INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Tribunali 793<br />
Pensioni - Decadenza sostanziale - Riconoscimento parziale - Irrilevanza.<br />
Tribunale di Vercelli - 21/28.02.2007, n. 383 - Dott. Pugliese - S. (Avv.<br />
Guglielmina) - <strong>Inps</strong> (Avv. Napoletano).<br />
II termine di decadenza sostanziale per la proposizione del ricorso in materia<br />
pensionistica si applica anche in caso di riconoscimento parziale della<br />
prestazione.<br />
FATTO — Con ricorso depositato in data 30.12.2003 presso la Cancelleria del<br />
Tribunale di Roma V. S. conveniva in giudizio l’Istituto Nazionale di Previdenza<br />
Sociale (d’ora in poi - per brevità - denominato INPS) ed esponeva:<br />
- che era stato alle dipendenze della società di trasporto ALITALIA spa in attività<br />
di volo e pertanto iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da<br />
Aziende di navigazione aerea costituito presso l’INPS;<br />
- di aver cessato il rapporto di lavoro dipendente presso la compagna aerea in<br />
data 30 novembre 1999;<br />
- di aver chiesto la liquidazione della prestazione pensionistica e della quota di<br />
pensione in capitale ex art. 34 legge 13.7.1965 n. 859;<br />
- che il Fondo Volo liquidava tale quota di pensione in £ 981.165 per un importo<br />
di capitalizzazione corrisposto pari a £ 184.833.600, come risultante dal provvedimento<br />
di liquidazione n. 107190 del 9.5.2000 (doc. 1);<br />
- che avverso la quantificazione dell’importo corrisposto a titolo di capitalizzazione<br />
il ricorrente in data 4.6.2003 inoltrava ricorso al Comitato di vigilanza per il<br />
fondo di volo, ai sensi dell’art. 55 della legge 859/1965 (doc. 2), ricorso rimasto privo<br />
di riscontro.<br />
Il ricorrente agiva quindi in giudizio sostenendo l’applicabilità del coefficiente di<br />
capitalizzazione stabilito dalla tabella di cui al DM 20 febbraio 2003 in luogo del<br />
diverso coefficiente applicato all’INPS notevolmente più basso e privo di giustificazione<br />
normativa.<br />
Concludeva quindi chiedendo accertarsi la mancanza di una norma positiva che<br />
giustificasse il ricorso a peculiari coefficienti per il calcolo della quota di capitalizzazione<br />
degli iscritti al Fondo Volo; dichiararsi la applicabilità al ricorrente della<br />
tabella/tariffa contenuta nel DM 20.2.2003; condannare l’INPS - FONDO VOLO al<br />
ricalcolo della quota capitale secondo detta tariffa con conseguente corresponsione al<br />
ricorrente della somma di £ 90.113.754 (€ 46.539,87) o, in subordine, dichiararsi l’applicabilità<br />
della tabella/tariffa di cui al precedente DM 19.2.1981 con conseguente condanna<br />
del convenuto a corrispondere la somma di £ 65.859.846 (€ 34.013,77).<br />
Si costituiva in giudizio l’INPS eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale<br />
del giudice adito, essendo competente il Tribunale del Lavoro di Vercelli per<br />
essere il ricorrente residente nel comune di Pezzana (VC). Sempre preliminarmente<br />
eccepiva l’intervenuta decadenza dall’azione giudiziaria ex art. 55 della legge 859/65.<br />
Nel merito affermava l’inapplicabilità dei coefficienti indicati dal ricorrente,<br />
quindi chiedeva il rigetto del ricorso.