ottenere l’indennità/assegno sostitutivi dell’accompagnatore<br />

militare" siano state effettivamente inoltrate dal legale dei ricorrenti in primis alla<br />

Regione Piemonte e "p. c." all’INPS, nel corpo della nota di accompagnamento dell’istanza<br />

(cfr. docc. da 1 a 17 di parte ricorrente) si legge che la domanda viene trasmessa<br />

agli "Spettabili Enti... per quanto di rispettiva competenza”, è evidente pertanto<br />

che i ricorrenti hanno con ciò provveduto a presentare all’INPS la necessaria<br />

domanda amministrativa.

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