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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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788 Sezioni Civili<br />

passiva, nonché la improcedibilità della domanda della quale comunque ne chiedeva il<br />

rigetto nel merito.<br />

All’odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo in epigrafe.<br />

DIRITTO — Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.<br />

È sufficiente al riguardo richiamare il consolidato principio giurisprudenziale<br />

secondo il quale la controversia tra sostituto d’imposta e sostituito, avente ad oggetto la<br />

pretesa del primo di rivalersi delle somme versate a titolo di ritenuta d’acconto non<br />

detratta dagli importi erogati al secondo - non diversamente da quella promossa dal sostituito<br />

nei confronti del sostituto, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del<br />

suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d’imposta -<br />

rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, e non del giudice ordinario, posto<br />

che, in entrambi i casi, l’indagine sulla legittimità della ritenuta non integra una mera<br />

questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una<br />

causa tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetti di<br />

giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia,<br />

in litisconsorzio necessario anche dell’amministrazione finanziaria (da ultimo, Cass.<br />

12.1.2007, n. 418; in precedenza, per tutte, Cass. sez. un. 6.6.2003, n. 9074).<br />

Tale è proprio l’ipotesi prevista nella fattispecie in esame, laddove la ricorrente<br />

ha dedotto che la ritenuta alla fonte sugli arretrati della propria prestazione previdenziale<br />

(operata daII’<strong>Inps</strong> quale sostituto d’imposta) non dovesse essere effettuata.<br />

La presente controversia riguarda pertanto la legittimità di detta ritenuta e pertanto<br />

comporta la risoluzione della questione se il versamento dell’imposta all’erario sia<br />

dovuta o meno.<br />

La giurisdizione dunque appartiene alle Commissioni tributarie (artt. 1 e 2 del<br />

d.lgs. n. 546/92).<br />

Stante la natura della presente controversia ed il tenore della presente pronuncia,<br />

sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite (secondo<br />

il riformato art. 152 disp att. c.p.c., non avendo parte ricorrente formulato in ricorso<br />

l’apposita autocertificazione sui redditi del nucleo familiare).<br />

Tali i motivi della decisione in epigrafe riportata.<br />

(Omissis)<br />

Processo civile - Accertamento dell’importo della pensione astrattamente<br />

spettante - Domanda giudiziale proposta da lavoratore ancora in servizio -<br />

Interesse ad agire - Sussistenza - Esclusione.<br />

Tribunale di Roma - 11.04.2007, n. 6937 - Dott. Luna - V. (Avv.<br />

Marrazzo) - INPS (Avv. landolo).

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