INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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792 Sezioni Civili<br />
curativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e<br />
successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso<br />
dei seguenti requisiti:<br />
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che. a prescindere dal numero dei<br />
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei<br />
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero<br />
siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;<br />
b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i<br />
rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori<br />
preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;<br />
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e<br />
prevalenza;<br />
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni<br />
e/o siano iscritti in albi, registri o “ruoli".<br />
Sostiene la ricorrente che non sussisterebbero i requisiti di cui alla norma testé riportata<br />
in quanto il vero amministratore e titolare dell’azienda (e quindi il vero socio accomandatario)<br />
sarebbe il marito, unico soggetto effettivamente impegnato nello svolgimento<br />
del lavoro dell’azienda (gestione di condomini), mentre ella ricorrente avrebbe svolto<br />
sempre e solo l’attività di casalinga, tanto da aver formulate prove dirette a provare che:<br />
- Tutta l’attività dello Studio Q. era svolta dal marito e socio accomandate G. A.;<br />
- Che ella ricorrente si recava in azienda molto raramente;<br />
- Che ella ricorrente si occupava unicamente dell’andamento della vita familiare.<br />
Ritiene per contro questo Giudice che in capo alla ricorrente sussistono i requisiti di<br />
legge sopra richiamati. Invero in quanto unica socia accomandataria la ricorrente è l’unico<br />
amministratore e responsabile illimitatamente per i debiti aziendali. Pertanto è<br />
pacifica la sussistenza dei primi due requisiti e cioè titolarità dell’impresa organizzata<br />
prevalentemente con il lavoro proprio e/o dei membri della propria famiglia (nel caso<br />
in esame con il lavoro e la collaborazione del marito) e la piena responsabilità dell’impresa<br />
che discende dal suo ruolo di socio accomandatario.<br />
Quanto al requisito della partecipazione personale al lavoro di impresa con carattere<br />
di abitualità e prevalenza, atteso le dimensioni della società e la specifica attività<br />
svolta (gestione di condomini) anch’esso discende dal ruolo di socio accomandatario.<br />
A tal proposito è appena il caso di osservare che la difesa vorrebbe far valere, in<br />
definitiva, la simulazione del contratto sociale, ed a tal fine è appena il caso di osservare<br />
che la simulazione non può essere opposta dalle parti contraenti ai terzi che in buona<br />
fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente o ai creditori di quest’ultimo.<br />
La gestione della società e quindi della attività imprenditoriale spetta alla ricorrente,<br />
la quale come socia accomandataria è tenuta altresì a rispondere delle obbligazioni<br />
sociali.<br />
Deve dunque concludersi come in dispositivo, con il rigetto dei ricorsi e la conferma<br />
della cartella opposta.<br />
Stante la complessità della materia sussistono giustificati motivi per compensare<br />
tra le parti le spese di lite.<br />
(Omissis)