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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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786 Sezioni Civili<br />

FATTO — Con ricorso ritualmente notificato l’istante in epigrafe, premesso di<br />

avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa per il conseguimento della<br />

liquidazione ex novo della pensione di vecchiaia goduta (pensione n. VO 10036695)<br />

calcolata, erroneamente, dall’<strong>Inps</strong> in base alla retribuzione riparametrata sulla base<br />

delle aliquote contributive vigenti in Italia alla data dei versamenti contributivi, ha<br />

chiesto al Tribunale di dichiarare il suo diritto alla riliquidazione ricostituzione della<br />

pensione sulla base della retribuzione effettivamente percepita in Svizzera (paese estero<br />

presso il quale era stata versata parte della contribuzione), con conseguente condanna<br />

dell’Istituto al pagamento delle differenze di pensioni maturate dalla decorrenza alla<br />

data di ricostituzione, oltre accessori di legge, con vittoria di spese.<br />

L’INPS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, eccependo<br />

la correttezza del calcolo applicato per la liquidazione della pensione e rilevando nella<br />

previsione di cui all’art. 1, comma 777, della legge n.296 del 2006 (legge finanziaria<br />

2007) la conferma del proprio operato.<br />

Alla prima udienza, il giudice ha sospeso il procedimento per carenza di ricorso<br />

amministrativo, ex art 443 c.p.c.<br />

All’odierna udienza, acquisite note delle partì ed esaurita la discussione, il giudice<br />

ha deciso come da separato dispositivo.<br />

DIRITTO — La domanda diretta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia<br />

erogata dall’<strong>Inps</strong> a seguito del trasferimento della contribuzione versata presso l’ente<br />

previdenziale sulla base dell’intera ed effettiva retribuzione svizzera non è fondata ed<br />

il ricorso va, pertanto, respinto.<br />

In relazione alla questione avanzata va, invero, rammentata la recente previsione<br />

contenuta nella legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 777, della legge n.296 del 2006) la<br />

quale recita: "L’articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica<br />

27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso dì<br />

trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati<br />

ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali<br />

di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto<br />

nel Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento<br />

e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in<br />

vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici<br />

più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge".<br />

Deve ritenersi che il caso di specie rientri proprio nella previsione innanzi indicata<br />

posto che l’<strong>Inps</strong> ha proceduto a liquidare la pensione di vecchiaia di parte ricorrente<br />

- sulla base della Convenzione Italo-Svizzera del 14.12.1962, ratificata con la legge<br />

n.1761 del 1963, dell’Accordo aggiuntivo alla Convenzione ratificato con legge n.283<br />

del 1973 nonché della circolare dell’istituto n.324 dei 1978 - prendendo a base di riferimento<br />

la retribuzione percepita in Svizzera successivamente riparametrata sulla base<br />

delle aliquote contributive svizzere, notevolmente più basse rispetto a quelle vigenti in<br />

Italia, con conseguente riduzione della retribuzione pensionabile.<br />

In ordine alla conformità costituzionale della disposizione contenuta nella legge<br />

finanziaria, va segnalata la sentenza della Corte Costituzionale n. 274/2006 che nell’esaminare<br />

una questione di costituzionalità riferita a norma di interpretazione autentica

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