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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Tribunali 787<br />

in materia previdenziale contenuta nel d.l, 269/2003, ha affermato che il legislatore<br />

(tranne che in materia penale) può emanare, sotto forma di norme di interpretazione<br />

autentica, anche norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi<br />

adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori<br />

ed interessi costituzionalmente protetti e ha ritenuto che la norma che deriva dalla<br />

legge di "interpretazione autentica" non può ritenersi irragionevole quando sia conforme<br />

alla lettura che l’INPS dava, pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale<br />

di segno diverso, della norma ‘’autenticamente interpretata".<br />

Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va respinto.<br />

In considerazione dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione favorevole<br />

alla tesi sostenuta da parte ricorrente (sentenza n. 4623/2004 (1)), le spese di lite<br />

sono compensate tra le parti.<br />

(Omissis)<br />

(1) V. in q. Riv., 2004, p. 1158<br />

Giurisdizione - Pretesa restituzione di somme trattenute dall’ INPS quale<br />

sostituto di imposta - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza.<br />

Tribunale di Roma - 05.05.2007, n. 8573 - Dott. Pagliarmi - V. (Avv.<br />

Castrichella) - INPS (Avv. landolo).<br />

Sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie nella controversia promossa<br />

dal pensionato che pretenda la restituzione dall’INPS, quale sostituto<br />

d’imposta, di somme ritenute alla fonte a titolo di IRPEF.<br />

FATTO — Con ricorso depositato in data 23.11.2006 M. V. esponeva che era<br />

residente in Argentina ed era titolare di una pensione di reversibilità (categoria SOS n.<br />

47004841); e che l’<strong>Inps</strong> le aveva liquidato gli arretrati dovuti (per il periodo<br />

dall’1.2.2005 al 31.3.2006) trattenendo però la somma di € 492,52 a titolo di Irpef.<br />

Ritenendo che a norma dell’art. 18 della convenzione italo-argentina, ratificata<br />

con legge n. 282/82, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente<br />

di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego dovessero essere<br />

imponibili solo in detto Stato, la V. ha chiesto al giudice la condanna dell’<strong>Inps</strong> al rimborso<br />

di detta trattenuta, anche perché l’Istituto aveva omesso di trasmetterle l’apposito<br />

modello occorrente per beneficiare della detasssazione.<br />

Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l’<strong>Inps</strong> il quale preliminarmente<br />

eccepiva il difetto di giurisdizione ed il proprio difetto di legittimazione

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