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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Tribunali 791<br />

Sussiste l’obbligo di versare la contribuzione alla gestione commercianti per<br />

il socio accomandatario di s.a.s. cui competa istituzionalmente la titolarità<br />

dell’impresa e la responsabilità personale per le obbligazioni sociali, a<br />

nulla rilevando, nei rapporti con i terzi, la simulazione del contratto sociale<br />

sotto il profilo dell’inversione fattuale dei ruoli con il socio accomandante,<br />

effettivo dominus dell’impresa.<br />

FATTO — Con ricorso depositato in data 10.08.05 la ricorrente, come in epigrafe<br />

indicata sia in proprio che in qualità di socia accomandataria della Studio Q. & C. S.a.s.,<br />

proponeva ricorso ex art. 24 D.Lvo 46/99 avverso la cartella di pagamento n. 119 2005<br />

00008958 87 notificata in data 12.07.05 e premesso di aver costituito la Studio Q. & C.<br />

S.a.s. con il marito G. A.; che detta società si occupava della gestione di condomini; che<br />

ella pur essendo formalmente la socia accomandataria non si era mai occupata della<br />

società che invece era interamente gestita dal marito; che l’INPS sulla scorta del dato<br />

formale di socia accomandataria aveva disposto la sua iscrizione alla Gestione<br />

Commercianti; che non ricorreva il presupposto per l’iscrizione in detta gestione rappresentato<br />

dalla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e<br />

prevalenza atteso che ella non aveva mai prestato la propria attività nella società; che<br />

intatti la ratio della legge era quella di estendere la copertura assicurativa sociale a quei<br />

soggetti imprenditori che prestando in maniera prevalente e abituale la propria opera a<br />

favore dell’impresa ne sarebbero privi, concludeva pertanto come in epigrafe.<br />

Si costituiva tempestivamente l’I.N.P.S. chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando<br />

la correttezza della iscrizione operata dall’I.N.P.S. atteso che la ricorrente in quanto<br />

socia accomandataria era l’amministratrice della società e l’unico soggetto illimitatamente<br />

responsabile per i debiti sociali; che l’altro socio era il marito; che se quanto riferito dalla<br />

ricorrente fosse stato vero avrebbe dovuto essere iscritto alla Gestione Commercianti quest’ultimo<br />

o comunque egli avrebbe dovuto essere iscritto alla gestione Commercianti<br />

quale coadiutore familiare con obbligo in capo alla ricorrente di pagare la relativa contribuzione;<br />

che nessuno dei due soci era iscritto alla Gestione Commercianti INPS; che<br />

ricorrevano tutti i presupposti per l’iscrizione alla predetta Gestione Commercianti da<br />

parte della ricorrente e cioè la titolarità di una impresa organizzata prevalentemente con il<br />

lavoro proprio e dei componenti la famiglia, la responsabilità dell’impresa e la partecipazione<br />

personale all’attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza.<br />

In data 15.02.06 la medesima ricorrente depositava identico ricorso avverso la<br />

cartella di pagamento n. 119 2005 00117073 43 notificata in data 15.01.06 e l’INPS si<br />

costituiva con articolata memoria nelle quali riproponeva le proprie difese nei termini<br />

di cui sopra.<br />

Disposta la sospensione della esecutività delle cartelle opposte, le cause venivano<br />

riunite ed istruite documentalmente quindi decise all’udienza del 17.04.2007 come da<br />

dispositivo di seguito riportato.<br />

DIRITTO — II ricorso non è fondato per le ragioni che saranno di seguito illustrate.<br />

L’art. 1 comma 203 L. 662/96 (nel sostituire il 1° comma dell’articolo 29 della<br />

legge 3 giugno 1975, n. 160) prevede che: "L’obbligo di iscrizione nella gestione assi-

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