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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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784 Sezioni Civili<br />

FATTO — Con ricorso regolarmente notificato i ricorrenti indicati in epigrafe,<br />

premesso di essere stati dipendenti della Banca Monte Paschi di Siena nel periodo specificato<br />

in atti, hanno chiesto al Giudice di dichiarare il loro diritto al ricalcolo del TFR<br />

o dell’indennità di anzianità con inclusione delle somme versate dal datore di lavoro<br />

nel Fondo di Previdenza Aziendale, e di condannare l’<strong>Inps</strong> al pagamento in loro favore<br />

delle somme indicate nelle conclusioni, oltre accessori e spese di lite; in subordine<br />

hanno chiesto la condanna della Banca convenuta alla corresponsione di dette somme<br />

a titolo di risarcimento del danno.<br />

A fondamento della domanda hanno riferito di essere stati iscritti ad un Fondo di<br />

Previdenza Aziendale e che il datore di lavoro ha regolarmente accantonato nel loro<br />

interesse le somme dovute in base all’art. 13 del Regolamento di detto Fondo, e che<br />

l’<strong>Inps</strong>, illegittimamente, non ha tenuto conto di tali erogazioni ai fini del calcolo di<br />

indennità di anzianità e TFR.; hanno invocato l’applicazione dell’art. 2120 c.c. ed il<br />

carattere continuativo dei versamenti in questione, richiamando giurisprudenza in<br />

materia; in via subordinata hanno solo genericamente richiamato la responsabilità della<br />

Banca resistente a titolo di risarcimento del danno.<br />

Costituitesi in giudizio le parti convenute hanno contestato in diritto la fondatezza<br />

della domanda avversa ed hanno concluso per il rigetto della stessa.<br />

Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata<br />

discussa e decisa con separato dispositivo.<br />

DIRITTO — II ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.<br />

Si ritiene infatti di condividere pienamente la decisione già adottata da questo<br />

Ufficio in materia, allegata in atti (M. più altri/Banca Monte Paschi di Siena Spa e<br />

<strong>Inps</strong>, del 29.11.06), alla cui motivazione integralmente ci si riporta.<br />

In particolare, a prescindere da ogni considerazione in ordine all’eccezione di prescrizione<br />

sollevata da parte della Banca convenuta, si deve qui richiamare l’applicabilità<br />

dell’art. 74, comma 4, CCNL di settore del luglio 1999, che prevede espressamente che<br />

"data la loro natura le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale<br />

- non sono, ovviamente, computabili ai fini (...) del trattamento di fine rapporto";<br />

tale dichiarazione è stata confermata dai successivi rinnovi, e quanto al periodo pregresso<br />

è stata asseverata dall’accordo sindacale del 12.2.05, con il quale le parti contraenti<br />

hanno espressamente ribadito, tenuto anche conto dei complessivi livelli retributivi<br />

definiti in sede di contrattazione collettiva, di aver inteso, tempo per tempo, escludere<br />

dalla base di calcolo del TFR i contributi versati dalle imprese per il finanziamento<br />

dei trattamenti previdenziali riconosciuti al personale delle aziende di credito.<br />

Tale disposizione, formulata in maniera assolutamente inequivocabile, appare<br />

comunque rispettosa dell’art. 1 L. 297/82, laddove, pur stabilendo la regola dell’onnicomprensività<br />

della retribuzione, fa salva un’eventuale diversa previsione da parte<br />

della contrattazione collettiva.<br />

Ove poi la previsione appena riportata non fosse ritenuta idonea a disporre anche<br />

per il periodo antecedente all’adozione dell’art. 74 CCNL del luglio 1999, si deve<br />

comunque osservare che fino al i giugno del 2000 la previdenza integrativa aziendale è<br />

stata regolata dalla fonte istitutiva del 1985 (Convenzione richiamata anche in ricorso)<br />

che non prevedeva nè un fondo di previdenza nè il versamento o l’accantonamento di

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