04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

798 Sezioni Civili<br />

FATTO — Con ricorso depositato in data 29.6.2005 gli originari ricorrenti - già<br />

dichiarati dalla ASL competente ciechi assoluti - convenivano in giudizio l’Istituto<br />

Nazionale della Previdenza Sociale (d’ora in poi - per brevità - denominato INPS) e<br />

la Regione Piemonte chiedendo di accertare il loro diritto a percepire<br />

l’indennità/assegno integrativo sostitutivo degli accompagnatori militari (secondo e<br />

terzo) nella misura loro rispettivamente spettante ai sensi dell’art. 6 DPR 834/1981<br />

come modificato dall’art. 3 della legge 656/1986, legge 288/2002, legge 239/1998,<br />

legge 64/2001 e, quindi, condannare la Regione Piemonte e l’INPS di Vercelli in via<br />

alternativa o solidale alla corresponsione dei relativi assegni integrativi dalle date<br />

precisate per ciascun ricorrente o, in subordine, data della domanda (5.11.2004), con<br />

gli interessi fino al saldo; nonché liquidare in via equitativa per ogni ricorrente il<br />

danno alla persona con decorrenza dal dovuto al saldo, il tutto con il favore degli<br />

onorari di causa.<br />

A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano:<br />

- di aver presentato, nella loro qualità di ciechi assoluti, in data 5.11.2004 separate<br />

istanze alla regione Piemonte ed all’INPS per ottenere il riconoscimento dei<br />

relativi assegni sostitutivi degli accompagnatori militari (secondo e terzo) ai sensi<br />

dell’art. 6 del DPR 834/1981 e successive modifiche, istanze rimaste del tutto prive<br />

di riscontro;<br />

- che la legge 27.12.2002 n. 288 ha istituito un "assegno sostitutivo" dell’accompagnatore<br />

militare o civile di cui alle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001;<br />

- che l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti è stata equiparata a<br />

quella dei grandi invalidi di guerra dal 1.1.1982 e che tale equiparazione comporta l’estensione<br />

della nuova misura del corrispondente benefìcio goduto dai grandi invalidi di<br />

guerra, con relative modalità di adeguamento automatico; nonché che tutti i diritti connessi<br />

al concetto di accompagnamento devono ritenersi inscindibili tra loro, per cui,<br />

una volta riconosciuto ai ciechi civili assoluti uno di tali diritti, vanno riconosciuti<br />

anche gli altri e, in particolare, l’adeguamento automatico e l’integrazione spettante ai<br />

ciechi di guerra per il secondo e il terzo accompagnatore, così come riconosciuto dal<br />

Tribunale di Vercelli con sentenza n. 383 dell’11.5.2001;<br />

- che le integrazioni spettanti ai grandi invalidi di guerra debbono tutte senza<br />

dubbio estendersi anche ai ciechi assoluti, in forza della connessione evidente tra i vari<br />

benefici (Cass. Lav.21.9.1995 n. 10013);<br />

- che i ricorrenti non potendo godere dell’assegno integrativo in argomento per<br />

far fronte ai rispettivi impegni economici e ad ogni altra esigenza per la cura della<br />

persona, a causa del mancato accoglimento delle loro richieste da parte degli enti qui<br />

convenuti, subiscono giorno dopo giorno un ulteriore ingiusto pregiudizio psicofisico,<br />

un danno alla persona sanzionabile ex artt. 2 e 32 Cost, nonché artt. 2043 e ss e<br />

2059 cod. civ..<br />

Costituendosi in giudizio, l’INPS eccepiva preliminarmente l’improponibilità del<br />

ricorso per carenza della domanda amministrativa non essendo stata avanzata alcuna<br />

domanda nei confronti dell’INPS, risultando le domande del 5.11.2004 rivolte alla<br />

Regione Piemonte e non all’INPS, a cui sono state inviate dai ricorrenti soltanto "per<br />

conoscenza"; eccepiva in subordine l’improcedibilità della domanda giudiziale per<br />

carenza di ricorso amministrativo ex art. 443 c.p.c. considerato che l’abolizione del

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!