INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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786 Sezioni Civili<br />
FATTO — Con ricorso ritualmente notificato l’istante in epigrafe, premesso di<br />
avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa per il conseguimento della<br />
liquidazione ex novo della pensione di vecchiaia goduta (pensione n. VO 10036695)<br />
calcolata, erroneamente, dall’<strong>Inps</strong> in base alla retribuzione riparametrata sulla base<br />
delle aliquote contributive vigenti in Italia alla data dei versamenti contributivi, ha<br />
chiesto al Tribunale di dichiarare il suo diritto alla riliquidazione ricostituzione della<br />
pensione sulla base della retribuzione effettivamente percepita in Svizzera (paese estero<br />
presso il quale era stata versata parte della contribuzione), con conseguente condanna<br />
dell’Istituto al pagamento delle differenze di pensioni maturate dalla decorrenza alla<br />
data di ricostituzione, oltre accessori di legge, con vittoria di spese.<br />
L’INPS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, eccependo<br />
la correttezza del calcolo applicato per la liquidazione della pensione e rilevando nella<br />
previsione di cui all’art. 1, comma 777, della legge n.296 del 2006 (legge finanziaria<br />
2007) la conferma del proprio operato.<br />
Alla prima udienza, il giudice ha sospeso il procedimento per carenza di ricorso<br />
amministrativo, ex art 443 c.p.c.<br />
All’odierna udienza, acquisite note delle partì ed esaurita la discussione, il giudice<br />
ha deciso come da separato dispositivo.<br />
DIRITTO — La domanda diretta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia<br />
erogata dall’<strong>Inps</strong> a seguito del trasferimento della contribuzione versata presso l’ente<br />
previdenziale sulla base dell’intera ed effettiva retribuzione svizzera non è fondata ed<br />
il ricorso va, pertanto, respinto.<br />
In relazione alla questione avanzata va, invero, rammentata la recente previsione<br />
contenuta nella legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 777, della legge n.296 del 2006) la<br />
quale recita: "L’articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica<br />
27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso dì<br />
trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati<br />
ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali<br />
di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto<br />
nel Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento<br />
e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in<br />
vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici<br />
più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge".<br />
Deve ritenersi che il caso di specie rientri proprio nella previsione innanzi indicata<br />
posto che l’<strong>Inps</strong> ha proceduto a liquidare la pensione di vecchiaia di parte ricorrente<br />
- sulla base della Convenzione Italo-Svizzera del 14.12.1962, ratificata con la legge<br />
n.1761 del 1963, dell’Accordo aggiuntivo alla Convenzione ratificato con legge n.283<br />
del 1973 nonché della circolare dell’istituto n.324 dei 1978 - prendendo a base di riferimento<br />
la retribuzione percepita in Svizzera successivamente riparametrata sulla base<br />
delle aliquote contributive svizzere, notevolmente più basse rispetto a quelle vigenti in<br />
Italia, con conseguente riduzione della retribuzione pensionabile.<br />
In ordine alla conformità costituzionale della disposizione contenuta nella legge<br />
finanziaria, va segnalata la sentenza della Corte Costituzionale n. 274/2006 che nell’esaminare<br />
una questione di costituzionalità riferita a norma di interpretazione autentica