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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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790 Sezioni Civili<br />

Secondo l’insegnamento della S.C., "l’interesse ad agire, previsto quale condizione<br />

dell’azione dall’art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere<br />

fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il<br />

bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine<br />

alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere<br />

aggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò<br />

che senza il processo e l’esercizio della giurisdizione l’attore soffrirebbe un danno. Da<br />

ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal<br />

caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica<br />

ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla<br />

soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista<br />

di situazione future o meramente ipotetiche" (Cass. 18.4.2002, n. 5635; v. anche Cass.<br />

nn. 12548/02; 10062/98, 4444/95).<br />

Nella specie, l’attore agisce sul presupposto di non aver ancora chiesto la liquidazione<br />

del trattamento pensionistico, al fine di far accertare l’importo della pensione cui<br />

avrebbe diritto ove effettivamente esercitasse tale diritto.<br />

Pertanto, egli non ha alcun interesse attuale a far accertare l’importo del trattamento<br />

pensionistico cui potrebbe aver diritto se ne facesse richiesta, ne è configurabile<br />

alcun concreto danno per il ricorrente dalla dichiarazione dell’INPS in ordine all’importo<br />

della pensione che teoricamente sarebbe stato liquidato ove il lavoratore avesse<br />

chiesto di godere della pensione di anzianità a decorrere dal 1° dicembre 2005.<br />

Soltanto quando dovesse effettivamente chiedere la liquidazione del trattamento<br />

pensionistico potrebbe dolersi delle determinazioni assunte dall’Istituto.<br />

Le spese di lite possono essere compensate in considerazione del fatto che i<br />

dubbi del ricorrente sono sorti in conseguenza della specificazione dell’importo di<br />

pensione teoricamente spettante contenuti nel certificato ex art. 1, comma 3 della<br />

legge n. 243/04, laddove la legge impone soltanto la certificazione dell’esistenza<br />

del diritto alla prestazione pensionistica in base ai requisiti di età e di anzianità contributiva<br />

previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della nuova<br />

legge.<br />

(Omissis)<br />

Contributi - Società in accomandita semplice - Socio accomandatario -<br />

Obbligo di versare la contribuzione alla gestione commercianti - Sussistenza<br />

- Difetto dell’esercizio dell’attività commerciale con abitualità e prevalenza -<br />

Irrilevanza.<br />

Tribunale di Venezia - 17.04/31.05.2007, n. 387 - Dott. Calzavara - M.<br />

(Avv. Verilli) - INPS (Avv. Cavallari).

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