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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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796 Sezioni Civili<br />

(doc. 1 allegato al ricorso depositato in Roma) - il signor S. ha contestato le modalità<br />

di calcolo del valore capitale della quota di lire 981.165 (tra l’altro erroneamente indicata<br />

nel provvedimento INPS di Vercelli del 9.5.2000 senza lo zero finale), ed in particolare<br />

la scelta del coefficiente di capitalizzazione, lamentando che l’INPS avesse fatto<br />

riferimento alla tabella utilizzata dal Fondo Volo anziché ai coefficienti previsti dal<br />

D.M. 19.2.1981 e poi, in corso di causa, dal D.M. 20.2.2003, e sostenendo che il valore<br />

capitale di tale quota di pensione doveva essere determinato in somma superiore,<br />

inizialmente indicata nel ricorso giudiziale in lire 90.113.754/ € 46.539,87 (in caso di<br />

applicazione dei criteri di cui al DM 23.2.2003) ovvero in via subordinata in lire<br />

65.859.846/€ 34.013,77 (in caso di applicazione dei criteri di cui al DM 19.12.1981),<br />

poi - avvedendosi dell’errore in cui era incorso prendendo a riferimento le cifre erroneamente<br />

indicate dall’INPS di Vercelli, anziché quelle corrette previamente comunicate<br />

dall’INPS di Roma - in € 465.398,70 o in via subordinata in € 340.377,00, e<br />

comunque lamentando che il provvedimento dell’INPS costituisse un riconoscimento<br />

parziale del più ampio trattamento effettivamente dovuto.<br />

Ritiene questo giudice - conformemente all’orientamento giurisprudenziale<br />

espresso dalla Suprema Corte (Cass. 6.3.2004 n. 4636) richiamato in diverse recenti<br />

pronunce della Corte di Appello di Torino Sezione Lavoro (Sentenza 1575/2005 del<br />

13.10.2005 e sentenza n. 1176/2006 del 20.6.2006) - che l’istituto della c.d. decadenza<br />

sostanziale, previsto dalle disposizioni sopra citate, si applichi "anche in caso di riconoscimento<br />

parziale del trattamento effettivamente dovuto, poiché il diritto alla<br />

somma residua è indistinguibile dal diritto all ‘intera somma prima del pagamento<br />

parziale, ma a seguito di quest’ultimo è configurabile come diritto separato, concettualmente<br />

distinto e suscettibile di autonome vicende, e quindi non sottratto a decadenze,<br />

come non lo è alla prescrizione" (Cass. 4636/2004).<br />

Facendo applicazione di questo principio al caso concreto, si deve necessariamente<br />

dichiarare inammissibile e comunque infondata la domanda proposta con il<br />

ricorso introduttivo del giudizio per intervenuta decadenza: infatti - a fronte della<br />

comunicazione dell’INPS di Roma prot. 107190/VL del 17.4.2000, indicante la liquidazione<br />

in capitale della quota di pensione pari a £ 9.811.650 mensili, nonché il valore<br />

capitale della quota di pensione pari a £ 1.848.336.000, ed il successivo provvedimento<br />

di liquidazione dell’INPS di Vercelli del 9.5.2000 che (pur riportando i medesimi<br />

dati in modo errato, avendo omesso lo zero finale) correttamente liquidava la pensione<br />

mensile in £ 12.093.050 - il signor S. ha depositato il ricorso giudiziario soltanto in<br />

data 30.12.2003, e dunque a distanza di oltre 3 anni dalla scadenza dei termini prescritti<br />

per l’esaurimento del procedimento amministrativo (ovvero dal 180° giorno dalla<br />

comunicazione del provvedimento di liquidazione, corrispondente al 17.10.2000 qualora<br />

si guardi alla comunicazione dell’INPS di Roma ovvero al 9.11.2000 qualora si<br />

faccia riferimento al provvedimento di liquidazione dell’INPS di Vercelli).<br />

Nella fattispecie risulta inapplicabile il disposto del citato art. 6 L. 166/1991,<br />

sulla decorrenza del termine dalla maturazione del diritto ai singoli ratei in caso di<br />

mancata proposizione del ricorso amministrativo, trattandosi di disposizione applicabile<br />

ai ratei che maturano nel tempo, come quelli di pensione, e non invece alla liquidazione<br />

in capitale di una quota di pensione, ai sensi dell’art. 34 della L. n. 859/1965,<br />

che viene erogata in unica soluzione.

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