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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Tribunali 785<br />

somme da destinare allo stesso; pertanto la Banca convenuta, sulla base della<br />

Convenzione del 1985, non ha mai erogato somme ad un Fondo previdenziale, perché<br />

esclusivamente tenuta a fornire i capitali necessari ad assicurare le prestazioni pensionistiche<br />

integrative per i pensionati ed il personale di servizio, provvedendo se necessario<br />

con l’accantonamento di un contributo svincolato dalle posizione dei singoli dipendenti.<br />

Fino al giugno 2000 non esistono dunque versamenti a titolo di previdenza integrativa<br />

attraverso l’accreditamento sul conto previdenziale dei lavoratori in regime di<br />

capitalizzazione individuale, che rappresenta comunque requisito imprescindibile al<br />

fine del computo nella retribuzione utile ai fini della liquidazione del TFR (Cass.<br />

13558/01).<br />

Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda va integralmente<br />

respinta anche quanto alla posizione dell’ex datore di lavoro, nei confronti del quale i<br />

ricorrenti hanno peraltro azionato una domanda di risarcimento danni assolutamente<br />

generica.<br />

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, costituiti dal<br />

contrasto giurisprudenziale in materia.<br />

Tali le ragioni della decisione di cui al dispositivo.<br />

(Omissis)<br />

Processo civile - Norma di interpretazione autentica - Conferma di un significato<br />

già riconoscibile come una possibile lettura della legge autenticamente<br />

interpretata - Irragionevolezza - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale<br />

- Manifesta infondatezza.<br />

Tribunale di Roma - 05.05.2007, n. 8777 - Dott. Boghetich - C. (Avv.<br />

Antonini) - INPS (Avv. Caruso).<br />

La norma di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole, ed è<br />

pertanto manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale,<br />

allorché la legge medesima sia conforme alla lettura che l’INPS<br />

dava per costante prassi amministrativa - e nonostante un orientamento giurisprudenziale<br />

difforme - della norma autenticamente interpretata.<br />

(Fattispecie relativa alla interpretazione autentica dell’articolo 5, secondo<br />

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488<br />

ad opera dell’art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in<br />

punto di individuazione delle modalità di calcolo della pensione in ipotesi di<br />

trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi<br />

versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni<br />

ed accordi internazionali di sicurezza sociale)

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