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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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792 Sezioni Civili<br />

curativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e<br />

successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso<br />

dei seguenti requisiti:<br />

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che. a prescindere dal numero dei<br />

dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei<br />

componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero<br />

siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;<br />

b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i<br />

rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori<br />

preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;<br />

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e<br />

prevalenza;<br />

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni<br />

e/o siano iscritti in albi, registri o “ruoli".<br />

Sostiene la ricorrente che non sussisterebbero i requisiti di cui alla norma testé riportata<br />

in quanto il vero amministratore e titolare dell’azienda (e quindi il vero socio accomandatario)<br />

sarebbe il marito, unico soggetto effettivamente impegnato nello svolgimento<br />

del lavoro dell’azienda (gestione di condomini), mentre ella ricorrente avrebbe svolto<br />

sempre e solo l’attività di casalinga, tanto da aver formulate prove dirette a provare che:<br />

- Tutta l’attività dello Studio Q. era svolta dal marito e socio accomandate G. A.;<br />

- Che ella ricorrente si recava in azienda molto raramente;<br />

- Che ella ricorrente si occupava unicamente dell’andamento della vita familiare.<br />

Ritiene per contro questo Giudice che in capo alla ricorrente sussistono i requisiti di<br />

legge sopra richiamati. Invero in quanto unica socia accomandataria la ricorrente è l’unico<br />

amministratore e responsabile illimitatamente per i debiti aziendali. Pertanto è<br />

pacifica la sussistenza dei primi due requisiti e cioè titolarità dell’impresa organizzata<br />

prevalentemente con il lavoro proprio e/o dei membri della propria famiglia (nel caso<br />

in esame con il lavoro e la collaborazione del marito) e la piena responsabilità dell’impresa<br />

che discende dal suo ruolo di socio accomandatario.<br />

Quanto al requisito della partecipazione personale al lavoro di impresa con carattere<br />

di abitualità e prevalenza, atteso le dimensioni della società e la specifica attività<br />

svolta (gestione di condomini) anch’esso discende dal ruolo di socio accomandatario.<br />

A tal proposito è appena il caso di osservare che la difesa vorrebbe far valere, in<br />

definitiva, la simulazione del contratto sociale, ed a tal fine è appena il caso di osservare<br />

che la simulazione non può essere opposta dalle parti contraenti ai terzi che in buona<br />

fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente o ai creditori di quest’ultimo.<br />

La gestione della società e quindi della attività imprenditoriale spetta alla ricorrente,<br />

la quale come socia accomandataria è tenuta altresì a rispondere delle obbligazioni<br />

sociali.<br />

Deve dunque concludersi come in dispositivo, con il rigetto dei ricorsi e la conferma<br />

della cartella opposta.<br />

Stante la complessità della materia sussistono giustificati motivi per compensare<br />

tra le parti le spese di lite.<br />

(Omissis)

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