INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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784 Sezioni Civili<br />
FATTO — Con ricorso regolarmente notificato i ricorrenti indicati in epigrafe,<br />
premesso di essere stati dipendenti della Banca Monte Paschi di Siena nel periodo specificato<br />
in atti, hanno chiesto al Giudice di dichiarare il loro diritto al ricalcolo del TFR<br />
o dell’indennità di anzianità con inclusione delle somme versate dal datore di lavoro<br />
nel Fondo di Previdenza Aziendale, e di condannare l’<strong>Inps</strong> al pagamento in loro favore<br />
delle somme indicate nelle conclusioni, oltre accessori e spese di lite; in subordine<br />
hanno chiesto la condanna della Banca convenuta alla corresponsione di dette somme<br />
a titolo di risarcimento del danno.<br />
A fondamento della domanda hanno riferito di essere stati iscritti ad un Fondo di<br />
Previdenza Aziendale e che il datore di lavoro ha regolarmente accantonato nel loro<br />
interesse le somme dovute in base all’art. 13 del Regolamento di detto Fondo, e che<br />
l’<strong>Inps</strong>, illegittimamente, non ha tenuto conto di tali erogazioni ai fini del calcolo di<br />
indennità di anzianità e TFR.; hanno invocato l’applicazione dell’art. 2120 c.c. ed il<br />
carattere continuativo dei versamenti in questione, richiamando giurisprudenza in<br />
materia; in via subordinata hanno solo genericamente richiamato la responsabilità della<br />
Banca resistente a titolo di risarcimento del danno.<br />
Costituitesi in giudizio le parti convenute hanno contestato in diritto la fondatezza<br />
della domanda avversa ed hanno concluso per il rigetto della stessa.<br />
Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata<br />
discussa e decisa con separato dispositivo.<br />
DIRITTO — II ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.<br />
Si ritiene infatti di condividere pienamente la decisione già adottata da questo<br />
Ufficio in materia, allegata in atti (M. più altri/Banca Monte Paschi di Siena Spa e<br />
<strong>Inps</strong>, del 29.11.06), alla cui motivazione integralmente ci si riporta.<br />
In particolare, a prescindere da ogni considerazione in ordine all’eccezione di prescrizione<br />
sollevata da parte della Banca convenuta, si deve qui richiamare l’applicabilità<br />
dell’art. 74, comma 4, CCNL di settore del luglio 1999, che prevede espressamente che<br />
"data la loro natura le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale<br />
- non sono, ovviamente, computabili ai fini (...) del trattamento di fine rapporto";<br />
tale dichiarazione è stata confermata dai successivi rinnovi, e quanto al periodo pregresso<br />
è stata asseverata dall’accordo sindacale del 12.2.05, con il quale le parti contraenti<br />
hanno espressamente ribadito, tenuto anche conto dei complessivi livelli retributivi<br />
definiti in sede di contrattazione collettiva, di aver inteso, tempo per tempo, escludere<br />
dalla base di calcolo del TFR i contributi versati dalle imprese per il finanziamento<br />
dei trattamenti previdenziali riconosciuti al personale delle aziende di credito.<br />
Tale disposizione, formulata in maniera assolutamente inequivocabile, appare<br />
comunque rispettosa dell’art. 1 L. 297/82, laddove, pur stabilendo la regola dell’onnicomprensività<br />
della retribuzione, fa salva un’eventuale diversa previsione da parte<br />
della contrattazione collettiva.<br />
Ove poi la previsione appena riportata non fosse ritenuta idonea a disporre anche<br />
per il periodo antecedente all’adozione dell’art. 74 CCNL del luglio 1999, si deve<br />
comunque osservare che fino al i giugno del 2000 la previdenza integrativa aziendale è<br />
stata regolata dalla fonte istitutiva del 1985 (Convenzione richiamata anche in ricorso)<br />
che non prevedeva nè un fondo di previdenza nè il versamento o l’accantonamento di