INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Tribunali 789<br />
È inammissibile per difetto di interesse ad agire la domanda con la quale<br />
l’attore, che non ha ancora richiesto la liquidazione della pensione, pretenda<br />
tuttavia l’accertamento giudiziale del relativo importo.<br />
FATTO — Con ricorso depositato l’8 febbraio 2007, D. V., premesso di essere<br />
dipendente della soc. T. S.p.A. e di essere iscritto al Fondo speciale di previdenza per il<br />
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto dal 4.12.1973, ha esposto che, avendo<br />
maturato il diritto di fruire della pensione di anzianità, in data 28.11.2005 ha chiesto di<br />
godere del c.d. bonus previsto dall’art. 1, comma 12 della legge n. 243/04 e, cioè, di<br />
continuare a lavorare ricevendo in aggiunta alla retribuzione l’importo che il datore di<br />
lavoro avrebbe dovuto versare all’Istituto di previdenza, beneficiando poi, al termine<br />
del rapporto, del trattamento pensionistico computato sulla base dell’anzianità contributiva<br />
maturata fino al novembre 2005; che, come previsto dalla citata legge n.<br />
243/04, ha chiesto all’INPS il certificato attestante il possesso dei requisiti di anzianità<br />
e di contribuzione utili per accedere al trattamento pensionistico; e che l’istituto, sulla<br />
base dei dati relativi agli emolumenti corrisposti forniti dalla azienda di trasporto, ha<br />
emesso certificato attestante il diritto al c.d. bonus nonché alla pensione ammontante<br />
ad € 1.958,35 mensili.<br />
Il ricorrente ha quindi dedotto che nel settore degli autoferrotranvieri sono corrisposte<br />
la tredicesima mensilità tra il 10 ed il 20 dicembre e la quattordicesima tra il 10<br />
ed il 20 luglio; che l’INPS, con messaggio del 14.12.2005, n. 040786, in tema di<br />
"bonus", ha precisato che la pensione deve essere calcolata con riferimento all’anzianità<br />
contributiva maturata fino alla fine del mese precedente a quello di decorrenza del<br />
"bonus" ed alle retribuzioni percepite fino a tale data e che, valendo il principio di<br />
cassa, i ratei maturati e non riscossi non possono essere inclusi nella retribuzione da<br />
utilizzare per la liquidazione del trattamento pensionistico; e che, in conseguenza dell’interpretazione<br />
data dall’INPS, l’azienda non ha computato nella retribuzione pensionabile<br />
relativa al periodo gennaio - novembre 2005 gli 11/12 di tredicesima siccome<br />
maturati ma non riscossi. Secondo il ricorrente il criterio seguito dall’INPS è errato<br />
giacché, in base alle disposizioni contenute negli artt. 3, 2° comma, 5 e 17 della legge<br />
n. 889/71 la quale disciplina specificamente i criteri di computo delle pensioni spettanti<br />
agli autoferrotranvieri, deve aversi riguardo all’ammontare complessivo degli emolumenti<br />
corrisposti nei dodici mesi precedenti il pensionamento sicché sono necessariamente<br />
comprese sia una tredicesima che una quattordicesima per intero.<br />
Il ricorrente ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.<br />
L’Istituto, costituitosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito preliminarmente<br />
l’inammissibilità della domanda sia perché il ricorrente chiede la condanna di una pubblica<br />
amministrazione ad un facere specifico ed infungibile, sia per carenza di interesse<br />
ad agire. Ha comunque contestato nel merito la fondatezza della pretesa.<br />
All’odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in<br />
calce di cui è stata data lettura.<br />
DIRITTO — Deve dichiararsi l’inammissibilità della domanda per difetto di interesse<br />
ad agire, come rilevato dal convenuto.