04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tribunali 793<br />

Pensioni - Decadenza sostanziale - Riconoscimento parziale - Irrilevanza.<br />

Tribunale di Vercelli - 21/28.02.2007, n. 383 - Dott. Pugliese - S. (Avv.<br />

Guglielmina) - <strong>Inps</strong> (Avv. Napoletano).<br />

II termine di decadenza sostanziale per la proposizione del ricorso in materia<br />

pensionistica si applica anche in caso di riconoscimento parziale della<br />

prestazione.<br />

FATTO — Con ricorso depositato in data 30.12.2003 presso la Cancelleria del<br />

Tribunale di Roma V. S. conveniva in giudizio l’Istituto Nazionale di Previdenza<br />

Sociale (d’ora in poi - per brevità - denominato INPS) ed esponeva:<br />

- che era stato alle dipendenze della società di trasporto ALITALIA spa in attività<br />

di volo e pertanto iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da<br />

Aziende di navigazione aerea costituito presso l’INPS;<br />

- di aver cessato il rapporto di lavoro dipendente presso la compagna aerea in<br />

data 30 novembre 1999;<br />

- di aver chiesto la liquidazione della prestazione pensionistica e della quota di<br />

pensione in capitale ex art. 34 legge 13.7.1965 n. 859;<br />

- che il Fondo Volo liquidava tale quota di pensione in £ 981.165 per un importo<br />

di capitalizzazione corrisposto pari a £ 184.833.600, come risultante dal provvedimento<br />

di liquidazione n. 107190 del 9.5.2000 (doc. 1);<br />

- che avverso la quantificazione dell’importo corrisposto a titolo di capitalizzazione<br />

il ricorrente in data 4.6.2003 inoltrava ricorso al Comitato di vigilanza per il<br />

fondo di volo, ai sensi dell’art. 55 della legge 859/1965 (doc. 2), ricorso rimasto privo<br />

di riscontro.<br />

Il ricorrente agiva quindi in giudizio sostenendo l’applicabilità del coefficiente di<br />

capitalizzazione stabilito dalla tabella di cui al DM 20 febbraio 2003 in luogo del<br />

diverso coefficiente applicato all’INPS notevolmente più basso e privo di giustificazione<br />

normativa.<br />

Concludeva quindi chiedendo accertarsi la mancanza di una norma positiva che<br />

giustificasse il ricorso a peculiari coefficienti per il calcolo della quota di capitalizzazione<br />

degli iscritti al Fondo Volo; dichiararsi la applicabilità al ricorrente della<br />

tabella/tariffa contenuta nel DM 20.2.2003; condannare l’INPS - FONDO VOLO al<br />

ricalcolo della quota capitale secondo detta tariffa con conseguente corresponsione al<br />

ricorrente della somma di £ 90.113.754 (€ 46.539,87) o, in subordine, dichiararsi l’applicabilità<br />

della tabella/tariffa di cui al precedente DM 19.2.1981 con conseguente condanna<br />

del convenuto a corrispondere la somma di £ 65.859.846 (€ 34.013,77).<br />

Si costituiva in giudizio l’INPS eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale<br />

del giudice adito, essendo competente il Tribunale del Lavoro di Vercelli per<br />

essere il ricorrente residente nel comune di Pezzana (VC). Sempre preliminarmente<br />

eccepiva l’intervenuta decadenza dall’azione giudiziaria ex art. 55 della legge 859/65.<br />

Nel merito affermava l’inapplicabilità dei coefficienti indicati dal ricorrente,<br />

quindi chiedeva il rigetto del ricorso.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!