04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tribunali 797<br />

La circostanza che il sig. S. abbia inoltrato, al Comitato di Vigilanza del Fondo<br />

Volo, un ricorso amministrativo in data 4.6.2003 (doc. 2 ricorrente allegato all’originario<br />

ricorso dep. Trib. Roma) avverso il provvedimento nr. 107190 di liquidazione della<br />

prestazione del 17.4.2000/9.5.2000 non è idonea a spostare in avanti il dies a quo del<br />

termine di decadenza triennale per la proposizione dell’azione giudiziaria.<br />

Secondo la giurisprudenza della S.C., infatti, la presentazione di un ricorso<br />

amministrativo dopo la scadenza dei termini previsti per l’esaurimento del procedimento<br />

amministrativo è irrilevante ai fini della decorrenza del dies a quo per la presentazione<br />

del ricorso giudiziario (Cass. 21.3.2005 n. 6018, Cass. 25.10.2004 n. 20715,<br />

Cass. 24.6.2004 n. 11759, Cass. 30.10.2003 n. 16372).<br />

In particolare, nella sentenza n. 6018/2005 la Corte di Cassazione ha espressamente<br />

affermato che "in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento<br />

di prestazioni previdenziali, l’art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 - come interpretato<br />

autenticamente, integrato e modificato dall’art 6 del D.L. 29 marzo 1991 n.<br />

103, convertito nella legge 1° giugno 1991 n. 166, e dall’art. 4 del D.L. 19 settembre<br />

1992 n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438 - individua nella "scadenza<br />

dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo" la<br />

soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini<br />

della procedibilità dell’azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del<br />

termine di decadenza".<br />

Rimane quindi del tutto irrilevante la proposizione, da parte del sig. S. del ricorso<br />

amministrativo in data 4.6.2003, quando i termini per l’esaurimento del procedimento<br />

amministrativo erano ormai da tempo scaduti (dal 180° giorno dalla comunicazione<br />

del provvedimento di liquidazione: 17/10/2000 ovvero 9/11/2000).<br />

Per tutte le considerazioni sopra esposte, devono essere respinte le domande proposte<br />

con il ricorso introduttivo, senza necessità di procedere al vaglio delle ulteriori<br />

questioni poste dalle parti.<br />

Sussistono giusti motivi, stante la dubbiezza della lite, per compensare interamente<br />

tra le parti le spese processuali.<br />

(Omissis)<br />

Pensioni - Invalidità civile - Ciechi assoluti - Diritto alle indennità sostitutive<br />

degli accompagnatori militari o civili - Infondatezza.<br />

Tribunale di Vercelli - 21.03/18.04.2007, n. 207 - Dott. Pugliese - A. e<br />

altri - <strong>Inps</strong> (Avv. Napoletano).<br />

Le indennità previste dalla legge in favore degli invalidi di guerra non si<br />

estendono anche ai ciechi civili assoluti.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!