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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Tribunali 789<br />

È inammissibile per difetto di interesse ad agire la domanda con la quale<br />

l’attore, che non ha ancora richiesto la liquidazione della pensione, pretenda<br />

tuttavia l’accertamento giudiziale del relativo importo.<br />

FATTO — Con ricorso depositato l’8 febbraio 2007, D. V., premesso di essere<br />

dipendente della soc. T. S.p.A. e di essere iscritto al Fondo speciale di previdenza per il<br />

personale addetto ai pubblici servizi di trasporto dal 4.12.1973, ha esposto che, avendo<br />

maturato il diritto di fruire della pensione di anzianità, in data 28.11.2005 ha chiesto di<br />

godere del c.d. bonus previsto dall’art. 1, comma 12 della legge n. 243/04 e, cioè, di<br />

continuare a lavorare ricevendo in aggiunta alla retribuzione l’importo che il datore di<br />

lavoro avrebbe dovuto versare all’Istituto di previdenza, beneficiando poi, al termine<br />

del rapporto, del trattamento pensionistico computato sulla base dell’anzianità contributiva<br />

maturata fino al novembre 2005; che, come previsto dalla citata legge n.<br />

243/04, ha chiesto all’INPS il certificato attestante il possesso dei requisiti di anzianità<br />

e di contribuzione utili per accedere al trattamento pensionistico; e che l’istituto, sulla<br />

base dei dati relativi agli emolumenti corrisposti forniti dalla azienda di trasporto, ha<br />

emesso certificato attestante il diritto al c.d. bonus nonché alla pensione ammontante<br />

ad € 1.958,35 mensili.<br />

Il ricorrente ha quindi dedotto che nel settore degli autoferrotranvieri sono corrisposte<br />

la tredicesima mensilità tra il 10 ed il 20 dicembre e la quattordicesima tra il 10<br />

ed il 20 luglio; che l’INPS, con messaggio del 14.12.2005, n. 040786, in tema di<br />

"bonus", ha precisato che la pensione deve essere calcolata con riferimento all’anzianità<br />

contributiva maturata fino alla fine del mese precedente a quello di decorrenza del<br />

"bonus" ed alle retribuzioni percepite fino a tale data e che, valendo il principio di<br />

cassa, i ratei maturati e non riscossi non possono essere inclusi nella retribuzione da<br />

utilizzare per la liquidazione del trattamento pensionistico; e che, in conseguenza dell’interpretazione<br />

data dall’INPS, l’azienda non ha computato nella retribuzione pensionabile<br />

relativa al periodo gennaio - novembre 2005 gli 11/12 di tredicesima siccome<br />

maturati ma non riscossi. Secondo il ricorrente il criterio seguito dall’INPS è errato<br />

giacché, in base alle disposizioni contenute negli artt. 3, 2° comma, 5 e 17 della legge<br />

n. 889/71 la quale disciplina specificamente i criteri di computo delle pensioni spettanti<br />

agli autoferrotranvieri, deve aversi riguardo all’ammontare complessivo degli emolumenti<br />

corrisposti nei dodici mesi precedenti il pensionamento sicché sono necessariamente<br />

comprese sia una tredicesima che una quattordicesima per intero.<br />

Il ricorrente ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.<br />

L’Istituto, costituitosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito preliminarmente<br />

l’inammissibilità della domanda sia perché il ricorrente chiede la condanna di una pubblica<br />

amministrazione ad un facere specifico ed infungibile, sia per carenza di interesse<br />

ad agire. Ha comunque contestato nel merito la fondatezza della pretesa.<br />

All’odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in<br />

calce di cui è stata data lettura.<br />

DIRITTO — Deve dichiararsi l’inammissibilità della domanda per difetto di interesse<br />

ad agire, come rilevato dal convenuto.

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