INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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788 Sezioni Civili<br />
passiva, nonché la improcedibilità della domanda della quale comunque ne chiedeva il<br />
rigetto nel merito.<br />
All’odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo in epigrafe.<br />
DIRITTO — Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.<br />
È sufficiente al riguardo richiamare il consolidato principio giurisprudenziale<br />
secondo il quale la controversia tra sostituto d’imposta e sostituito, avente ad oggetto la<br />
pretesa del primo di rivalersi delle somme versate a titolo di ritenuta d’acconto non<br />
detratta dagli importi erogati al secondo - non diversamente da quella promossa dal sostituito<br />
nei confronti del sostituto, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del<br />
suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d’imposta -<br />
rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, e non del giudice ordinario, posto<br />
che, in entrambi i casi, l’indagine sulla legittimità della ritenuta non integra una mera<br />
questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una<br />
causa tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetti di<br />
giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia,<br />
in litisconsorzio necessario anche dell’amministrazione finanziaria (da ultimo, Cass.<br />
12.1.2007, n. 418; in precedenza, per tutte, Cass. sez. un. 6.6.2003, n. 9074).<br />
Tale è proprio l’ipotesi prevista nella fattispecie in esame, laddove la ricorrente<br />
ha dedotto che la ritenuta alla fonte sugli arretrati della propria prestazione previdenziale<br />
(operata daII’<strong>Inps</strong> quale sostituto d’imposta) non dovesse essere effettuata.<br />
La presente controversia riguarda pertanto la legittimità di detta ritenuta e pertanto<br />
comporta la risoluzione della questione se il versamento dell’imposta all’erario sia<br />
dovuta o meno.<br />
La giurisdizione dunque appartiene alle Commissioni tributarie (artt. 1 e 2 del<br />
d.lgs. n. 546/92).<br />
Stante la natura della presente controversia ed il tenore della presente pronuncia,<br />
sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite (secondo<br />
il riformato art. 152 disp att. c.p.c., non avendo parte ricorrente formulato in ricorso<br />
l’apposita autocertificazione sui redditi del nucleo familiare).<br />
Tali i motivi della decisione in epigrafe riportata.<br />
(Omissis)<br />
Processo civile - Accertamento dell’importo della pensione astrattamente<br />
spettante - Domanda giudiziale proposta da lavoratore ancora in servizio -<br />
Interesse ad agire - Sussistenza - Esclusione.<br />
Tribunale di Roma - 11.04.2007, n. 6937 - Dott. Luna - V. (Avv.<br />
Marrazzo) - INPS (Avv. landolo).